Regime forfetario e soglia degli 85.000 euro: il Fisco sui compensi percepiti per errore
Se un professionista percepisce compensi non dovuti per errore del committente e li restituisce, quelle somme non rilevano ai fini della soglia dei ricavi. La conferma in una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate
Secondo quanto previsto dalla normativa, il superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi prevista dall’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014 comporta la fuoriuscita dal regime agevolato dall’anno successivo.
Ma cosa accade quando il superamento della soglia non dipende realmente dall’attività del professionista, bensì da somme percepite per errore e poi restituite?
È proprio questo il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta del 6 marzo 2026, n. 68, che ha rettificato una precedente interpretazione fornita con l’interpello pubblicato il 10 febbraio 2026. Il chiarimento riguarda una situazione tutt’altro che teorica e che può verificarsi anche nella pratica professionale quotidiana.
Regime forfetario: quando un errore nei compensi rischia di andare oltre la soglia
L’istanza di interpello riguardava un professionista che aveva applicato il regime forfetario nel 2024 e che aveva ricevuto dei compensi più elevati a causa di un errore nell’inquadramento giuridico ed economico, commesso dall’Amministrazione committente.
Il problema è emerso solo nel 2025, quando il professionista ha segnalato l’errore e sono state quantificate le somme non dovute.
Tali importi sono stati integralmente restituiti, in parte tramite bonifico e in parte tramite trattenute. Nonostante ciò, la Certificazione Unica relativa al 2024 riportava l’importo complessivo dei compensi percepiti, includendo anche le somme poi restituite.
Il risultato era paradossale: proprio a causa di quelle somme non spettanti il professionista risultava aver superato la soglia degli 85.000 euro, con il rischio di perdere il regime forfetario nel 2025.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione partendo da un dato normativo chiaro: ai fini del regime forfetario, nel limite degli 85.000 euro rientrano tutti i compensi percepiti dal professionista.
Tuttavia, nel caso analizzato è emerso un elemento decisivo: i compensi eccedenti erano stati percepiti indebitamente per effetto di un errore del committente e successivamente restituiti dal professionista.
Proprio su questo punto si concentra il passaggio più importante della risposta.
Secondo l’Agenzia, quando si verificano situazioni di questo tipo occorre considerare i compensi effettivamente spettanti, valutando:
- la presenza di un errore nella determinazione delle somme;
- la documentazione che dimostra tale errore;
- il comportamento del contribuente volto a rimediare alla situazione.
In altre parole, se le somme sono state indebitamente percepite e poi restituite, non possono essere considerate ricavi effettivi.
Di conseguenza, le somme erroneamente percepite nel 2024 e integralmente restituite nel 2025 non devono essere considerate nel calcolo della soglia degli 85.000 euro.
Pertanto il superamento della soglia avvenuto nel 2024 solo a causa di tali somme non comporta la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2025.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato infatti che non sarebbe corretto penalizzare il contribuente per una situazione non imputabile alla sua condotta, a condizione che la restituzione delle somme sia effettivamente avvenuta.
Come recuperare l’imposta pagata su somme non dovute
Altro aspetto pratico che la risposta ha affrontato riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva. Se nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024 il professionista ha indicato tutti i compensi percepiti, compresi quelli poi restituiti, potrebbe aver versato un’imposta sostitutiva più elevata del dovuto.
Per recuperare questa imposta sono possibili due strade:
- presentare una dichiarazione integrativa, indicando nel quadro LM i compensi effettivamente spettanti e facendo emergere il credito d’imposta;
- presentare un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente.
In sintesi, quando il superamento della soglia dipende da
compensi percepiti per errore e successivamente restituiti, quelle
somme non possono essere considerate ricavi
effettivi.
Di conseguenza, non possono determinare né la fuoriuscita dal
regime forfetario né il versamento di un’imposta
calcolata su importi che in realtà non spettavano al
professionista.
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Risposta