Programma triennale lavori e acquisti: 90 giorni per aggiornare la programmazione dopo il bilancio

Il MIT chiarisce i termini di aggiornamento della programmazione degli appalti: il rapporto tra programma triennale, art. 37 del Codice dei contratti e strumenti di bilancio degli enti locali.

di Redazione tecnica - 12/03/2026

È possibile approvare il programma triennale dei lavori pubblici dopo il bilancio di previsione? Gli enti locali possono aggiornare la programmazione entro novanta giorni? E soprattutto, quale rapporto esiste tra programmazione degli appalti e strumenti di bilancio nel nuovo Codice dei contratti pubblici?

Chi lavora nella pubblica amministrazione sa bene che la programmazione rappresenta il punto di contatto tra la dimensione tecnica degli interventi e quella finanziaria dell’ente. I tempi di approvazione dei programmi incidono infatti direttamente sulla possibilità di avviare le procedure di affidamento.
Il tema non è marginale, perché la programmazione triennale rappresenta il passaggio preliminare di gran parte delle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti.

Su questo tema è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 4114 del 2 marzo 2026, che offre un chiarimento destinato a incidere concretamente sull’operatività degli enti locali.

Programma triennale lavori e acquisti: il quesito sottoposto al MIT

Il quesito sottoposto al MIT riguarda i tempi di approvazione della programmazione, un tema che nella pratica amministrativa crea spesso qualche incertezza.

In particolare è stato chiesto se, per gli enti locali, sia corretto approvare:

  • il programma triennale dei lavori pubblici
  • il programma triennale degli acquisti di beni e servizi

anche successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, purché l’approvazione avvenga entro novanta giorni dall’esecutività della relativa delibera.

Il problema interpretativo nasce dal fatto che la programmazione degli interventi pubblici deve necessariamente dialogare con gli strumenti finanziari dell’ente. Nella pratica amministrativa è proprio il raccordo con il bilancio il punto in cui emergono più spesso i dubbi operativi.

La questione, quindi, è molto concreta: esiste uno spazio temporale entro cui aggiornare la programmazione dopo l’approvazione del bilancio?

Programmazione dei lavori pubblici nel Codice dei contratti: il quadro normativo

Per comprendere il senso del chiarimento fornito dal MIT bisogna guardare alla disciplina della programmazione prevista dal Codice dei contratti pubblici. Il punto di riferimento è l’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che regola la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

La norma stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare:

  • il programma triennale dei lavori pubblici
  • il programma triennale degli acquisti di beni e servizi
  • i relativi aggiornamenti annuali

Questi strumenti non sono autonomi rispetto alla gestione finanziaria dell’ente. Il Codice chiarisce infatti che la programmazione deve essere approvata nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Per gli enti locali il collegamento con la programmazione economico-finanziaria – a partire dal Documento unico di programmazione (DUP) – è quindi strutturale.

L’articolo 37 non esaurisce però la disciplina della programmazione. Il Codice rinvia infatti all’Allegato I.5, che contiene le regole operative della procedura, dagli schemi tipo dei programmi alle modalità di pubblicazione, fino alle condizioni che consentono di modificare la programmazione e al raccordo con l’attività delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.

All’interno dell’allegato assumono particolare rilievo due disposizioni: l’articolo 5, relativo al programma triennale dei lavori pubblici, e l’articolo 7, dedicato invece al programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Entrambe contengono indicazioni specifiche sull’aggiornamento della programmazione.

Programma triennale e termini di aggiornamento: cosa chiarisce il MIT

Nel parere n. 4114/2026 il Supporto Giuridico del MIT affronta direttamente il tema dei termini entro cui gli enti locali possono aggiornare la programmazione.

Il Ministero richiama innanzitutto la disciplina contenuta nell’Allegato I.5 al Codice dei contratti pubblici, che costituisce la disciplina attuativa dell’art. 37, comma 6.

All’interno di questo allegato sono previste due disposizioni che riguardano proprio i tempi di aggiornamento dei programmi:

  • l’art. 5, comma 6, che consente agli enti locali di procedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio;
  • l’art. 7, comma 6, che prevede una disciplina sostanzialmente analoga per il programma triennale degli acquisti di beni e servizi.

Il chiarimento del MIT si colloca quindi all’interno di questo quadro normativo. Il parere non introduce nuovi termini di approvazione dei programmi, ma richiama la disciplina che consente agli enti locali di aggiornare la programmazione nei tempi previsti dall’Allegato I.5, ribadendo che l’aggiornamento può avvenire entro il termine indicato dall’allegato.

Programmazione e bilancio: perché il termine dei novanta giorni è coerente con il sistema

Il senso del chiarimento fornito dal MIT si coglie meglio se lo si colloca all’interno della logica complessiva del Codice dei contratti.

La programmazione non è un adempimento isolato. È lo strumento attraverso cui l’amministrazione mette ordine nelle proprie priorità e collega le scelte tecniche con le risorse effettivamente disponibili.

Non a caso l’art. 37 richiede che i programmi siano coerenti con il bilancio. Allo stesso tempo il legislatore è consapevole che le decisioni finanziarie possono rendere necessario un successivo adattamento della programmazione degli interventi.

La possibilità di aggiornare i programmi entro novanta giorni dalla legge di bilancio va letta proprio in questa prospettiva. Si tratta infatti di una finestra temporale che consente agli enti locali di riallineare la programmazione degli appalti alle scelte finanziarie appena approvate.

In altre parole, la norma prende atto che la programmazione degli interventi pubblici non può essere definita in modo definitivo prima di conoscere con certezza il quadro delle risorse disponibili.

Programmazione degli appalti: indicazioni operative per gli enti locali

Dal parere del MIT emerge un’indicazione operativa chiara per gli enti locali.

L’Allegato I.5 del Codice dei contratti consente infatti di aggiornare:

  • il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale
  • il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il relativo elenco annuale

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, secondo quanto previsto rispettivamente dall’art. 5, comma 6, e dall’art. 7, comma 6 dell’allegato.

Il termine dei novanta giorni rappresenta il punto di equilibrio individuato dal legislatore tra due esigenze diverse ma strettamente connesse. Da un lato la necessità di mantenere la programmazione coerente con il bilancio dell’ente, dall’altro quella di consentire alle amministrazioni di adeguare i programmi alla concreta disponibilità delle risorse.

Non si tratta di un passaggio secondario. La programmazione triennale continua infatti a rappresentare la porta di ingresso di gran parte delle procedure di affidamento e rimane uno dei momenti più delicati nella gestione degli appalti pubblici.

Proprio per questo motivo il corretto raccordo tra programmazione e strumenti di bilancio resta uno degli snodi centrali dell’attività amministrativa degli enti locali.

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