Pubblicità legale, BDNCP e concorrenza: il richiamo di ANAC alle stazioni appaltanti
L'Autorità ricorda che l’omessa pubblicazione degli atti di gara nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici altera la par condicio e lede l’accesso al mercato
La digitalizzazione degli appalti rappresenta nell’impianto del nuovo Codice la struttura portante dell’intero procedimento. Non a caso, la legalità delle procedure è stata trasposta dal piano meramente documentale a quello dei flussi informativi, affidando alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici il ruolo di snodo centrale per la trasparenza, la tracciabilità e la concorrenza.
È proprio in questo passaggio, però, che emergono dei punti critici. In particolare, la pubblicazione degli atti di gara sulle piattaforme telematiche può considerarsi un adempimento “tecnico”, sanabile in corso di procedura? È possibile proseguire una gara quando la pubblicità legale non si è perfezionata nella BDNCP, invocando il principio del risultato o l’urgenza del servizio? E soprattutto: che cosa accade quando l’assenza di pubblicazione incide sull’accesso al mercato e sulla par condicio tra operatori economici?
In questo quadro si inserisce la delibera ANAC del 10 dicembre 2025, n. 529, che affronta in modo diretto e senza ambiguità la questione se una gara possa proseguire e produrre effetti giuridici in assenza della pubblicità legale nella BDNCP.
Pubblicità legale e BDNCP: ANAC su par condicio e accesso al mercato
La delibera trae origine da una segnalazione pervenuta ad ANAC in relazione a una procedura aperta telematica, bandita per l’affidamento in prosecuzione di un servizio pubblico essenziale per un biennio.
La gara era stata interamente gestita tramite piattaforma di e-procurement ma, nel corso delle attività istruttorie, tuttavia, è emerso che la procedura non aveva mai completato correttamente la fase di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In particolare, il CIG associato alla gara non risultava perfezionato ai fini della pubblicità legale, con la conseguenza che il bando non era stato trasmesso e pubblicato secondo le modalità previste dal Codice dei contratti.
A fronte di tali criticità, la stazione appaltante aveva rappresentato l’esistenza di problemi tecnici nei flussi digitali tra piattaforma di approvvigionamento, sistemi ANAC e TED, ritenuti non imputabili alla propria organizzazione. In ragione della natura del servizio e della necessità di garantirne la continuità, l’amministrazione aveva comunque deciso di non sospendere la procedura, procedendo alla valutazione delle offerte, all’aggiudicazione e all’avvio dell’esecuzione.
Nel corso del procedimento di vigilanza, l’Autorità ha quindi approfondito le modalità di gestione della gara, verificando se, nonostante le difficoltà tecniche dichiarate, fossero stati rispettati gli obblighi di pubblicità legale previsti dal Codice e se la prosecuzione della procedura potesse ritenersi compatibile con i principi di concorrenza, trasparenza e accesso al mercato.
È su questo snodo - tra criticità della digitalizzazione, prosecuzione della gara e assenza di pubblicazione legale - che si concentra l’analisi dell’ANAC, con conclusioni che incidono direttamente sulla legittimità dell’intero iter procedimentale.
Il quadro normativo di riferimento
La vicenda esaminata dall’ANAC si colloca pienamente all’interno dell’impianto del d.lgs. n. 36/2023, che ha assunto la digitalizzazione del ciclo di vita del contratto come presupposto strutturale della legalità dell’azione amministrativa.
Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 21 del Codice, che individua le fasi del ciclo di vita digitale del contratto e include, tra queste, in modo espresso, la fase della pubblicazione. La conoscibilità delle procedure di gara non è quindi affidata a strumenti informali o a canali discrezionali, ma è ricondotta a un percorso tipizzato e centralizzato.
In questo quadro si inserisce l’art. 27 del Codice dei contratti, che disciplina in modo puntuale la pubblicità legale degli atti di gara:
- al comma 1 stabilisce che la pubblicità è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi degli artt. 84 e 85;
- al comma 2 chiarisce poi un aspetto decisivo: gli effetti giuridici degli atti soggetti a pubblicazione decorrono esclusivamente dalla data di pubblicazione nella BDNCP.
La norma non lascia margini interpretativi: la pubblicazione non è un adempimento accessorio, ma una condizione legale di efficacia degli atti di gara.
Il sistema è completato dagli artt. 83, 84 e 85 del Codice, che regolano le modalità e i contenuti della pubblicazione, e dall’art. 20, che consacra il principio di trasparenza come valore fondante dell’azione amministrativa, funzionale a garantire imparzialità, concorrenza e controllo diffuso.
Sul piano dei principi generali, assumono rilievo centrale:
- l’art. 1, che definisce il principio del risultato, chiarendo che la concorrenza tra operatori economici è funzionale al miglior affidamento possibile;
- l’art. 3, che sancisce il principio di accesso al mercato, imponendo alle stazioni appaltanti di garantire condizioni di partecipazione effettive, non discriminatorie e trasparenti.
Infine, l’art. 25 del Codice disciplina l’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale, precisando che esse non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né limitare la partecipazione alle gare, e che eventuali malfunzionamenti devono essere gestiti assicurando comunque la possibilità di partecipare, anche attraverso la sospensione o la proroga dei termini.
Nel loro insieme, queste disposizioni delineano un principio secondo cui la digitalizzazione non è neutra, ma produce effetti giuridici solo se l’intero flusso - dalla generazione del CIG alla pubblicazione in BDNCP – si perfeziona correttamente.
In mancanza di tale perfezionamento, viene meno non solo la trasparenza della procedura, ma anche la sua idoneità a produrre effetti validi verso il mercato.
L’analisi dell’ANAC
Un passaggio centrale della delibera riguarda il rapporto tra digitalizzazione e tutela dei principi fondamentali del Codice. L’ANAC afferma in modo netto che “l’utilizzo della tecnologia al servizio delle procedure di gara […] non può mai implicare un arretramento delle garanzie o dei diritti degli operatori economici, né dei doveri gravanti sulle stazioni appaltanti”.
In altri termini, i malfunzionamenti delle piattaforme o le difficoltà di interoperabilità non possono giustificare la compressione della concorrenza. Anzi, in presenza di criticità nella fase di pubblicazione, la stazione appaltante avrebbe dovuto sospendere la procedura o adottare misure idonee a ripristinare la piena regolarità del ciclo digitale, come previsto dallo stesso Codice.
Proseguire la gara in assenza di pubblicità legale significa, secondo l’Autorità, alterare la par condicio competitorum, poiché non tutti gli operatori economici sono messi nelle condizioni di conoscere e intercettare l’opportunità di gara attraverso i canali ufficiali.
Particolarmente rilevante è il richiamo espresso all’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023. Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale viene qualificato come una lesione del principio di libero accesso al mercato, che costituisce uno degli assi portanti del nuovo Codice.
L’ANAC ricorda che il principio del risultato non può essere utilizzato come clausola di salvaguardia per legittimare procedure svolte in violazione delle regole di trasparenza e concorrenza. Il risultato, per essere conforme al Codice, deve essere raggiunto attraverso la concorrenza, non in sua assenza.
Dalla mancata pubblicazione in BDNCP discendono effetti molto concreti quali:
- l’assenza di effetti giuridici degli atti di gara;
- l’impossibilità di stipulare un contratto valido ed efficace;
- la criticità nella tracciabilità dei flussi finanziari e negli obblighi informativi sulla fase esecutiva;
- lo svolgimento del servizio in assenza di un quadro contrattuale regolarmente formato.
Conclusioni operative
Per queste ragioni, l’ANAC ha richiesto alla stazione appaltante di adottare, entro un termine perentorio, tutte le iniziative necessarie a ricondurre la procedura nell’alveo della legalità, fornendone riscontro all’Autorità.
La pubblicità legale non è un passaggio tecnico aggirabile, ma una condizione essenziale di legittimità dell’intera procedura di gara.
Nel sistema del nuovo Codice dei contratti:
- la BDNCP è l’unico luogo giuridicamente rilevante per la pubblicazione degli atti;
- senza pubblicazione non maturano effetti giuridici;
- eventuali criticità tecnologiche devono essere gestite sospendendo o correggendo la procedura, non proseguendo “a prescindere”;
- il principio del risultato non può mai comprimere l’accesso al mercato e la concorrenza.
Un richiamo forte con il quale si sottolinea come la digitalizzazione sia uno strumento che richiede oggi un livello di attenzione e responsabilità ancora più elevato nella gestione delle gare pubbliche.
Documenti Allegati
Delibera