Polizza CAR (Contractors All Risks): cos’è, cosa copre e quando è davvero obbligatoria in cantiere

Guida tecnica alla polizza chiave dei lavori edili: differenze tra danni all’opera e responsabilità verso terzi, soggetti obbligati alla stipula, durata della copertura ed esclusioni che possono lasciare scoperto il cantiere

di Giuseppe Di Fede - 28/01/2026

La polizza CAR (Contractors All Risks) è la copertura assicurativa fondamentale per qualsiasi cantiere edile. Eppure, nella pratica quotidiana, rimane una delle polizze meno comprese: spesso viene richiesta "perché lo dice il capitolato", senza una reale consapevolezza di cosa copra e, soprattutto, di cosa non copra. Il risultato? Sinistri che si credevano assicurati e che invece restano a carico di imprese, committenti o professionisti. In questa guida analizziamo la struttura della CAR, le differenze operative tra le sue sezioni, gli obblighi contrattuali e le esclusioni da verificare sempre prima dell'inizio lavori.

Definizione e inquadramento normativo della CAR

La Contractors All Risks è una polizza "tutti i rischi" dedicata specificamente ai lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria. Il nome stesso ne definisce la logica: copre tutti i rischi che possono colpire l'opera in costruzione, salvo quelli espressamente esclusi.

A differenza delle polizze "a rischi nominati" (che elencano cosa è coperto), la CAR opera con il principio inverso: tutto è coperto tranne ciò che è esplicitamente escluso nel contratto. Questo la rende una copertura ampia ma richiede particolare attenzione alla lettura delle esclusioni.

Inquadramento giuridico: la CAR è un contratto di assicurazione contro i danni disciplinato dagli artt. 1882 e seguenti del Codice Civile. L'assicuratore si obbliga, verso pagamento del premio, a rivalere l'assicurato dei danni prodotti da un sinistro nei limiti e alle condizioni convenute.

Nel contesto dei lavori pubblici, la CAR è espressamente prevista dal D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e dai capitolati tipo. Per i lavori privati, l'obbligo deriva generalmente dal contratto d'appalto o dalle prescrizioni del committente/direttore lavori.

Sezione A e Sezione B: le due anime della polizza CAR

La polizza CAR si articola tipicamente in due sezioni distinte, che rispondono a esigenze diverse e possono avere massimali, franchigie e condizioni differenti.

Sezione A – Danni alle opere

Copre i danni materiali e diretti alle opere in costruzione, inclusi:

  • Opere permanenti in corso di esecuzione
  • Opere temporanee (ponteggi, casseforme, puntellamenti)
  • Materiali da costruzione a piè d'opera
  • Impianti, macchinari e attrezzature di cantiere (se previsto)

Cosa copre concretamente:

  • Danni da eventi atmosferici (grandine, vento, pioggia eccezionale)
  • Incendio, esplosione, scoppio
  • Furto (con limiti e condizioni)
  • Atti vandalici
  • Crolli e cedimenti strutturali
  • Errori di esecuzione (con esclusioni per il costo di rifacimento del lavoro difettoso)
  • Danni da movimentazione e trasporto in cantiere

Attenzione al "costo di rifacimento": la maggior parte delle polizze CAR esclude dalla Sezione A il costo di riparazione o sostituzione della parte di opera eseguita in modo difettoso. Copre invece i danni che quel difetto ha causato ad altre parti dell'opera. Esempio: se un pilastro è stato realizzato male e crolla, la polizza paga i danni al solaio e alle strutture adiacenti, ma non il costo di rifare il pilastro stesso.

Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Copre i danni a terzi causati dall'esecuzione dei lavori:

  • Danni a persone (lesioni, morte)
  • Danni a cose di proprietà di terzi
  • Danni a immobili o infrastrutture adiacenti al cantiere

Cosa copre concretamente:

  • Danni a edifici confinanti per vibrazioni, scavi, cedimenti
  • Lesioni a passanti o visitatori del cantiere
  • Danni a reti di sottoservizi (acqua, gas, elettricità, fibra)
  • Danni a veicoli parcheggiati nelle vicinanze

Chi sono i "terzi"? Tutti i soggetti estranei al rapporto contrattuale di appalto: vicini, passanti, enti gestori di reti, proprietari di immobili adiacenti. Non sono terzi (e quindi non sono coperti dalla Sezione B): il committente, l'appaltatore, i subappaltatori, il direttore lavori, i lavoratori dipendenti (per questi ultimi serve la copertura RCO - Responsabilità Civile verso Operai).

Schema riepilogativo: Sezione A vs Sezione B

Aspetto

Sezione A – Danni alle opere

Sezione B – RC Terzi

Cosa copre

Danni materiali all'opera in costruzione

Danni a persone e cose di terzi

Beneficiario

Proprietario dell'opera (committente)

Terzi danneggiati

Tipo di danno

Danno diretto e materiale

Danno patrimoniale e non patrimoniale

Massimale tipico

Valore dell'opera (100%)

Da 500.000 € a 5.000.000 €

Franchigia tipica

1-5% del danno, con minimi

Fissa o percentuale

Chi stipula la CAR: committente, appaltatore o entrambi?

Questa è una delle domande più frequenti, e la risposta dipende dal contesto contrattuale.

Lavori pubblici: il D.Lgs. 36/2023 e i capitolati tipo prevedono generalmente che sia l'appaltatore a stipulare la polizza CAR, con vincolo a favore del committente (stazione appaltante). La polizza deve essere presentata prima della consegna dei lavori.

Lavori privati: la prassi varia. Può stipularla:

  • L'appaltatore, includendo il committente come beneficiario della Sezione A
  • Il committente, estendendo la copertura all'appaltatore e ai subappaltatori
  • Entrambi, con polizze che devono essere coordinate per evitare sovrapposizioni o buchi di copertura

Caso tipico problematico: il committente privato affida i lavori a un'impresa che dichiara di "avere la CAR", ma la polizza dell'impresa ha un massimale inadeguato rispetto al valore dell'opera, oppure esclude la specifica tipologia di lavoro (es. ristrutturazioni strutturali). In caso di sinistro grave, il committente scopre di non essere adeguatamente protetto.

Consiglio pratico: chiunque stipuli la polizza, è essenziale che il direttore lavori o il responsabile del procedimento verifichi le condizioni di polizza prima dell'inizio cantiere, accertandosi che massimali, durata e coperture siano coerenti con l'opera.

Durata e decorrenza: dal primo picchetto al collaudo

La polizza CAR deve coprire l'intero periodo dei lavori, dalla consegna del cantiere fino al collaudo o alla presa in consegna dell'opera da parte del committente.

Decorrenza: normalmente coincide con la data di consegna dei lavori o con l'inizio effettivo delle attività in cantiere. Attenzione: se i lavori iniziano prima della decorrenza della polizza, i danni occorsi nel periodo "scoperto" non sono coperti.

Scadenza: può essere determinata in due modi:

  • A data fissa: la polizza scade in una data prestabilita, indipendentemente dall'avanzamento lavori
  • A ultimazione lavori: la polizza resta in vigore fino al collaudo o alla consegna, anche se i lavori si protraggono oltre il termine previsto (con eventuale supplemento di premio)

Periodo di manutenzione: molte polizze CAR includono un periodo di manutenzione post-ultimazione (tipicamente 12-24 mesi) durante il quale restano coperti i danni che si manifestano successivamente, purché derivanti da cause insorte durante l'esecuzione. Attenzione: durante il periodo di manutenzione, di solito è coperta solo la Sezione A, non la Sezione B.

Proroghe: se i lavori si prolungano oltre il termine previsto, è necessario richiedere la proroga della polizza prima della scadenza originaria. Una polizza scaduta non copre più nulla, anche se i lavori sono ancora in corso.

Esclusioni tipiche da verificare sempre

Come ogni polizza "All Risks", la CAR copre tutto tranne ciò che è esplicitamente escluso. Ecco le esclusioni più comuni e insidiose:

  1. Difetti di progettazione La CAR copre i danni conseguenti a errori esecutivi, ma tipicamente esclude i danni derivanti da difetti del progetto. Se il progetto è sbagliato e l'opera crolla, la CAR potrebbe non intervenire (o rivalersi sul progettista).
  2. Vizi e difetti preesistenti Danni a strutture o impianti preesistenti che presentavano già vizi o difetti prima dell'inizio lavori.
  3. Usura, deterioramento graduale, ossidazione Danni dovuti a normale usura, corrosione o deterioramento non sono coperti.
  4. Fermo cantiere e perdite consequenziali La CAR copre i danni materiali diretti, non il lucro cessante o i costi indiretti da fermo cantiere (per questi serve la copertura ALOP - Advance Loss of Profit).
  5. Guerra, terrorismo, rischi nucleari Esclusioni standard presenti in quasi tutte le polizze.
  6. Danni da inquinamento Salvo estensione specifica (spesso onerosa), i danni da inquinamento accidentale o graduale sono esclusi.
  7. Demolizioni e rimozione macerie Verificare se il costo di demolizione e smaltimento delle macerie è incluso o escluso, e con quale limite.

Caso pratico: crollo ponteggio e doppia copertura CAR-RCT

Situazione: cantiere di ristrutturazione facciata di un condominio. Durante una giornata di vento forte, parte del ponteggio cede e crolla sulla strada sottostante, danneggiando tre auto parcheggiate e ferendo lievemente un passante.

Danni:

  • Ponteggio distrutto: 25.000 €
  • Tre auto danneggiate: 18.000 €
  • Lesioni al passante (spese mediche, danno biologico): 35.000 €
  • Danni alla porzione di facciata già completata: 12.000 €

Come interviene la CAR:

Voce di danno

Sezione

Copertura

Ponteggio distrutto

Sezione A (opere temporanee)

, nei limiti del sottomassimale

Facciata già completata

Sezione A (opere permanenti)

Auto danneggiate

Sezione B (danni a cose di terzi)

Lesioni al passante

Sezione B (danni a persone)

Osservazione importante: in questo caso la CAR interviene su entrambe le sezioni. Tuttavia, se l'impresa ha anche una polizza RCT/RCO aziendale (responsabilità civile verso terzi e operai, tipica delle imprese edili), i danni a terzi potrebbero essere coperti da entrambe le polizze. Le condizioni contrattuali stabiliscono quale polizza interviene in via primaria e se esiste una clausola di "non concorrenza" tra garanzie.

Lezione appresa: prima dell'inizio cantiere, verificare sempre la coesistenza e il coordinamento tra CAR e RCT aziendale per evitare contenziosi tra compagnie e ritardi nella liquidazione.

Riferimenti normativi essenziali

Codice Civile:

  • Art. 1882 e ss.: disciplina generale del contratto di assicurazione
  • Art. 1917: assicurazione della responsabilità civile (applicabile alla Sezione B)
  • Art. 1914: obbligo dell'assicurato di salvataggio e conservazione delle cose assicurate
  • Art. 2043: responsabilità extracontrattuale (fondamento della Sezione B)

Normativa appalti:

  • D.Lgs. 36/2023: Codice dei Contratti Pubblici, prevede obblighi assicurativi specifici per lavori pubblici
  • Capitolati tipo: definiscono massimali minimi, condizioni e beneficiari delle polizze CAR negli appalti pubblici

Checklist operativa: verifica della polizza CAR

  1. Il massimale di Sezione A copre almeno il 100% del valore dell'opera (incluse opere provvisionali)?
  2. Il massimale di Sezione B è adeguato al contesto (area urbana, vicinanza a edifici/infrastrutture)?
  3. La decorrenza coincide con l'effettiva consegna/inizio lavori?
  4. La scadenza copre l'intera durata prevista, con possibilità di proroga?
  5. È previsto un periodo di manutenzione post-ultimazione?
  6. Sono incluse le opere temporanee (ponteggi, casseforme, puntellamenti)?
  7. Sono inclusi i materiali a piè d'opera e le attrezzature?
  8. Hai verificato le esclusioni specifiche (progettazione, inquinamento, fermo cantiere)?
  9. C'è coordinamento con eventuali altre polizze (RCT aziendale, All Risks del committente)?
  10. Il committente è indicato come beneficiario/vincolatario della Sezione A?

FAQ – Domande frequenti

1. La CAR è obbligatoria per tutti i cantieri? Per i lavori pubblici sopra determinate soglie, sì: il Codice dei Contratti Pubblici e i capitolati la richiedono espressamente. Per i lavori privati dipende dal contratto d'appalto: molti committenti e direttori lavori la rendono obbligatoria come condizione per l'affidamento.

2. Se sono il committente privato, devo stipulare io la CAR? Non necessariamente. Puoi richiedere contrattualmente che sia l'appaltatore a stipularla, verificando però che tu sia indicato come beneficiario e che le coperture siano adeguate. In alternativa, puoi stipularla tu direttamente.

3. I danni ai lavoratori dipendenti sono coperti dalla CAR? No. La Sezione B copre i danni a terzi, ma i dipendenti dell'appaltatore non sono considerati terzi. Per gli infortuni sul lavoro intervengono INAIL e, per la parte eccedente, la polizza RCO (Responsabilità Civile verso Operai).

4. Se il subappaltatore causa un danno, chi paga? Dipende dalle condizioni di polizza. Molte CAR includono i subappaltatori tra i soggetti assicurati; se non sono inclusi, la loro attività potrebbe non essere coperta. Verificare sempre prima di autorizzare il subappalto.

5. Quanto costa una polizza CAR? Il premio varia tipicamente tra lo 0,15% e lo 0,50% del valore dell'opera, in funzione di: tipologia di lavori, durata, ubicazione, storico sinistri dell'impresa, massimali richiesti. Per un cantiere da 1 milione di euro, il premio indicativo oscilla tra 1.500 € e 5.000 €.

Conclusione

La polizza CAR è molto più di un adempimento burocratico richiesto dal capitolato: è lo strumento che protegge l'investimento del committente e tutela l'impresa da eventi imprevisti che possono compromettere il cantiere e generare contenziosi. Comprenderla significa poter negoziare condizioni adeguate, evitare scoperture e gestire correttamente i sinistri quando si verificano.

Prima di iniziare qualsiasi cantiere, dedica tempo alla verifica delle condizioni di polizza. I problemi emergono sempre nel momento sbagliato: meglio scoprire una lacuna in fase di stipula che durante la gestione di un sinistro.

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