Superbonus e asseverazioni: quando la polizza del tecnico può non bastare
Con l’avvio dei controlli fiscali sulle pratiche Superbonus emergono alcune fragilità del sistema di responsabilità previsto per i tecnici asseveratori: tra massimali minimi, pluralità di soggetti coinvolti e possibili azioni risarcitorie, la copertura assicurativa potrebbe non essere sufficiente a coprire tutti i danni.
Uno dei pilastri del sistema di controllo del Superbonus è rappresentato dall’obbligo assicurativo imposto ai professionisti che rilasciano asseverazioni. Un tema che sta assumendo particolare rilievo proprio ora, con l’avvio dei controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle pratiche Superbonus e sulle asseverazioni tecniche dei professionisti presentate per ottenere il credito d’imposta.
Polizza obbligatoria per i tecnici asseveratori
L’art. 119, comma 14, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) stabiliva infatti che i tecnici dovessero stipulare una polizza di responsabilità civile professionale con caratteristiche molto precise.
La norma prevedeva che il professionista dovesse essere munito di una copertura assicurativa “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.
La ratio della disposizione era chiara: creare una garanzia economica nel caso in cui errori tecnici nelle asseverazioni avessero provocato un danno ai contribuenti o all’erario. Il legislatore aveva quindi costruito un sistema nel quale il tecnico diventava uno snodo fondamentale della filiera dei controlli, accompagnando questa responsabilità con l’obbligo di una copertura assicurativa.
Oggi però, con il Superbonus ormai concluso e con i controlli fiscali che stanno entrando nel vivo, iniziano a emergere alcune criticità che meritano attenzione.
Il recupero fiscale può superare il massimale della polizza
I verbali dell’Agenzia delle Entrate relativi alle pratiche Superbonus mostrano uno schema che sta diventando sempre più ricorrente: quando vengono riscontrate irregolarità tecniche o documentali, l’amministrazione procede al recupero del credito nei confronti dei contribuenti che hanno beneficiato dell’agevolazione o dei soggetti che hanno gestito l’intervento.
In molti casi il recupero è accompagnato da sanzioni rilevanti. Nei verbali si richiamano frequentemente, ad esempio:
- la sanzione per dichiarazione infedele, compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta;
- la sanzione per indebito utilizzo di credito inesistente, che può arrivare al 100–200% del credito utilizzato, oltre agli interessi.
Il soggetto destinatario del recupero fiscale, oltre a difendersi in sede tributaria, può poi agire in sede civile nei confronti del professionista ritenuto responsabile dell’errore tecnico o dell’asseverazione non corretta.
Ed è proprio qui che emerge un primo nodo critico.
Nei grandi interventi condominiali gli importi dei lavori possono superare ampiamente il mezzo milione di euro previsto come massimale minimo della polizza. Se qualcosa va storto, il recupero fiscale finisce per coinvolgere numerosi soggetti, i quali possono agire in tempi diversi nei confronti del professionista ritenuto responsabile.
Ne consegue che il massimale assicurativo del medesimo professionista rischia di essere progressivamente eroso dalle prime azioni risarcitorie promosse dai soggetti danneggiati.
Si può quindi verificare una sorta di effetto “prenotativo” del massimale: i primi che agiscono formalmente nelle sedi opportune trovano copertura nella polizza, mentre altri potrebbero scoprire che il plafond assicurativo è ormai esaurito.
In questi casi la possibilità di ottenere ristoro dipende dal patrimonio personale del professionista. Se quest’ultimo possiede beni, questi potranno essere aggrediti dai creditori; se invece non dispone di risorse sufficienti, il recupero del danno potrebbe diventare, di fatto, molto più difficile.
Il problema delle sanzioni: rientrano nel danno risarcibile?
La norma parla espressamente di “risarcimento dei danni”, ma non chiarisce se nel concetto di danno rientrino anche le sanzioni tributarie che il contribuente subisce a seguito di un recupero fiscale.
Nella pratica dei contenziosi, tuttavia, chi agisce in giudizio tende a chiedere il ristoro dell’intero pregiudizio economico subito: perdita del beneficio fiscale, interessi e sanzioni.
Si tratta però di un tema giuridicamente non del tutto pacifico. In linea generale, le sanzioni amministrative hanno natura afflittiva e non sempre vengono considerate assicurabili. In altri casi, invece, la giurisprudenza ha ritenuto che possano essere ricomprese nel danno risarcibile quando rappresentano una conseguenza diretta dell’errore professionale.
Nei grandi interventi condominiali il valore complessivo delle pretese risarcitorie può quindi crescere rapidamente, soprattutto quando alle somme recuperate dall’erario si aggiungono interessi e sanzioni.
Di conseguenza il massimale assicurativo, pur formalmente conforme ai requisiti minimi previsti dalla norma, può rivelarsi insufficiente a coprire integralmente i danni lamentati dai contribuenti.
L’altra grande variabile: l’esclusione della copertura in caso di dolo
Il quadro si complica ulteriormente quando si analizzano le clausole tipiche delle polizze di responsabilità civile professionale. Come accade nella generalità delle coperture assicurative, infatti, il dolo dell’assicurato è normalmente escluso dall’indennizzo.
In alcune polizze si legge, ad esempio, che la copertura non opera qualora l’assicurato: “produca documenti falsi, occulti prove ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi; in tali casi egli perderà il diritto a qualsiasi indennizzo”.
Questo significa che la polizza potrebbe non operare nei casi più gravi, ossia quando l’errore contestato venga qualificato come condotta dolosa. In queste situazioni, la tutela assicurativa potrebbe non essere attivabile e il danno verrebbe a ricadere direttamente sul patrimonio personale del professionista.
Il controllo sull’obbligo assicurativo: il ruolo del Ministero
Oltre alle richiamate sanzioni (che rappresentano l'aspetto principale nei contenziosi), c’è un altro passaggio del comma 14 che merita attenzione ed è proprio l’ultima frase della disposizione, spesso poco considerata nel dibattito operativo.
La norma stabilisce infatti che:
“L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico”.
Questo dettaglio è rilevante perché chiarisce che il controllo sull’obbligo assicurativo dei tecnici e sulle eventuali asseverazioni infedeli non è attribuito all’Agenzia delle Entrate.
Nel sistema dei bonus edilizi si tende infatti ad associare automaticamente i controlli all’amministrazione finanziaria. Tuttavia, con riferimento alla sanzione amministrativa prevista dal comma 14 — compresa tra 2.000 e 15.000 euro per ciascuna asseverazione infedele — la norma individua come autorità competente il Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Si tratta di un procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinato dalla Legge n. 689/1981 e distinto dai controlli fiscali sull’utilizzo del credito d’imposta.
Un sistema di responsabilità articolato
Il quadro delineato dall’art. 119, comma 14, si inserisce in un sistema di responsabilità molto articolato.
Accanto alla sanzione amministrativa prevista per l’asseverazione infedele (da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione) restano infatti possibili:
- il recupero del credito d’imposta;
- le sanzioni tributarie;
- l’azione civile di risarcimento dei danni;
- eventuali profili di responsabilità penale qualora il fatto integri un reato.
Con il progressivo intensificarsi dei controlli e dei contenziosi legati ai bonus edilizi, questi aspetti potrebbero quindi diventare uno dei nodi più delicati – e meno esplorati – dell’intera stagione del Superbonus.
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