Appalti a cavallo tra due Codici: nelle procedure complementari Responsabile Unico del Procedimento o Responsabile Unico di Progetto?
Il MIT (parere 3984/2026) chiarisce quale figura indicare negli atti quando una procedura ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 resta disciplinata dal vecchio Codice per effetto della clausola transitoria dell’art. 226 del d.lgs. 36/2023.
Quando una stazione appaltante, nel 2024, indice una procedura complementare ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, richiamando la disciplina transitoria di cui all’art. 226, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, quale figura deve indicare negli atti?
Nella decisione a contrarre e nella lettera di invito è necessario continuare a fare riferimento al Responsabile Unico del Procedimento previsto dall’art. 31 del vecchio Codice oppure, essendo ormai vigente il D.Lgs. n. 36/2023, occorre utilizzare la figura del Responsabile Unico del Progetto disciplinata dall’art. 15?
A questi quesiti ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiamato a chiarire cosa accade nella fase di transizione tra i due Codici, dove il rischio di sovrapporre istituti e terminologie è concreto e un richiamo normativo non coerente con la disciplina applicabile può generare incertezze, contestazioni o semplicemente confusione nella redazione degli atti di gara.
In particolare, con il parere 5 febbraio 2026, n. 3984, il MIT ha fornito un chiarimento che merita di essere analizzato con attenzione, perché riguarda un profilo organizzativo che incide direttamente sulla coerenza della procedura e sulla corretta impostazione degli atti.
Quale RUP negli appalti a cavallo tra due Codici? Il quesito posto al MIT
L’Amministrazione istante rappresenta di aver indetto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, procedure complementari ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, richiamando il combinato disposto dell’art. 226, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, ossia la disciplina transitoria che mantiene applicabile il previgente Codice nei casi ivi previsti.
Il quesito è puntuale e circoscritto alla corretta individuazione della figura responsabile da indicare negli atti della procedura. In particolare, si chiede se, nella decisione a contrarre e nella lettera di invito, debba essere richiamato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure il Responsabile Unico del Progetto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023.
La questione, quindi, non attiene alla legittimità del ricorso alla procedura negoziata, ma alla corretta impostazione degli atti in una fase in cui il nuovo Codice è formalmente vigente, mentre la disciplina sostanziale applicabile resta quella del D.Lgs. n. 50/2016 per effetto della clausola transitoria. In altre parole, il dubbio riguarda la necessaria coerenza tra normativa applicabile e figure organizzative richiamate negli atti, perché anche un semplice riferimento terminologico deve essere allineato al quadro giuridico che governa la procedura.
Procedure complementari ex art. 63 e disciplina transitoria dell’art. 226: il quadro normativo
Per comprendere la risposta del MIT occorre partire dalle due disposizioni che si intersecano nella fattispecie oggetto del quesito.
La prima è l’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, consentita solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. Tra queste ipotesi, con riferimento agli appalti di forniture, il comma 3, lettera b), consente il ricorso alla procedura negoziata nel caso di consegne complementari affidate al fornitore originario, quando il cambiamento di operatore determinerebbe incompatibilità tecniche o difficoltà sproporzionate nella gestione o nella manutenzione delle forniture esistenti. Si tratta, quindi, di un’ipotesi tipica di continuità tecnica, che giustifica l’assenza di un nuovo confronto competitivo.
La seconda disposizione è l’art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023, che ha abrogato il D.Lgs. n. 50/2016 a decorrere dal 1° luglio 2023 ma, al comma 2, ha previsto che ai procedimenti in corso continui ad applicarsi il previgente Codice secondo le condizioni ivi stabilite.
È proprio questo il passaggio decisivo: quando la disciplina transitoria mantiene applicabile il D.Lgs. n. 50/2016 a una determinata procedura, non sopravvive soltanto la regola sostanziale sull’affidamento, ma resta operativo l’intero impianto normativo del vecchio Codice. E ciò significa che continuano a trovare applicazione anche le disposizioni organizzative e le figure previste dal D.Lgs. n. 50/2016.
RUP o Responsabile Unico del Progetto? I principi chiariti dal MIT
Il Ministero fornisce una risposta chiara e sistematicamente coerente con il quadro normativo delineato dalla disciplina transitoria.
Con riferimento alle procedure complementari che si svolgono ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione dell’art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la dizione corretta da utilizzare negli atti è quella di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il nuovo Responsabile Unico del Progetto, disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, trova invece applicazione esclusivamente negli affidamenti regolati integralmente dal nuovo Codice.
Il principio che emerge dal parere è lineare ma non privo di ricadute operative nella pratica amministrativa: quando una procedura continua a essere disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016 per effetto della clausola transitoria, l’impianto normativo applicabile resta quello del vecchio Codice nella sua interezza. Ciò significa che non sopravvive soltanto la regola sostanziale sull’affidamento, ma anche l’assetto organizzativo e le figure ivi previste, con le relative attribuzioni e responsabilità.
In questa prospettiva non è possibile applicare in modo selettivo le nuove figure introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 in un procedimento che resta ancorato al sistema previgente. La coerenza tra disciplina applicabile e qualificazione della figura responsabile diventa quindi un elemento imprescindibile della corretta impostazione degli atti.
Coerenza tra vecchio e nuovo Codice: l’impatto operativo del parere
Il parere richiama un principio essenziale nella fase di transizione tra i due Codici: la coerenza tra la disciplina sostanziale applicabile e l’assetto organizzativo richiamato negli atti.
Il Responsabile Unico del Progetto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 non è una semplice ridenominazione del RUP disciplinato dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ma si inserisce in un impianto normativo differente. Di conseguenza, utilizzarlo in una procedura che continua a essere regolata dal D.Lgs. n. 50/2016 per effetto dell’art. 226 significherebbe creare un disallineamento tra normativa applicabile e figura organizzativa.
In termini operativi, questo significa che nella redazione degli atti non è possibile aggiornare la sola terminologia facendo riferimento al nuovo RUP, se la procedura continua a essere regolata dal D.Lgs. n. 50/2016.
Il chiarimento del MIT, quindi, non introduce una novità, ma ribadisce un criterio di coerenza che deve guidare la corretta redazione degli atti.
Indicazioni operative per le stazioni appaltanti nelle procedure complementari
In conclusione, quando una procedura complementare si svolge ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e continua a essere disciplinata dal previgente Codice per effetto dell’art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023, negli atti della procedura – dalla decisione a contrarre alla lettera di invito – deve essere indicato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il riferimento al Responsabile Unico del Progetto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è corretto esclusivamente per i procedimenti integralmente soggetti al nuovo Codice.
In questa fase di transizione, la corretta individuazione della figura responsabile non è un aspetto meramente terminologico, ma un elemento che deve essere coerente con la disciplina effettivamente applicabile alla procedura. È su questa coerenza tra norma sostanziale e organizzazione del procedimento che si gioca la solidità degli atti e la loro tenuta sul piano giuridico.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.