Impianti sportivi e affidamento diretto: quando si può evitare la gara secondo ANAC
Il Comunicato ANAC n. 4/2026 chiarisce presupposti, limiti e inquadramento nel Codice dei contratti pubblici dell’affidamento diretto previsto dall’art. 5 del d.lgs. 38/2021
Negli ultimi anni, la gestione degli impianti sportivi locali si è progressivamente spostata verso modelli più articolati, nei quali l’amministrazione non è più l’unico soggetto protagonista, ma si apre all’iniziativa di associazioni e società sportive, spesso chiamate a farsi carico non solo della gestione, ma anche della riqualificazione delle strutture.
In questo contesto si inserisce l’art. 5 del d.lgs. 38/2021, che ha introdotto un meccanismo innovativo: la possibilità per i soggetti sportivi senza fini di lucro di proporre interventi sugli impianti e, in caso di riconoscimento dell’interesse pubblico, ottenere in via diretta la gestione dell’impianto stesso.
Una soluzione che, almeno sulla carta, risponde a esigenze concrete - valorizzazione del patrimonio esistente, promozione dello sport di base, riduzione degli oneri per gli enti locali - ma che, sul piano giuridico, impone di interrogarsi su come questo affidamento diretto si collochi rispetto ai principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento che governano i contratti pubblici.
È davvero sufficiente che un’associazione sportiva presenti una proposta per arrivare all’affidamento diretto della gestione di un impianto? E, soprattutto, fino a che punto questa possibilità può essere utilizzata senza entrare in tensione con le regole dell’evidenza pubblica?
A rispondere è ANAC con il Comunicato del Presidente dell’11 marzo 2026, n. 4, che interviene proprio per chiarire come inquadrare correttamente la fattispecie e, soprattutto, entro quali limiti possa essere utilizzata senza alterare l’equilibrio del sistema.
Impianti sportivi e affidamento diretto: quando è davvero possibile evitare la gara?
Il chiarimento nasce dalla necessità, segnalata da numerosi enti locali, di comprendere il corretto inquadramento giuridico di questa tipologia di affidamento diretto e, di conseguenza, le modalità applicative, comprese le regole del Codice dei contratti pubblici ancora rilevanti.
A rendere il quadro più complesso ha contribuito la struttura stessa della norma. L’art. 5 del d.lgs. 38/2021 costruisce infatti un meccanismo articolato, in cui si intrecciano proposta progettuale, investimento sull’impianto e successiva gestione. Un assetto che giustifica l’affidamento diretto solo come deroga, previa valutazione della sua effettiva sostenibilità.
È proprio per rispondere a queste incertezze che ANAC interviene, con l’obiettivo di evitare letture troppo ampie della disposizione e di chiarire che l’affidamento diretto rappresenta una possibilità circoscritta, non una regola generale.
Art. 5 d.lgs. 38/2021: come funziona l’affidamento diretto degli impianti sportivi
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. 38/2021, associazioni e società sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale un progetto di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell’impianto, accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria.
Se l’ente riconosce l’interesse pubblico del progetto, può procedere con l’affidamento diretto della gestione gratuita dell’impianto, per una durata proporzionata al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni. Si tratta di una “gratuità” solo formale: la gestione costituisce infatti la modalità attraverso cui il soggetto proponente recupera l’investimento effettuato, secondo una logica sostanzialmente assimilabile a quella della concessione.
Una previsione che, letta isolatamente, potrebbe essere interpretata come un’autonoma modalità di affidamento svincolata dalle regole del Codice. È proprio questa la lettura che ANAC intende evitare.
L’Autorità chiarisce infatti che ci si trova di fronte a una deroga all’evidenza pubblica, applicabile solo in presenza di specifiche condizioni e da interpretare in modo sistematico, in coordinamento con il d.lgs. 36/2023 e con la disciplina euro-unitaria.
In questa prospettiva, l’affidamento diretto previsto dall’art. 5 non si colloca fuori dal perimetro del Codice, ma ne rappresenta una ipotesi speciale, che continua a essere governata dalle regole generali del sistema.
Ne deriva, anzitutto, la necessità di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate anche per questo tipo di affidamenti: il carattere diretto non consente di derogare agli obblighi di digitalizzazione.
Allo stesso tempo, la natura della deroga impone una verifica puntuale dei presupposti e una motivazione adeguata del provvedimento amministrativo, a partire proprio dal riconoscimento dell’interesse pubblico dell’intervento, che costituisce il vero snodo della decisione amministrativa.
In altri termini, l’art. 5 non introduce una scorciatoia procedurale, ma una fattispecie speciale che può operare solo entro un perimetro ben definito.
Affidamento diretto degli impianti sportivi: condizioni e limiti secondo ANAC
Nel Comunicato, l’Autorità non si limita a richiamare la necessità di una lettura sistematica della norma, ma entra nel merito delle condizioni che rendono legittimo l’affidamento diretto.
Trattandosi di una deroga all’evidenza pubblica, l’art. 5 può trovare applicazione solo in presenza di circostanze ben precise, che devono emergere in modo inequivoco dall’istruttoria. In particolare, ANAC individua presupposti puntuali che restringono significativamente il campo applicativo della norma:
- sotto il profilo soggettivo, la proposta deve provenire da una associazione o società sportiva senza fini di lucro e riguardare un impianto da riqualificare;
- ANAC chiarisce che all’ente locale deve essere pervenuta una sola proposta;
- la proposta deve essere completa, quindi corredata da un progetto preliminare e da un piano di fattibilità economico-finanziaria, e deve riguardare un impianto che necessita effettivamente di interventi di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento;
- l’intervento deve essere orientato a finalità di aggregazione e inclusione sociale e giovanile, che rappresentano la ratio stessa della norma.
A ciò si aggiunge un ulteriore limite: il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14 del d.lgs. 36/2023.
Nel loro insieme, questi elementi delineano una fattispecie che non lascia margini a interpretazioni estensive, richiedendo la contemporanea sussistenza di tutte le condizioni.
Accanto alla definizione dei presupposti, il Comunicato insiste su un altro profilo decisivo: la motivazione del provvedimento. Proprio perché si tratta di una deroga, l’ente locale è chiamato a esplicitare in modo puntuale le ragioni dell’affidamento diretto, dando conto della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
Il quadro si completa con due ulteriori chiarimenti operativi. Anzitutto, l’obbligo di gestire l’affidamento tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate; inoltre, la non necessità della qualificazione della stazione appaltante in assenza di una procedura comparativa, principio che trova applicazione anche nelle concessioni quando il legislatore consente l’affidamento senza gara.
Conclusioni operative: una deroga utilizzabile, ma solo entro confini precisi
Nel complesso, l’art. 5 del d.lgs. 38/2021 può essere utilizzato solo entro un perimetro ben circoscritto, nel quale l’iniziativa del soggetto sportivo intercetta un’esigenza reale dell’amministrazione e non esiste, di fatto, un confronto competitivo possibile.
In questa prospettiva, l’affidamento diretto non rappresenta una modalità alternativa ordinaria di gestione degli impianti sportivi, ma una soluzione eccezionale che si giustifica solo quando ricorrono tutte le condizioni previste.
Per questo ANAC richiama con forza la necessità di verificare puntualmente i presupposti e di motivare in modo adeguato la scelta dell’amministrazione.
Allo stesso tempo, anche in presenza di affidamento diretto, l’operazione resta all’interno del perimetro del Codice dei contratti pubblici, con tutto ciò che ne consegue in termini di regole, tracciabilità e gestione digitale della procedura.
Un’impostazione che non cambia neppure in assenza di qualificazione, giustificata proprio dall’assenza di una procedura comparativa.
In definitiva, ANAC punta a evitare due rischi opposti, quello di bloccare uno strumento potenzialmente utile per la riqualificazione degli impianti sportivi oppure di trasformarlo in una scorciatoia per aggirare le regole della concorrenza.
L’equilibrio sta tutto qui: l’art. 5 può essere utilizzato, ma solo quando la fattispecie concreta coincide davvero con quella disegnata dal legislatore. Negli altri casi, il ritorno alle procedure ordinarie non è una scelta, ma una conseguenza naturale.
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