Agrivoltaico e PAS: il TAR sulle altezze massime dei tracker solari

Il TAR Sicilia chiarisce il rapporto tra procedura abilitativa semplificata, disciplina urbanistica delle zone agricole e qualificazione edilizia dei tracker negli impianti agrivoltaici

di Redazione tecnica - 12/03/2026

Quando si realizza un impianto agrivoltaico tramite procedura abilitativa semplificata (PAS) è davvero possibile derogare a tutte le prescrizioni urbanistiche della zona agricola? La presenza di strutture mobili come i tracker a inseguimento solare può essere considerata irrilevante rispetto ai parametri edilizi delle NTA?

E cosa succede se, durante il movimento, l’impianto supera temporaneamente l’altezza massima prevista per gli edifici della zona?

Il tema emerge sempre più spesso nella progettazione degli impianti fotovoltaici di nuova generazione ed è stato affrontato dal TAR Sicilia, sez. Catania, con la sentenza 2 marzo 2026, n. 649. La decisione affronta il rapporto tra PAS, disciplina urbanistica delle zone agricole e qualificazione edilizia delle strutture di inseguimento solare.

Agrivoltaico e limiti urbanistici: i tracker possono superare l’altezza massima prevista per la zona agricola? 

La controversia nasce dal diniego opposto dall’amministrazione comunale a una procedura abilitativa semplificata presentata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico a inseguimento monoassiale.

Il progetto riguardava un impianto della potenza di circa 8 MWp, costituito da file di moduli fotovoltaici installati su tracker monoassiali, vale a dire strutture in grado di ruotare durante la giornata seguendo il movimento del sole.

Nel corso dell’istruttoria l’amministrazione aveva ritenuto l’intervento non compatibile con la disciplina urbanistica della zona agricola. In particolare erano stati evidenziati due profili critici:

  • l’area ricadeva in una sottozona agricola caratterizzata da specifiche limitazioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del PRG;
  • i tracker dell’impianto, durante il loro movimento di rotazione, raggiungevano un’altezza superiore a quella massima consentita per gli edifici della zona agricola;

Secondo l’amministrazione, quindi, l’intervento non poteva essere assentito tramite PAS perché risultava in contrasto con i parametri edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico.

La società proponente ha impugnato il provvedimento sostenendo, tra l’altro, che la disciplina delle fonti rinnovabili e della PAS consentirebbe una deroga alle prescrizioni urbanistiche locali e che l’altezza dei tracker non potrebbe essere assimilata a quella degli edifici.

Il quadro normativo: PAS e disciplina urbanistica

Per comprendere il ragionamento del TAR è utile richiamare brevemente il quadro normativo.

La procedura abilitativa semplificata per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili è disciplinata dall’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e, per il contesto regionale siciliano, dall’art. 3 del d.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48.

La PAS nasce proprio con l’obiettivo di semplificare la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sostituendo in molti casi il permesso di costruire con una procedura amministrativa più rapida.

Questa semplificazione, tuttavia, non comporta un superamento generalizzato della disciplina urbanistica. La normativa sulle fonti rinnovabili consente infatti di derogare alla zonizzazione urbanistica, ma non elimina il rispetto degli altri parametri edilizi e urbanistici che caratterizzano la zona territoriale.

In questo contesto rileva anche il Testo Unico Edilizia che, all’art. 3, comma 1, lett. e.3), del d.P.R. 380/2001, ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione le installazioni di manufatti e strutture che comportano una trasformazione permanente del suolo.

È proprio su questo passaggio che si è concentrato il ragionamento del TAR.

Tracker e parametri edilizi: la qualificazione come nuove costruzioni

Il giudice amministrativo ha affrontato innanzitutto la questione della natura edilizia dei tracker fotovoltaici.

Secondo il TAR, le strutture di sostegno e inseguimento dei moduli non possono essere considerate elementi neutri o irrilevanti sotto il profilo edilizio. Si tratta infatti di strutture che incidono in modo stabile sull’assetto del territorio e che comportano una trasformazione del suolo.

Per questa ragione il giudice ha ritenuto corretto ricondurre tali strutture alla categoria delle nuove costruzioni, richiamando l’art. 3, comma 1, lett. e.3), del Testo Unico dell’edilizia.

Da questa qualificazione discende una conseguenza piuttosto chiara: i tracker devono rispettare i parametri edilizi previsti dalle norme urbanistiche della zona, tra i quali rientra anche l’altezza massima consentita per gli edifici.

Deroga alla zonizzazione ma non ai parametri edilizi

Uno dei passaggi più interessanti della sentenza riguarda l’ambito delle deroghe consentite dalla normativa sulle fonti rinnovabili.

Il TAR ha osservato che la disciplina degli impianti FER può incidere sulla destinazione urbanistica delle aree, consentendo la realizzazione di impianti anche in zone agricole.

Questo però non significa che vengano meno tutte le prescrizioni urbanistiche. Restano però applicabili gli altri parametri edilizi che caratterizzano quella zona, tra cui l’altezza massima degli edifici, le distanze e gli eventuali indici edilizi previsti dalle norme tecniche di attuazione.

In altri termini, un impianto fotovoltaico o agrivoltaico può essere realizzato in zona agricola anche se non espressamente previsto dallo strumento urbanistico, ma deve comunque rispettare le regole edilizie proprie di quella zona.

Il superamento dell’altezza massima dei tracker

Applicando questi principi al caso concreto, il TAR ha esaminato il tema dell’altezza dei tracker.

La società ricorrente sosteneva che il superamento dell’altezza massima sarebbe stato soltanto temporaneo, verificandosi in alcune ore della giornata quando i moduli raggiungono la massima inclinazione.

Una tesi che non ha convinto il giudice: secondo il TAR il parametro dell’altezza deve essere valutato considerando la massima estensione che la struttura può raggiungere nel suo funzionamento ordinario.

Di conseguenza, anche se il superamento dell’altezza si verifica solo in determinate fasi del movimento, questa circostanza è comunque sufficiente a determinare il contrasto con i parametri urbanistici.

Il fatto che la struttura raggiunga quell’altezza solo per alcune ore della giornata non esclude quindi la violazione della norma urbanistica.

Conclusioni: no alla violazione delle altezze massime

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall’amministrazione alla procedura abilitativa semplificata

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la correttezza della valutazione amministrativa fondata sul superamento dell’altezza massima consentita dalle norme tecniche di attuazione per la zona agricola, determinato dalla configurazione dei tracker dell’impianto.

Al di là del caso specifico, la decisione offre alcune indicazioni che meritano attenzione per chi si occupa di progettazione e autorizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici.

La PAS semplifica il procedimento ma non consente di prescindere dal rispetto dei parametri edilizi previsti dallo strumento urbanistico. Se le strutture di inseguimento solare possono essere qualificate come nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico edilizia, i parametri urbanistici — come l’altezza massima e le altre prescrizioni edilizie — devono essere verificati anche per gli impianti FER.

La verifica urbanistica deve quindi concentrarsi proprio sui tracker, perché la loro geometria variabile può incidere in modo diretto sulla conformità dell’intervento rispetto alle norme tecniche di attuazione.

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