Trasparenza dei dirigenti pubblici: ANAC sugli obblighi di pubblicazione compensi

Il parere anticorruzione n. 752/2026 fa il punto sugli obblighi dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, distinguendo tra disposizioni ancora sospese e obblighi pienamente vigenti per le amministrazioni

di Redazione tecnica - 12/03/2026

La disciplina sulla trasparenza dei dirigenti pubblici è stata interessata più volte da interventi legislativi, decisioni della Corte costituzionale e rinvii a regolamenti attuativi che non sono ancora stati adottati.

Ne sono derivati dubbi applicativi sui quali ANAC è intervenuta con il parere anticorruzione del 17 febbraio 2026, fasc. n. 752, con cui ha fornito chiarimenti sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali.

Anche se rappresenta una risposta a una specifica richiesta, il documento affronta una questione che riguarda molte amministrazioni: capire quali obblighi di trasparenza siano oggi effettivamente applicabili e quali, invece, risultino sospesi in attesa di un intervento regolamentare.

Trasparenza dei dirigenti pubblici: il parere ANAC sugli obblighi di pubblicazione degli emolumenti

Ricordiamo che l’art. 14 del d.Lgs. n. 33/2013 disciplina la pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici e dirigenziali.

In particolare, il comma 1-bis della norma estende espressamente gli obblighi di trasparenza anche ai titolari di incarichi dirigenziali conferiti a qualsiasi titolo. L’estensione riguarda quindi non soltanto i dirigenti di ruolo, ma anche gli incarichi dirigenziali attribuiti dall’organo politico e quelli conferiti senza procedure pubbliche di selezione.

Secondo l’interpretazione richiamata dall’Autorità, l’obbligo deve essere riferito a tutte le figure che svolgono funzioni dirigenziali nell’organizzazione amministrativa. Rientrano quindi nella definizione:

  • i dirigenti con incarichi amministrativi di vertice;
  • i dirigenti interni all’amministrazione e quelli esterni;
  • i titolari di funzioni dirigenziali negli uffici di diretta collaborazione, anche quando non possiedono formalmente la qualifica di dirigente pubblico o non sono dipendenti della pubblica amministrazione.

Si tratta dunque di un ambito applicativo molto ampio, che riflette l’esigenza di garantire un livello elevato di trasparenza su tutte le posizioni che esercitano poteri dirigenziali.

Il quadro normativo incompleto: obblighi sospesi in attesa del regolamento

Il parere richiama però un elemento decisivo per comprendere l’attuale situazione applicativa.

Le disposizioni dell’art. 14 prevedono l’adozione di un regolamento destinato a individuare con precisione i dati da pubblicare e le modalità di applicazione degli obblighi di trasparenza. Ad oggi, tuttavia, nonostante il termine previsto sia ormai decorso, questo regolamento non è stato emanato.

Persiste quindi una fase transitoria nella quale, come sottolinea l’Autorità, per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli previsti dall’art. 19, commi 3 e 4 del d.lgs. 165/2001 deve considerarsi sospesa l’applicazione degli obblighi di pubblicazione.

La sospensione riguarda non soltanto la pubblicazione dei dati, ma anche le attività di vigilanza e quelle sanzionatorie. Questa impostazione è stata ribadita anche nello schema di pubblicazione adottato dall’Autorità con la delibera del 3 dicembre 2025, n. 497.

Il risultato è un sistema nel quale una parte rilevante degli obblighi previsti dalla norma resta formalmente prevista ma non è attualmente operativa.

Le diverse categorie di incarichi dirigenziali

Il parere distingue tra diverse tipologie di incarichi dirigenziali. Per i dirigenti nominati ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4 del d.lgs. 165/2001 continuano ad applicarsi integralmente gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14. In questi casi, quindi, la disciplina sulla trasparenza resta pienamente operativa.

Diversa è la situazione per gli altri titolari di incarichi dirigenziali. Per queste figure gli obblighi previsti dall’art. 14 risultano sospesi, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1-ter.

Un ulteriore profilo riguarda i titolari di incarichi di elevata qualificazione. Quando tali incarichi sono accompagnati da deleghe o comportano lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche in questo caso l’applicazione degli obblighi di pubblicazione deve considerarsi sospesa.

La stessa sospensione riguarda gli incarichi di elevata qualificazione privi di funzioni dirigenziali, per i quali la norma prevedeva la pubblicazione del curriculum ma la cui applicazione resta comunque subordinata all’adozione del regolamento attuativo.

L’obbligo che resta pienamente vigente: gli emolumenti complessivi

Diversa è invece la situazione per quanto riguarda l’art. 14, comma 1-ter del d.lgs. 33/2013.

Questa disposizione non è stata coinvolta nelle vicende normative e costituzionali che hanno interessato gli altri obblighi di trasparenza e continua quindi a essere pienamente applicabile.

La norma impone a ciascun dirigente di comunicare all’amministrazione presso la quale presta servizio l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. A tale comunicazione corrisponde l’obbligo dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale l’importo complessivo di tali somme.

Secondo ANAC, la finalità è quella di consentire il controllo sul rispetto del limite massimo delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, garantendo la tempestiva disponibilità e conoscibilità del dato aggregato.

Cosa rientra negli emolumenti a carico della finanza pubblica

Il parere chiarisce anche il significato della nozione di emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica.

In questa categoria rientrano non soltanto lo stipendio e le componenti fondamentali della retribuzione, ma anche:

  • le indennità;
  • le componenti accessorie;
  • i compensi derivanti da incarichi ulteriori conferiti da amministrazioni pubbliche;
  • le eventuali remunerazioni per consulenze o incarichi aggiuntivi conferiti da altre amministrazioni o da società partecipate direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione.

L’obbligo riguarda quindi l’insieme delle somme percepite nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo riconducibili alla finanza pubblica.

Pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”

Una volta ricevuta la comunicazione dei dirigenti, l’amministrazione è tenuta a pubblicare il dato relativo agli emolumenti complessivi nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.

La pubblicazione deve essere effettuata nell’area dedicata al personale, nelle sottosezioni relative agli incarichi amministrativi di vertice e ai dirigenti.

L’aggiornamento ha cadenza annuale e deve avvenire entro un termine ragionevole rispetto alla comunicazione dei dati da parte dei dirigenti, che resta fissata al 30 novembre. In ogni caso la pubblicazione deve essere completata entro il 30 marzo dell’anno successivo.

Indicazioni operative per le amministrazioni

In attesa dell’adozione del regolamento, una parte significativa degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013 resta sospesa per la maggior parte dei titolari di incarichi dirigenziali.

Resta invece pienamente vigente l’obbligo previsto dal comma 1-ter, relativo alla comunicazione e alla pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

Per le amministrazioni ciò significa che la gestione della sezione “Amministrazione trasparente” deve continuare a garantire la pubblicazione di questo dato, che rappresenta oggi il principale strumento di controllo sul rispetto del limite massimo delle retribuzioni nel settore pubblico.

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