Accesso agli atti di gara: quando il know-how non basta per oscurare l’offerta
Il TRGA di Trento chiarisce i limiti alla tutela dei segreti tecnici nelle gare pubbliche: l’oscuramento delle offerte è possibile solo se l’operatore economico dimostra in modo puntuale la presenza di informazioni realmente riservate e dotate di valore competitivo.
La trasparenza rappresenta uno dei principi cardine che governano le procedure di evidenza pubblica. Allo stesso tempo, però, la partecipazione a una gara può comportare per l’operatore economico la necessità di inserire nell’offerta informazioni tecniche, organizzative ed economiche che hanno un valore competitivo nel mercato.
Si tratta di un equilibrio delicato tra due esigenze contrapposte: da un lato il diritto dei concorrenti di conoscere gli atti della procedura per verificare la correttezza delle scelte della stazione appaltante; dall’altro la necessità di proteggere quelle informazioni che costituiscono effettivamente segreti tecnici o commerciali.
Non a caso, dopo l’aggiudicazione, una delle questioni che più frequentemente emergono riguarda proprio l’accesso alle offerte tecniche e la possibilità di oscurarne alcune parti per tutelare il proprio know-how aziendale.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha cercato di disciplinare questo equilibrio attraverso gli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, che riconoscono la possibilità di limitare l’accesso in presenza di segreti tecnici o commerciali, rafforzando allo stesso tempo gli strumenti di conoscibilità degli atti di gara e introducendo un rito accelerato per la definizione delle controversie relative alle decisioni di oscuramento.
Ma quando è davvero possibile invocare la tutela del know-how per impedire l’accesso agli atti di gara? È sufficiente dichiarare che un documento contiene informazioni aziendali riservate oppure occorre dimostrare qualcosa di più?
A rispondere è il TRGA di Trento con la sentenza del 10 febbraio 2026, n. 21, fornendo delle importanti indicazioni operative sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara.
Oscuramento di parti dell’offerta: l'equilibrio tra trasparenza e tutela del know-how
La controversia ha riguardato una procedura aperta per l’affidamento in concessione di un servizio, conclusa con l’aggiudicazione a favore di un operatore economico che aveva ottenuto il punteggio complessivo più elevato e che al momento della presentazione dell’offerta e della successiva verifica di congruità, aveva esercitato la facoltà prevista dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, presentando diverse richieste di oscuramento di parti della documentazione ritenute contenere segreti tecnici o commerciali.
A tal fine erano state depositate versioni delle offerte con alcune parti oscurate, accompagnate da dichiarazioni con cui l’operatore economico indicava le ragioni della riservatezza.
All’esito della procedura, l’amministrazione ha accolto solo in parte le richieste formulate dall’aggiudicataria, ritenendo che molte delle informazioni indicate non presentassero effettivi caratteri di segretezza tali da giustificare la limitazione del diritto di accesso.
Sono state quindi ritenute ostensibili diverse parti dell’offerta tecnica ed economica, tra cui alcuni documenti relativi al piano industriale, al piano degli investimenti e ad altri elementi dell’offerta che l’operatore economico riteneva invece coperti da riservatezza.
L’aggiudicataria ha contestato tale decisione sostenendo, in sintesi, che:
- la stazione appaltante non avrebbe svolto un’adeguata attività istruttoria sulle ragioni di segretezza indicate;
- le informazioni contenute nei documenti costituirebbero know-how aziendale suscettibile di sfruttamento economico, la cui divulgazione avrebbe potuto compromettere la competitività dell’impresa;
- vi sarebbe stata inoltre una disparità di trattamento rispetto alle richieste di oscuramento presentate dall’altro concorrente, che sarebbero state accolte in misura più ampia.
Il ricorso è stato quindi proposto ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina il rito accelerato per l’impugnazione delle decisioni della stazione appaltante relative alle richieste di oscuramento delle offerte.
Accesso agli atti di gara e tutela dei segreti tecnici nel Codice dei contratti
Per comprendere la decisione del giudice è necessario richiamare il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 36/2023, che disciplina il rapporto tra trasparenza delle procedure di gara e tutela delle informazioni riservate contenute nelle offerte.
Il primo riferimento è rappresentato dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che individua i limiti al diritto di accesso agli atti di gara.
In particolare, il comma 4, lettera a), stabilisce che l’accesso può essere escluso con riferimento alle informazioni contenute nell’offerta o nelle relative giustificazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, purché ciò risulti da una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente.
La norma chiarisce quindi che la limitazione dell’accesso non opera automaticamente, ma richiede un’attività di allegazione da parte dell’operatore economico, il quale deve individuare e giustificare le parti dell’offerta che ritiene meritevoli di tutela.
Lo stesso art. 35, tuttavia, introduce anche un importante correttivo. Il comma 5 stabilisce infatti che, anche in presenza di segreti tecnici o commerciali, l’accesso deve essere comunque consentito al concorrente quando sia indispensabile per la difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di gara.
Accanto a questa disciplina opera poi l’art. 36, che regola in modo specifico la gestione dell’accesso agli atti nella fase successiva all’aggiudicazione.
La disposizione prevede che, nella comunicazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante debba indicare anche le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento presentate dai concorrenti.
Tali decisioni possono essere impugnate con il rito previsto dall’art. 116 del codice del processo amministrativo entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, introducendo così un meccanismo accelerato di definizione delle controversie relative all’accesso agli atti di gara.
La norma stabilisce inoltre che, qualora la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall’operatore economico, l’ostensione delle parti dell’offerta oggetto di richiesta di oscuramento non può comunque avvenire prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione.
Il sistema delineato dal legislatore è quindi orientato a garantire:
- la tutela delle informazioni effettivamente riservate;
- la conoscibilità degli atti di gara, attraverso un procedimento rapido che consente di definire in tempi brevi eventuali contestazioni.
Questa impostazione emerge chiaramente anche dalla Relazione al Codice dei contratti pubblici, nella quale si sottolinea come la fase di conoscenza degli atti di gara rappresenti un passaggio fondamentale per assicurare la correttezza delle procedure di evidenza pubblica.
Una volta individuata l’offerta aggiudicataria, infatti, essa assume un evidente rilievo di interesse pubblico, in quanto rappresenta la proposta contrattuale che l’amministrazione intende realizzare utilizzando risorse pubbliche. Per questa ragione i concorrenti devono poter conoscere gli atti della procedura e verificare il rispetto dei principi di par condicio e concorrenza, che costituiscono i pilastri dell’evidenza pubblica.
Perché invocare il know-how non basta a limitare l’accesso agli atti di gara
Muovendo da questo quadro normativo, il TRGA ha ribadito che negli appalti pubblici la trasparenza rappresenta la regola, mentre la sottrazione all’accesso costituisce un’eccezione che può operare solo in presenza di presupposti rigorosamente dimostrati. Non è quindi sufficiente che l’operatore economico richiami in modo generico il proprio know-how o faccia riferimento, in termini ampi e indistinti, all’organizzazione interna e alle procedure operative.
Per ottenere l’oscuramento è invece necessario individuare informazioni specifiche, dotate di valore economico e idonee a garantire un reale vantaggio competitivo nel mercato di riferimento, oltre che caratterizzate da un’effettiva segretezza oggettiva.
Nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall’operatore economico non raggiungessero questo livello di specificità. Le motivazioni addotte a sostegno delle richieste di oscuramento si limitavano infatti a richiamare, in modo piuttosto generico, informazioni relative all’attività aziendale e agli strumenti utilizzati, senza chiarire quali fossero le conoscenze tecniche o le procedure effettivamente meritevoli di tutela.
Secondo il Collegio, mancava quindi l’individuazione puntuale di quelle informazioni che, se divulgate, avrebbero potuto incidere concretamente sulla capacità competitiva dell’impresa. In assenza di tali elementi, la decisione della stazione appaltante di non accogliere le richieste di oscuramento è stata ritenuta legittima.
Un altro passaggio importante della sentenza riguarda il momento in cui devono essere indicate le ragioni della segretezza.
Il giudice ha chiarito che tali motivazioni devono essere formulate già nella fase procedimentale, cioè quando l’operatore economico presenta alla stazione appaltante la richiesta di oscuramento. Non è quindi possibile integrare o precisare successivamente tali ragioni nel corso del giudizio. Se le dichiarazioni rese nella fase amministrativa risultano generiche o incomplete, l’operatore non può colmare queste lacune in sede processuale attribuendo ex post alle informazioni un contenuto riservato che non era stato adeguatamente rappresentato in origine.
La tutela del know-how è certamente possibile, ma richiede che l’operatore economico assolva in modo puntuale all’onere di individuare e motivare le informazioni realmente riservate. In mancanza di tali presupposti, prevale il principio di trasparenza che governa le procedure di evidenza pubblica.
Accesso agli atti e oscuramento delle offerte: indicazioni operative
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la decisione della stazione appaltante di non accogliere gran parte delle richieste di oscuramento presentate dall’aggiudicataria in quanto le motivazioni addotte erano troppo generiche e non idonee a dimostrare la presenza di informazioni specifiche effettivamente riconducibili alla nozione di segreto tecnico o commerciale.
La decisione del TRGA si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai piuttosto consolidato e conferma un principio che, nella pratica delle gare pubbliche, assume un rilievo sempre maggiore: la trasparenza delle procedure rappresenta la regola, mentre la tutela dei segreti tecnici e commerciali costituisce un’eccezione che deve essere dimostrata in modo puntuale.
In particolare:
- la semplice affermazione che un documento contenga know-how aziendale non è sufficiente a limitarne l’accesso;
- l’operatore economico deve individuare in modo chiaro e circostanziato le informazioni che intende mantenere riservate e spiegare quale vantaggio competitivo deriverebbe dalla loro segretezza;
- le ragioni dell’oscuramento devono essere esplicitate già nella fase procedimentale, quando viene presentata la richiesta alla stazione appaltante;
- non è possibile integrare o precisare tali motivazioni successivamente in sede giurisdizionale;
- in assenza di informazioni specificamente individuate e oggettivamente segrete, prevale il principio di conoscibilità degli atti di gara.
Quando si invoca la tutela del segreto tecnico o commerciale, è quindi necessario motivare sempre con precisione le ragioni della riservatezza, evitando formule generiche che difficilmente possono resistere al vaglio amministrativo e giurisdizionale.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.