Codice del Terzo settore: la circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla fiscalità degli Ets

Il Fisco interviene sulla fiscalità degli enti del Terzo settore, chiarendo le disposizioni in materia di non commercialità, regimi forfetari e passaggio definitivo dal regime Onlus al Runts

di Redazione tecnica - 23/02/2026

Con la Circolare del 19 febbraio 2026, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate interviene in modo organico sulla fiscalità degli enti del Terzo settore, chiarendo criteri di non commercialità, qualificazione fiscale, regimi forfetari e passaggio definitivo dalle Onlus al Runts.

Codice Terzo Settore: la Circolare del Fisco sulla nuova disciplina

Il documento affronta alcuni snodi centrali della riforma:

  • le modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts);
  • i nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale;
  • i regimi forfetari;
  • i principali profili in materia di imposte sui redditi e Iva.

Per comprendere la portata della circolare occorre tornare all’origine del percorso normativo. La legge 6 giugno 2016, n. 106 ha delegato il Governo a ridisegnare l’intero sistema del Terzo settore, dell’impresa sociale e del servizio civile universale. In attuazione di tale delega è stato emanato il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, successivamente integrato dal d.lgs. n. 105/2018 e da ulteriori interventi correttivi.

È su questo quadro stratificato che il Fisco è intervenuto per fornire indicazioni operative agli enti e assicurare uniformità di comportamento agli Uffici.

Le modalità di iscrizione al Runts e il passaggio delle Onlus

Il passaggio dalle Onlus al nuovo sistema delineato dal d.lgs. n. 117/2017 trova fondamento nelle disposizioni transitorie del Codice.

Il legislatore ha previsto la progressiva abrogazione della disciplina speciale contenuta nel d.lgs. n. 460/1997 (artt. 10–29) e dell’art. 150 del Tuir, con conseguente cessazione dell’Anagrafe delle Onlus.

Gli enti iscritti all’Anagrafe al 31 dicembre 2025 che intendono acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore (Ets) devono presentare domanda di iscrizione al Runts entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli artt. 45 e seguenti del Codice.

Alla domanda devono essere allegati:

  • l’atto costitutivo;
  • lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice (in particolare agli artt. 4, 5, 8 e 21);
  • gli ultimi due bilanci approvati, ai sensi degli artt. 13 e 48.

In caso di accoglimento, l’ente acquisisce la qualifica di Ets senza soluzione di continuità, con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta. Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’effetto retroagisce al 1° gennaio 2026.

La retroattività è funzionale a evitare un vuoto di qualificazione fiscale tra regime Onlus e regime Ets. Diversamente, in caso di mancata iscrizione o di diniego, trovano applicazione le regole sulla devoluzione patrimoniale previste dagli artt. 9 e 101 del Codice.

La non commercialità delle attività di interesse generale

Il cuore della riforma fiscale è rappresentato dall’art. 79 del d.lgs. n. 117/2017.

Il comma 2 stabilisce che le attività di interesse generale di cui all’art. 5 si considerano non commerciali quando sono svolte gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi. Il criterio è oggettivo e quantitativo: la qualificazione dipende dal rapporto economico tra ricavi e costi.

La circolare precisa che nel confronto devono essere inclusi i contributi pubblici aventi natura corrispettiva, mentre restano esclusi gli importi di partecipazione alla spesa relativi a servizi universali.

Il comma 2-bis introduce una soglia di tolleranza: l’attività resta non commerciale anche se i ricavi superano i costi fino al 6%, per ciascun periodo d’imposta e per non più di tre esercizi consecutivi.

Quanto al metodo di verifica:

  • per attività omogenee il test può essere effettuato in modo unitario;
  • per attività disomogenee è necessaria una verifica separata;
  • gli enti con proventi inferiori a 300.000 euro possono adottare una valutazione unitaria.

Il comma 5 dell’art. 79 disciplina la qualificazione fiscale complessiva dell’ente: l’Ets assume natura commerciale quando, nello stesso periodo d’imposta, i proventi derivanti dalle attività svolte in forma d’impresa e dalle attività diverse ex art. 6 superano le entrate derivanti da attività non commerciali.

I regimi forfetari: artt. 80 e 86 del Codice

Dal periodo d’imposta 2026 diventano operativi i regimi forfetari previsti dagli artt. 80 e 86 del d.lgs. n. 117/2017. Si tratta di regimi opzionali che incidono esclusivamente sulla componente commerciale eventualmente svolta dall’ente.

Regime dell’art. 80

Il reddito imponibile derivante dalle attività commerciali viene determinato applicando coefficienti di redditività ai ricavi, in luogo del metodo analitico. Possono accedervi anche enti in contabilità ordinaria. Il regime riguarda solo la parte commerciale dell’ente non commerciale.

Regime dell’art. 86 per Odv e Aps

Il regime è riservato a Odv e Aps iscritte al Runts. La soglia di accesso è pari a 85.000 euro di ricavi commerciali conseguiti nell’anno precedente.

Nel limite rilevano esclusivamente i ricavi commerciali ai fini delle imposte dirette; restano esclusi i componenti straordinari.

La circolare chiarisce che:

  • il 2026 è il primo anno di applicazione;
  • possono accedervi anche Odv e Aps qualificate come enti commerciali;
  • è previsto l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e dall’obbligo di fatturazione, salvo emissione volontaria con indicazione del codice natura N2.2.

L’adesione al regime forfetario richiede comunque una valutazione tecnica, poiché la semplificazione degli adempimenti non coincide automaticamente con una maggiore convenienza fiscale.

Abrogazione del regime Onlus e disciplina patrimoniale

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 diventa pienamente operativa l’abrogazione della disciplina fiscale delle Onlus, con cessazione dell’Anagrafe e venir meno dell’art. 150 del Tuir e delle disposizioni del d.lgs. n. 460/1997.

In caso di mancata iscrizione al Runts o di diniego, trovano applicazione le regole sulla devoluzione del patrimonio maturato durante il periodo di iscrizione all’Anagrafe. La mancata iscrizione equivale, ai fini della destinazione patrimoniale, a uno scioglimento dell’ente.

Il passaggio al nuovo regime incide quindi non solo sulla qualificazione fiscale futura, ma anche sull’assetto patrimoniale consolidato dell’ente.

L’impresa sociale: soggetto commerciale con correttivi fiscali

L’impresa sociale, disciplinata dal d.lgs. n. 112/2017, è sempre qualificata come soggetto commerciale ai fini Ires, ai sensi dell’art. 73 del Tuir, e determina il reddito secondo le regole del reddito d’impresa.

Sono previsti specifici correttivi fiscali, in particolare all’art. 18 del d.lgs. n. 112/2017, che consentono di neutralizzare l’imposizione sugli utili destinati a riserve indivisibili o reinvestiti nell’attività statutaria.

La neutralizzazione non opera nei seguenti casi:

  • distribuzione di utili;
  • costituzione di riserve divisibili;
  • aumento gratuito del capitale sociale.

Per gli Ets il tema centrale resta la non commercialità dell’attività; per l’impresa sociale il presupposto è la natura imprenditoriale, mitigata da meccanismi fiscali che tutelano la destinazione sociale degli utili.

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