Mancata sottoscrizione degli allegati dell’offerta tecnica: quando non comporta l’esclusione

Il TAR Sicilia chiarisce che, nelle gare telematiche, la mancanza di firma su alcuni documenti tecnici non determina automaticamente l’illegittimità dell’ammissione se provenienza e immodificabilità dell’offerta sono comunque garantite

di Redazione tecnica - 25/02/2026

La mancata sottoscrizione di alcuni allegati dell’offerta tecnica comporta l’esclusione dalla gara? In una procedura telematica, la funzione della firma può ritenersi comunque soddisfatta se la piattaforma garantisce la provenienza e l’immodificabilità dei documenti? E quale ruolo assumono, in questa valutazione, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato introdotti dal Codice dei contratti?

A queste domande ha risposto il TAR Sicilia, sezione di Palermo, con la sentenza n. 301 del 30 gennaio 2026, che affronta il tema dell’irregolarità formale legata alla mancata sottoscrizione di alcuni allegati dell’offerta tecnica. La questione sottoposta ai giudici non riguardava l’assenza totale di firma sull’offerta, ma la mancata sottoscrizione di alcuni documenti allegati alla parte tecnica.

Il caso: mancata sottoscrizione degli allegati dell’offerta tecnica

La vicenda trae origine da una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro quadriennale avente ad oggetto la manutenzione di impianti tecnologici.

All’esito della gara, un raggruppamento temporaneo di imprese si è classificato al primo posto. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’offerta tecnica dell’aggiudicatario fosse irregolare per la mancata sottoscrizione di alcuni documenti.

In particolare, secondo la ricorrente:

  • la relazione tecnica non risultava sottoscritta;
  • alcuni allegati riferiti a specifici sub-criteri di valutazione erano privi di firma;
  • mancava la sottoscrizione di dichiarazioni relative ai costi unitari delle migliorie proposte.

Secondo la prospettazione della ricorrente, tali carenze avrebbero dovuto determinare l’esclusione del concorrente o, in subordine, incidere sull’attribuzione dei punteggi connessi ai sub-criteri interessati.

Il TAR è stato quindi chiamato a stabilire se la mancata sottoscrizione di alcuni allegati dell’offerta tecnica fosse idonea a rendere illegittima l’ammissione dell’operatore alla procedura.

Sottoscrizione dell’offerta tecnica, lex specialis e gara telematica

Per comprendere la decisione dei giudici di primo grado occorre partire dal contesto in cui si inserisce la vicenda.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che la firma non sia un mero adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui si garantiscono la provenienza della dichiarazione, il vincolo dell’operatore al contenuto dell’offerta e la serietà della proposta.

Nel caso esaminato dal TAR, la disciplina di gara distingueva in modo netto tra offerta economica e offerta tecnica. Per l’offerta economica la sottoscrizione era prevista espressamente a pena di esclusione. Per l’offerta tecnica era richiesta la sottoscrizione digitale, ma senza una previsione che collegasse in modo espresso la mancata firma all’esclusione dalla procedura.

A ciò si aggiunge un elemento decisivo. La procedura si è svolta interamente mediante piattaforma telematica, con accesso autenticato da parte degli operatori economici. Il sistema consentiva di risalire con certezza al soggetto che aveva caricato i documenti e garantiva tracciabilità e immodificabilità dei file trasmessi.

Il tutto va letto alla luce dell’impianto del nuovo Codice dei contratti. L’articolo 1 pone al centro il principio del risultato, che impone alle stazioni appaltanti di perseguire il miglior esito possibile dell’affidamento nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. Le regole procedurali sono strumenti per individuare l’operatore più idoneo, non un fine autonomo.

È dentro questo quadro che il TAR sviluppa la propria valutazione.

Offerta tecnica senza firma: la decisione del TAR Sicilia

Entrando nel merito, il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata sottoscrizione di alcuni allegati dell’offerta tecnica.

Il principio affermato è chiaro. In una procedura svolta mediante piattaforma telematica, strutturata in modo da consentire di risalire con certezza al soggetto responsabile dell’offerta grazie all’accesso autenticato, la mancata sottoscrizione di alcuni allegati dell’offerta tecnica può, a determinate condizioni, essere considerata un’irregolarità formale superabile.

Se modalità diverse, nel caso concreto la piattaforma telematica, assicurano comunque la paternità e l’immodificabilità dell’offerta, l’esclusione risulta illegittima perché contraria al principio del risultato e al favor partecipationis.

Il Collegio chiarisce inoltre che la fattispecie esaminata non riguarda l’assenza totale di sottoscrizione dell’offerta, ma la mancata firma su alcuni allegati della parte tecnica. Nel caso concreto, la funzione sostanziale della firma risultava comunque garantita dalla struttura della procedura telematica.

Il ricorso è stato quindi respinto e l’aggiudicazione confermata.

Principio del risultato, fiducia e accesso al mercato nella sentenza

La sentenza si colloca pienamente nell’impianto dei principi generali del nuovo Codice. In particolare:

  • l’art. 1 pone al centro il principio del risultato per cui le stazioni appaltanti devono perseguire il miglior risultato possibile nell’affidamento e nell’esecuzione del contratto, nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale;
  • l’art. 2 introduce il principio della fiducia, che valorizza l’azione legittima e corretta dell’amministrazione e degli operatori economici, anche nelle valutazioni e scelte tecniche;
  • l’art. 3 afferma il principio dell’accesso al mercato, imponendo alle stazioni appaltanti di favorire la partecipazione nel rispetto di concorrenza, imparzialità e proporzionalità.

L’introduzione di questi principi suggerisce una lettura “sostanzialistica” della lex specialis, che dequota forma e procedura da fine a mezzo per selezionare l’operatore più idoneo.

È la linea seguita dal TAR. La forma resta una garanzia del procedimento, ma quando la funzione sostanziale della regola è comunque assicurata e non vi è alcuna incertezza sulla provenienza o sull’integrità dell’offerta, l’esclusione non può fondarsi su un mero formalismo.

Esclusione per mancata firma: indicazioni operative

In conclusione, il TAR ha ritenuto infondate le censure e ha lasciato ferma l’aggiudicazione.

La decisione chiarisce che la mancata sottoscrizione di alcuni allegati dell’offerta tecnica, in una procedura telematica strutturata in modo da garantire la riconducibilità e l’immodificabilità dei documenti, non è di per sé sufficiente a rendere illegittima l’ammissione del concorrente.

La firma resta un elemento essenziale dell’offerta. Tuttavia, la valutazione non può arrestarsi al dato formale, ma deve verificare se la funzione sostanziale della sottoscrizione, cioè assicurare la provenienza e l’integrità della proposta, sia stata comunque garantita.

La forma è una garanzia del procedimento. Ma quando non vi è alcuna incertezza sulla provenienza e sull’immodificabilità dell’offerta, l’esclusione non può fondarsi su un mero formalismo.

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