Requisiti di partecipazione e attestazione SOA: ANAC boccia i requisiti aggiuntivi nel bando
L'Autorità Anticorruzione ricorda che l’attestazione SOA è requisito necessario e sufficiente: illegittimi i requisiti aggiuntivi previsti a pena di esclusione nel bando di gara
L’attestazione SOA è sufficiente quale requisito di
partecipazione, oppure la stazione appaltante può chiedere
elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice?
E se quei requisiti vengono fissati a pena di
esclusione, fino a che punto ci si muove ancora dentro un
perimetro legittimo?
Questa scelta, da parte delle stazioni appaltanti, viene
normalmente giustificata richiamando la specificità
dell’intervento, la sua complessità
tecnica, la necessità di garantire un elevato
livello qualitativo dell’esecuzione.
La sua attuazione, però, presuppone in modo implicito che la SOA
non sia sufficiente a garantire l’affidabilità dell’operatore
economico e che la stazione appaltante possa – o debba – colmare
questo presunto deficit introducendo criteri selettivi “su
misura”.
A rimettere ordine sul piano della corretta applicazione dell’art. 100 del Codice dei contratti interviene l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il parere di precontenzioso del 21 gennaio 2026, n. 13, pronunciandosi su una clausola di gara che aveva affiancato all’attestazione SOA un requisito ulteriore, previsto a pena di esclusione.
Requisiti di partecipazione e attestazione SOA: i limiti alla discrezionalità della stazione appaltante
La questione nasce dal dubbio di un operatore economico in relazione a una clausola del disciplinare di gara relativa a un appalto di lavori, che prevedeva la richiesta di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
Nel caso esaminato, la lex specialis, dopo aver richiesto il possesso delle attestazioni SOA nelle categorie e classifiche adeguate, imponeva ai concorrenti – a pena di esclusione – anche la dimostrazione di aver eseguito, nel decennio precedente, almeno un contratto di lavori “assimilabili” a quelli oggetto dell’appalto, per un importo particolarmente rilevante.
L’operatore economico escluso ha contestato tale previsione, sostenendo che l’introduzione di un requisito ulteriore rispetto alla SOA violasse l’art. 100 del d.lgs. 36/2023, che qualifica l’attestazione come condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
La stazione appaltante, dal canto suo, ha difeso la scelta operata nel disciplinare richiamando la complessità dell’intervento, la specializzazione delle opere e l’esigenza di garantire un’elevata affidabilità dell’esecutore, ritenendo il requisito aggiuntivo proporzionato sia all’importo dell’appalto sia al contesto complessivo dell’intervento. A sostegno della propria posizione, è stato inoltre evocato il principio del risultato e l’ampio margine di discrezionalità tecnica riconosciuto all’amministrazione nella definizione dei requisiti di gara.
È su questo confronto – tra autosufficienza della SOA e possibilità di introdurre requisiti ulteriori attraverso la lex specialis – che è stata chiamata a pronunciarsi l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il quadro normativo di riferimento
La verifica della capacità dell’operatore economico non è rimessa alla singola procedura, ma a un sistema generale di qualificazione.
In particolare, l’art. 100 del
d.lgs. 36/2023 stabilisce che, per gli appalti di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, gli operatori
economici devono essere qualificati mediante attestazione
SOA.
Il comma 4 della disposizione è particolarmente chiaro nel
precisare che il possesso dell’attestazione di qualificazione in
categorie e classifiche adeguate rappresenta condizione
necessaria e sufficiente sia per la partecipazione alla
gara sia per l’esecuzione dell’appalto.
La funzione dell’attestazione SOA è ulteriormente chiarita dallo stesso Codice, che affida agli organismi di attestazione la verifica dell’adeguata capacità economico-finanziaria, della dotazione di mezzi e risorse umane e della pregressa esperienza professionale dell’impresa. In questo senso, la SOA non si limita a certificare un requisito formale, ma concentra in un unico titolo abilitante la valutazione complessiva dell’affidabilità dell’operatore.
Il quadro è rafforzato dall’Allegato II.12 al Codice, che ribadisce come l’attestazione di qualificazione costituisca, di regola, condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
Solo in ipotesi espressamente previste dal legislatore – e in presenza di determinate soglie di importo – il Codice consente alla stazione appaltante di richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Al di fuori di tali casi, il sistema è costruito per evitare che la qualificazione venga ridefinita, gara per gara, attraverso la lex specialis.
L'analisi di ANAC
Nel valutare la questione, l’ANAC ha preliminarmente ribadito che negli appalti di lavori l’attestazione SOA è, per espressa scelta del legislatore, autosufficiente.
L’Autorità ha richiamato l’art. 100 del d.lgs. 36/2023 e, in
particolare, il comma 4, ricordando che «il possesso di
attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e
sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di
partecipazione».
Una formulazione che non lascia spazio a integrazioni discrezionali
da parte della lex specialis.
Ulteriore conferma arriva dalla ricostruzione del sistema di
qualificazione. L’attestazione SOA – si legge nel parere – è
rilasciata sulla base della verifica della «adeguata capacità
economica e finanziaria, della dotazione di attrezzature tecniche e
risorse umane» dell’operatore, nonché della sua
«documentata pregressa esperienza professionale».
Da qui la conclusione: la SOA non certifica un requisito isolato,
ma condensa in un unico titolo tutte le verifiche
che il legislatore ritiene rilevanti ai fini dell’affidamento.
In questa prospettiva, l’introduzione di requisiti ulteriori di partecipazione viene letta come una duplicazione non consentita. L’ANAC ha richiamato espressamente il proprio orientamento già consolidato, ribadendo che negli appalti di lavori pubblici «le stazioni appaltanti non possono richiedere requisiti ulteriori (ad esempio fatturato e lavori analoghi)», poiché ciò si pone in contrasto con la disciplina codicistica e produce un effetto restrittivo sulla concorrenza.
Nemmeno giustificazioni come la complessità dell’intervento, la specializzazione delle opere o il richiamo al principio del risultato possono rappresentare argomenti idonei a superare il dato normativo. Secondo l’ANAC, infatti, «l’introduzione di un requisito ulteriore, oltre a porsi in contrasto con le norme prima citate, limita la concorrenza», perché l’inasprimento delle condizioni di accesso riduce la platea dei potenziali concorrenti o ne rende più onerosa la partecipazione.
Conclusioni
Alla luce di queste considerazioni, l’ANAC ha ritenuto la
clausola della lex specialis che affianca all’attestazione SOA un
ulteriore requisito di partecipazione, per di più previsto
a pena di esclusione, «non conforme alla disciplina di
riferimento» e, quindi, illegittimamente apposta.
Da qui l’invito alla stazione appaltante a espungere la
clausola dal disciplinare e a riammettere
l’operatore economico escluso.
L’attestazione SOA non è quindi un requisito “minimo” da rafforzare, ma il perno del sistema di qualificazione, motivo per cui:
- non è legittimo prevedere, nella lex specialis, requisiti di partecipazione ulteriori rispetto alla SOA, quando questi non trovano un fondamento espresso nel Codice;
- tale illegittimità è ancora più evidente quando i requisiti aggiuntivi sono previsti a pena di esclusione, con effetti immediatamente restrittivi sull’accesso alla procedura;
- la complessità dell’intervento, la specializzazione delle opere o il richiamo al principio del risultato non consentono di derogare a una disciplina che il legislatore ha voluto chiara e centralizzata.
Un esito che mostra come il tentativo di “selezionare meglio” attraverso il bando possa, paradossalmente, produrre l’effetto opposto: contenzioso, rallentamenti e correzioni ex post che il sistema della qualificazione dovrebbe prevenire.
Documenti Allegati
Parere