Art. 52 del Codice dei contratti e subappalto: il MIT esclude il controllo a campione sui requisiti

Il MIT (parere n. 3846/2025) chiarisce i limiti della semplificazione negli affidamenti sotto soglia e conferma l’obbligo di verifica ordinaria dei requisiti dei subappaltatori

di Redazione tecnica - 26/01/2026

Il controllo a campione dei requisiti previsto dall’art. 52 del Codice dei contratti può essere applicato anche ai subappaltatori? E cosa accade quando il subappalto ha un importo inferiore a 40.000 euro, magari inserito all’interno di un affidamento più ampio: vale lo stesso regime semplificato previsto per l’affidatario? E una stazione appaltante può disciplinare queste ipotesi in un proprio regolamento interno sui controlli a campione oppure il subappalto resta, in ogni caso, fuori dal perimetro della semplificazione introdotta dal nuovo Codice?

Controllo a campione dei requisiti e subappalto: i dubbi negli affidamenti sotto soglia

Si tratta di domande operative, che nascono dalla gestione quotidiana degli affidamenti sotto soglia e dal tentativo – spesso necessario – di rendere coerente la semplificazione procedurale con la realtà applicativa dei contratti pubblici.

Su questi profili è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3846 dell’11 dicembre 2025.

L’art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti) del D.Lgs. n. 36/2023 rappresenta uno dei principali strumenti di semplificazione introdotti dal nuovo Codice per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. La logica è quella di alleggerire la fase istruttoria iniziale, rinviando la verifica del possesso dei requisiti a un momento successivo, anche attraverso controlli a campione fondati sulle dichiarazioni dell’operatore economico.

Nella prassi delle stazioni appaltanti, tuttavia, questa impostazione si è subito confrontata con un nodo ricorrente: il subappalto. Molti affidamenti sotto soglia, soprattutto nei lavori e nei servizi, prevedono infatti il ricorso a subappaltatori, anche per importi contenuti.

Da qui il dubbio: ha senso applicare una semplificazione solo sull’affidamento principale, mantenendo invece un regime pieno di controlli sul subappalto? Oppure la ratio dell’art. 52 consente una lettura estensiva, tale da includere anche i subappaltatori quando l’importo è modesto?

È su questo terreno, tutt’altro che secondario, che si colloca la richiesta di chiarimento rivolta al Ministero.

Il quesito al MIT sull’estensione dei controlli a campione ai subappaltatori

In questo contesto, una stazione appaltante ha interpellato il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo se il regime semplificato di controllo dei requisiti previsto dall’art. 52 del Codice potesse estendersi anche ai subappaltatori.

Il quesito muoveva da due ipotesi frequenti nella pratica:

  • affidamento di importo inferiore a 40.000 euro con subappalto anch’esso sotto la soglia;
  • affidamento di importo superiore a 40.000 euro con subappalto di valore pari o inferiore a 40.000 euro.

Secondo la stazione appaltante istante, entrambe le fattispecie avrebbero potuto rientrare nel perimetro della semplificazione, purché disciplinate in modo chiaro nel regolamento annuale sui controlli a campione.

La domanda non era se eliminare i controlli, ma se fosse possibile modularli anche per i subappaltatori, in coerenza con l’impianto semplificato previsto per l’affidatario.

Quadro normativo di riferimento: controlli sui requisiti tra art. 48, art. 52 e art. 119 del Codice dei contratti

Per comprendere la risposta del MIT è necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento, che non si esaurisce nell’art. 52.

L’art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 introduce il controllo semplificato sul possesso dei requisiti per gli affidamenti sotto i 40.000 euro, consentendo l’autodichiarazione e la verifica successiva, anche a campione. Il destinatario della norma è però chiaramente individuato nell’operatore economico affidatario.

A questa disposizione si affianca l’art. 48, che disciplina gli affidamenti sotto soglia. Il comma 4 stabilisce che, anche in questi casi, si applicano tutte le disposizioni del Codice, salvo deroghe espressamente previste. La semplificazione, dunque, non è implicita.

Il terzo riferimento è l’art. 119 sul subappalto. Qui l’impostazione cambia: il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione della stazione appaltante e a condizione che il subappaltatore sia qualificato e privo di cause di esclusione. La verifica dei requisiti costituisce una condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione.

È dal confronto tra queste norme che emerge il nodo interpretativo: una semplificazione puntuale e circoscritta, a fronte di una disciplina del subappalto improntata a controlli ordinari e strutturati.

Parere MIT n. 3846/2025: perché il controllo a campione non si applica ai subappaltatori

Alla luce di questo assetto, la posizione del Supporto Giuridico del MIT è netta: la semplificazione prevista dall’art. 52 non si applica ai subappaltatori.

Nel parere n. 3846 dell’11 dicembre 2025, il Ministero chiarisce che il controllo a campione dei requisiti riguarda esclusivamente l’affidatario. Un limite che emerge già dalla relazione illustrativa al Codice e che non può essere superato in via interpretativa.

Richiamando l’art. 48, comma 4, il MIT ribadisce che anche negli affidamenti sotto soglia trovano applicazione tutte le disposizioni del Codice, salvo deroghe espresse. L’art. 52, in quanto norma speciale, non è quindi estensibile oltre i casi previsti.

Decisivo è poi il richiamo all’art. 119 per cui l’autorizzazione al subappalto è subordinata alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione, senza distinzioni legate all’importo del subappalto. Per questo, non è ammesso alcun regime alleggerito di controlli, neppure per subappalti inferiori a 40.000 euro.

Subappalto e verifiche ordinarie: la lettura sistematica del Codice dei contratti

La risposta del MIT si inserisce in piena coerenza con l’impianto del Codice dei contratti. L’art. 52 è una norma eccezionale, costruita su misura per l’affidamento diretto e per l’affidatario. L’assenza di riferimenti ai subappaltatori non è una lacuna del testo normativo, ma il riflesso di una scelta consapevole del legislatore.

Il subappalto continua a essere considerato un ambito a presidio rafforzato, non per l’importo in sé, ma per le implicazioni che comporta: sicurezza sul lavoro, tutela della manodopera, responsabilità solidale, prevenzione delle infiltrazioni criminali.

In questo quadro, l’art. 48 svolge una funzione di chiusura del sistema: in mancanza di una deroga espressa, non è possibile introdurre semplificazioni per via regolamentare o attraverso prassi interne. E ciò vale, a maggior ragione, per il subappalto, dove il controllo sui requisiti è condizione di legittimità dell’autorizzazione.

Affidamenti sotto soglia e subappalto: indicazioni operative per le stazioni appaltanti

Dal parere n. 3846 dell’11 dicembre 2025 emergono indicazioni chiare per le stazioni appaltanti.

Il controllo a campione dei requisiti previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 riguarda esclusivamente l’affidatario e non può essere esteso ai subappaltatori, neppure quando il subappalto ha un importo inferiore a 40.000 euro.

Il subappalto resta integralmente assoggettato al regime ordinario di verifica previsto dall’art. 119 del Codice: l’autorizzazione presuppone sempre l’accertamento del possesso dei requisiti e dell’assenza delle cause di esclusione.

In assenza di una deroga espressa, non è sufficiente un regolamento interno per introdurre semplificazioni nei controlli.
La linea tracciata dal MIT è netta: la semplificazione opera solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. Sul subappalto, almeno allo stato attuale, il presidio dei controlli resta pieno e non è aggirabile sul piano operativo.

© Riproduzione riservata