Quinto d’obbligo e importo dell’appalto: quando va incluso nel valore di gara

Il MIT chiarisce come calcolare l’importo stimato negli appalti di lavori quando l’opzione serve solo a recuperare il ribasso d’asta, evidenziando il rapporto tra art. 14 e art. 120 del Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 18/03/2026

Il quinto d’obbligo va sempre incluso nel valore dell’appalto, anche quando serve solo a recuperare il ribasso d’asta? E cosa accade quando, per previsione contrattuale, si sa già che quell’opzione non porterà a un aumento dell’importo complessivo pagabile? È possibile non considerarlo nel calcolo dell’importo stimato?

Sono domande che intercettano un nodo operativo, perché incidono direttamente sulla costruzione della gara e sui requisiti di partecipazione. A chiarire il punto è il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 4072 del 2 marzo, ha fornito indicazioni sul corretto calcolo dell’importo stimato di un appalto di lavori ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

Il quesito al MIT: opzione sul ribasso e importo stimato dell’appalto

In particolare, è stato chiesto se, in presenza di una clausola di opzione prevista ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a), del Codice, limitata al solo recupero dei ribassi d’asta e comunque entro i limiti del quinto d’obbligo, tale opzione debba essere inclusa nel valore stimato dell’appalto.

Nel quesito si evidenzia come, per espressa previsione contrattuale, l’importo complessivo effettivamente pagabile non sia destinato ad aumentare, risultando al massimo pari o inferiore a quello posto a base di gara. Da qui nasce il dubbio sulla correttezza di un calcolo che includa comunque il quinto d’obbligo.

Importo stimato e opzioni contrattuali: il quadro normativo degli artt. 14 e 120

Per affrontare la questione è necessario richiamare il meccanismo normativo di determinazione dell’importo stimato.

L’art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che il calcolo dell’importo stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, e tiene conto dell’importo massimo stimato, includendo anche eventuali opzioni e rinnovi espressamente previsti nei documenti di gara.

La norma impone quindi di guardare all’intero perimetro economico del contratto così come costruito nella lex specialis. Non ci si può fermare a ciò che si ritiene possa accadere in fase esecutiva.

A questa previsione si affianca l’art. 120 del Codice dei contratti, che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione. In particolare:

  • il comma 1, lettera a), consente modifiche previste da clausole inserite nei documenti di gara iniziali;
  • il comma 9 disciplina il cosiddetto quinto d’obbligo, prevedendo che la stazione appaltante possa imporre variazioni delle prestazioni fino al 20 per cento dell’importo contrattuale, alle condizioni originarie, se tale possibilità è stata prevista nei documenti di gara.

Il collegamento tra le due norme è diretto, perché le opzioni previste ai sensi dell’art. 120 entrano a far parte del valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 14.

Quinto d’obbligo e valore dell’appalto: cosa chiarisce il MIT

Il MIT ha chiarito che è onere della stazione appaltante quantificare il quinto d’obbligo e includerne il valore economico nel complessivo importo stimato dell’appalto.

Il riferimento è esplicito. L’art. 14, comma 4 richiede di considerare l’importo massimo stimato, comprensivo anche delle opzioni previste nei documenti di gara.

Nel parere viene, inoltre, evidenziato che il quinto d’obbligo ha assunto, nel nuovo Codice, la natura di opzione contrattuale. Non si tratta più di un meccanismo automaticamente applicabile, ma di una facoltà che deve essere prevista fin dall’origine nella documentazione di gara, in coerenza con la disciplina delle modifiche contrattuali e con il quadro europeo di riferimento.

Perché rileva la previsione dell’opzione nel contratto

La lettura fornita dal MIT si fonda direttamente sul dato normativo.

Il calcolo dell’importo stimato deve essere effettuato tenendo conto dell’importo massimo potenzialmente riconducibile al contratto, così come definito nei documenti di gara, includendo le opzioni ivi previste.

In questa prospettiva, il parere non entra nelle modalità di utilizzo dell’opzione, ma richiama la necessità di considerare la sua previsione all’interno della struttura contrattuale.

Questa impostazione conferma come, nel nuovo Codice, gli istituti legati al “quinto” non possano essere letti in modo neutro o meramente operativo, ma incidano direttamente sulla struttura del contratto e sugli equilibri della gara.

Ne deriva che, una volta inserito nei documenti di gara, il quinto d’obbligo entra nel perimetro dell’importo stimato, in quanto componente del valore massimo potenziale del contratto ai sensi dell’art. 14, comma 4.

Quinto d’obbligo e importo di gara: indicazioni operative

Il parere del MIT consente di mettere a fuoco un punto che, nella pratica, aveva generato più di un dubbio.

Se il quinto d’obbligo è previsto nei documenti di gara, la stazione appaltante è tenuta a quantificarlo e a includerne il valore nel calcolo dell’importo stimato ai sensi dell’art. 14, comma 4. Non è una scelta discrezionale e non dipende da come si pensa che il contratto verrà eseguito.

Il punto è proprio questo. Il valore dell’appalto non si costruisce guardando a ciò che accadrà in fase esecutiva, ma a come il contratto è stato strutturato fin dall’inizio. E in quella struttura rientrano anche le opzioni, compreso il quinto d’obbligo.

Da qui discende una conseguenza operativa chiara. Anche quando l’opzione è pensata solo per il recupero del ribasso d’asta e non comporta, in prospettiva, un aumento dell’importo effettivamente pagabile, resta comunque una componente del contratto e, come tale, deve essere considerata nel valore stimato.

In definitiva, il parere conferma un’impostazione che nel nuovo Codice è sempre più evidente. L’importo stimato dell’appalto deve rappresentare il valore massimo potenziale del contratto così come definito nella lex specialis, senza margini per correzioni legate a valutazioni sull’esecuzione futura.

È qui che si gioca la partita. Non su quanto si spenderà davvero, ma su quanto il contratto consente di spendere. Ed è su questo valore che si costruisce, fin dall’inizio, l’equilibrio della gara.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.