Superbonus e controlli dell’Agenzia delle Entrate: i rischi per il committente e quando è possibile la manleva
Il recupero dei crediti fiscali resta in capo al beneficiario, ma la giurisprudenza inizia a confrontarsi con la possibilità di una manleva preventiva verso imprese e tecnici. Due orientamenti dei tribunali chiariscono quando il rischio fiscale diventa concreto.
Ho letto alcuni articoli in cui si parlava della possibilità di manleva in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate. Preciso di essere proprietario di un immobile in cui abbiamo avviato un Superbonus e che è stato interessato da molti problemi, tra cui – a quanto pare – alcune dichiarazioni fraudolente. È possibile obbligare i soggetti responsabili a “manlevarmi” in caso di controlli dell’AdE? Avendo sentito pareri contrastanti vorrei il parere dell’ing. Cristian Angeli.
Superbonus e controlli dell’Agenzia delle Entrate: la responsabilità del committente
Con l’intensificarsi dei controlli dell’Agenzia delle Entrate sui crediti Superbonus, torna centrale il tema della responsabilità del beneficiario dell’agevolazione e della possibilità di trasferire, almeno sul piano civilistico, il rischio del recupero dei crediti fiscali su imprese o professionisti coinvolti nell’intervento.
La risposta richiede prudenza e un corretto inquadramento normativo, soprattutto alla luce del possibile recupero dei crediti Superbonus da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di agevolazione non spettante o inesistente. La difesa del committente coinvolto in vicende di indebita fruizione di bonus fiscali – come il Superbonus – deve muoversi su un duplice piano: limitare la responsabilità nei confronti dell’Erario e, al tempo stesso, valutare le azioni di regresso o manleva nei confronti dei soggetti che abbiano concorso all’irregolarità.
Il quadro normativo è ormai chiaro: ai sensi dell’art. 121, commi 4 e 5, del D.L. n. 34/2020, in caso di crediti d’imposta “non spettanti” o “inesistenti”, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero nei confronti del beneficiario originario, applicando imposta, sanzioni e interessi (art. 13, d.lgs. n. 471/1997; art. 20, d.p.r. n. 602/1973). La responsabilità può estendersi anche ai cessionari in caso di concorso nella violazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000).
La giurisprudenza - anche penale - ha ribadito che il beneficiario resta il principale interlocutore dell’Erario, pur potendo agire in regresso o per risarcimento nei confronti di appaltatori, tecnici o altri soggetti responsabili: tra le pronunce più significative si segnalano Cass. pen., Sez. III, 13 ottobre 2022, n. 42012, Cass. pen., Sez. III, 16 novembre 2022, n. 45558 e Cass. pen., Sez. II, 17 ottobre 2024, n. 38161.
Sul piano della prassi, le Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 e Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate hanno individuato indici oggettivi e soggettivi di rischio utili a valutare la buona fede del beneficiario o del cessionario. La documentazione tecnica (asseverazioni, perizie, visto di conformità) e la tempestiva segnalazione di eventuali anomalie rappresentano elementi centrali per dimostrare la diligenza del committente.
Chiarito questo contesto, il punto è il seguente: il semplice timore di un controllo non è sufficiente per ottenere una pronuncia di manleva. Occorre dimostrare che il rischio di recupero sia concreto, attuale e causalmente collegato a un inadempimento specifico di un soggetto determinato.
In altre parole, la domanda che molti proprietari si pongono è molto concreta: chi risponde se l’Agenzia delle Entrate recupera il credito Superbonus?
Manleva nel Superbonus e responsabilità per il recupero dei crediti fiscali: il modello del Tribunale di Lecce
Un orientamento favorevole alla manleva preventiva si rinviene nella giurisprudenza del Tribunale di Lecce (sentenza n. 692/2023 e, più recentemente, n. 337/2026). In quei casi, il giudice ha ritenuto che, a fronte di un grave inadempimento – lavori mai iniziati, pratiche edilizie inesistenti, crediti ceduti nonostante l’assenza dei presupposti – il rischio fiscale non fosse una mera eventualità, ma la conseguenza diretta e prevedibile di una condotta illegittima.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui si sottolinea che i convenuti avevano ceduto il credito “pur non avendo nemmeno dato avvio ai lavori”. In una simile situazione, il nesso causale tra comportamento dell’appaltatore e possibile recupero da parte dell’Erario appare lineare: se il credito è stato generato senza titolo, l’eventuale azione dell’Amministrazione finanziaria rappresenta uno sviluppo fisiologico della violazione.
Il Tribunale di Lecce ha quindi accolto la domanda configurandola come condanna condizionata: il debitore non è tenuto a pagare immediatamente, ma è obbligato a tenere indenne il committente qualora l’Erario richieda la restituzione di imposte, sanzioni e interessi. In tal modo si accerta anticipatamente la responsabilità, pur subordinandone l’effettiva esecuzione al verificarsi della pretesa fiscale.
Recupero dei crediti Superbonus e responsabilità del committente: il modello del Tribunale di Bologna
Di segno diverso è l’orientamento espresso dal Tribunale di Bologna (sentenza n. 10761/2023 e, più recentemente, n. 1118/2026).
In un contesto di sconto in fattura e successiva cessione del credito, il giudice ha valorizzato un profilo tecnico-giuridico rilevante: il credito d’imposta, in tale schema, non entrerebbe mai nella sfera patrimoniale del committente, ma sorgerebbe direttamente in capo al fornitore. Se così è, il rischio fiscale non sarebbe immediatamente imputabile al proprietario.
In assenza di un atto concreto dell’Agenzia delle Entrate, il danno è stato qualificato come meramente ipotetico. Non basta prospettare un possibile controllo: occorre un’esposizione attuale e non solo temuta.
Inoltre, quando i lavori erano stati avviati e l’operazione si era bloccata per la crisi del mercato dei crediti fiscali, il blocco della cessione è stato ricondotto all’alea contrattuale. In tale scenario, la manleva non può trasformarsi in uno strumento di trasferimento generalizzato di ogni rischio economico o fiscale connesso all’operazione.
Superbonus e recupero dei crediti fiscali: quando la responsabilità dipende da valutazioni tecniche e fiscali
Il confronto tra Lecce e Bologna dimostra che la questione non si risolve in astratto, ma dipende dalla concreta ricostruzione dei fatti.
Nei casi di frode palese – credito ceduto senza lavori, documentazione inesistente, asseverazioni manifestamente false – una relazione tecnica può essere sufficiente a dimostrare l’assenza dei presupposti dell’agevolazione. In tali ipotesi, sostenere che un eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate non avrebbe esiti negativi appare difficilmente sostenibile.
Diverso è il caso delle situazioni più sfumate: SAL contestati ma non manifestamente falsi, lavorazioni parziali, difformità tecniche opinabili, errori interpretativi sulle norme. In questi contesti, la domanda di manleva preventiva rischia di anticipare un giudizio che dipende da valutazioni tecnico-fiscali ancora incerte.
Va infine considerato un aspetto pragmatico: la manleva è una garanzia, ma occorre verificare la solidità patrimoniale dei soggetti responsabili e l’adeguatezza delle polizze professionali rispetto al possibile recupero (imposta, sanzioni, interessi). Una condanna priva di concreta copertura rischia di restare solo formale.
In conclusione, la manleva è uno strumento giuridicamente possibile ma non automatico. La sua ammissibilità dipende dalla gravità dell’inadempimento, dalla prova del nesso causale e dalla concretezza del rischio fiscale. Solo quando questi elementi risultano già chiaramente configurabili è possibile anticipare in sede civile la tutela del committente rispetto a un eventuale recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni edilizie
www.cristianangeli.it