Microaffidamenti: come si applica la deroga al principio di rotazione
Deroga sotto i 5.000 euro, singolo affidamento o cumulo e rischio di frazionamento: il chiarimento interpretativo del supporto giuridico della Provincia di Trento e le indicazioni operative per le stazioni appaltanti
Il principio di rotazione, disciplinato dall’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, è uno dei fondamenti degli affidamenti sottosoglia, presidio essenziale per evitare il consolidarsi di rapporti privilegiati con gli stessi operatori, soprattutto nelle procedure più semplici.
Lo stesso Codice dei Contratti Pubblici ha però previsto degli spazi di flessibilità, con una deroga espressa per i c.d. “microaffidamenti”, di importo inferiore a 5.000 euro.
Una semplificazione che allo stesso tempo genera il dubbio se sia davvero possibile che una SA continui ad affidare incarichi allo stesso operatore restando sempre sotto i 5.000 euro senza porsi il problema della rotazione.
In particolare, va considerato il valore del singolo affidamento oppure la sommatoria degli incarichi nel corso dell’anno? Dove si colloca il confine tra una semplificazione legittima, voluta dal legislatore, e un utilizzo distorto dello strumento che rischia di eludere le regole del Codice?
Rotazione e affidamenti sotto i 5.000 euro: conta il singolo affidamento o il cumulo?
A fornire una risposta in merito è il supporto giuridico della Provincia di Trento nel parere del 6 marzo 2026, n. 535.
Il caso da cui nasce è piuttosto frequente: la stazione appaltante si è trovata a dover gestire più affidamenti di importo contenuto, tutti riferiti alla stessa categoria merceologica e potenzialmente riconducibili allo stesso operatore economico.
Da qui il dubbio se, dopo un primo affidamento, fosse ancora possibile procedere con ulteriori incarichi nel corso dell’anno oppure se fosse necessario interrompere il rapporto per rispettare il principio di rotazione. In altri termini, se il limite dei 5.000 euro dovesse essere inteso come soglia riferita al singolo affidamento oppure come tetto complessivo annuo nei confronti dello stesso operatore.
Principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia: cosa prevede l’art. 49 del Codice Appalti
La questione è tutta all’interno dell’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia.
La regola generale è espressa al comma 2, che vieta l’affidamento o l’aggiudicazione al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardano una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi. Si tratta di una previsione che mira a evitare la cristallizzazione del rapporto con l’operatore uscente e a garantire, anche nelle procedure semplificate, un minimo di apertura concorrenziale.
Accanto a questa regola, il legislatore ha però previsto una serie di correttivi che attenuano la rigidità del principio.
Un primo elemento di flessibilità si rinviene nel comma 4, che consente – in presenza di condizioni ben precise – di reinvitare o addirittura affidare direttamente al contraente uscente. La deroga è ammessa solo in casi motivati, che tengano conto della struttura del mercato e dell’effettiva assenza di alternative, e richiede una verifica puntuale sia della corretta esecuzione del precedente contratto sia della qualità della prestazione resa. Non si tratta quindi di una facoltà automatica, ma di una scelta che deve essere adeguatamente giustificata.
In questo quadro già articolato si inserisce poi il comma 6, che introduce una deroga ancora più incisiva: per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito non applicare il principio di rotazione. La norma individua una soglia chiara, ma non chiarisce se il limite debba essere riferito al singolo affidamento oppure a un cumulo di affidamenti nel tempo.
È proprio questo spazio interpretativo che ha dato origine al quesito e che il parere ha contribuito a chiarire.
Microaffidamenti e principio di rotazione: il chiarimento sul singolo affidamento
Spiega il supporto giuridico che la soglia dei 5.000 euro va considerata sul singolo affidamento, senza che sia richiesta alcuna sommatoria annuale degli incarichi affidati allo stesso operatore, ferma restando la necessità di una corretta programmazione degli affidamenti per evitare frazionamenti artificiosi.
Non esiste quindi un tetto complessivo di 5.000 euro da non superare nell’arco dell’anno: ogni affidamento deve essere valutato autonomamente e, se il suo importo resta sotto soglia, la deroga alla rotazione risulta applicabile.
Sul punto, la Provincia ha richiamato due pareri del MIT (il n. 2145/2023 e il n. 3838/2025) che vanno nella stessa direzione, contribuendo così a uniformare una prassi che rischia di essere interpretata in modo difforme.
Il punto, però, non si esaurisce in questo chiarimento. Affermare che conta il singolo affidamento non significa che sia sempre possibile affidare allo stesso operatore senza limiti. La questione si sposta su un piano diverso, che riguarda la correttezza complessiva dell’operazione.
Il parere ha richiamato espressamente l’importanza della programmazione e il divieto di frazionamento artificioso degli appalti, che rappresenta il vero limite all’utilizzo della deroga.
Se gli affidamenti risultano tra loro autonomi, giustificati da esigenze distinte e non riconducibili a un unico fabbisogno, la reiterazione nei confronti dello stesso operatore non presenta particolari criticità. Diversamente, quando un’esigenza sostanzialmente unitaria viene suddivisa in più affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro al solo scopo di restare all’interno della soglia, si entra in un ambito problematico.
In questo caso, il tema non riguarda più la rotazione, ma la violazione di un principio generale dell’ordinamento degli appalti, che continua a operare anche nel regime semplificato.
Il riferimento alla programmazione va letto proprio come uno strumento attraverso cui la stazione appaltante dimostra la coerenza tra il fabbisogno e le modalità di affidamento adottate.
Rotazione e microaffidamenti: cosa devono fare le stazioni appaltanti per evitare errori
Con il parere si conferma quindi che la soglia dei 5.000 euro si applica al singolo affidamento e non richiede alcuna verifica cumulativa.
Questo non significa, però, che sotto tale soglia venga meno ogni presidio: il principio di rotazione continua a operare alla luce della programmazione che l’Amministrazione è tenuta a effettuare, anche al fine di evitare il frazionamento artificioso degli affidamenti.
Proprio per questo, il limite alla deroga previsto dal comma 6 dell’art. 49 è rappresentato dalla coerenza tra il fabbisogno dell’amministrazione e le modalità con cui viene soddisfatto. Se il microaffidamento viene reiterato in modo sistematico nelle stesse condizioni, può emergere il rischio che la stazione appaltante stia eludendo le regole sul frazionamento.
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