Ricalcolo soglia di anomalia: obbligo anche con inversione procedimentale
Il MIT chiarisce quando la soglia deve essere rideterminata dopo l’apertura delle offerte e perché il principio di invarianza opera solo con l’aggiudicazione, anche nelle gare con esclusione automatica
In una gara d’appalto per lavori aggiudicata con il criterio del minor prezzo, in cui la stazione appaltante ha scelto di applicare l’inversione procedimentale e previsto l’esclusione automatica delle offerte anomale, dopo l’apertura delle offerte la soglia può ancora cambiare? L’inversione procedimentale rende davvero stabile la graduatoria oppure no? E il principio di invarianza quando entra in gioco?
Non sono domande teoriche e chi gestisce gare sotto la soglia comunitaria lo sa bene. Il momento in cui si apre la busta economica e si calcola la soglia di anomalia sembra, almeno a prima vista, quello in cui la gara prende una forma definitiva. In realtà è proprio lì che possono iniziare i problemi.
A fornire un chiarimento operativo è intervenuto il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 4067 del 2 marzo 2026, ha spiegato cosa accade quando, dopo quel primo calcolo, cambia la platea dei concorrenti.
Ricalcolo soglia di anomalia: il quesito della stazione appaltante
Il quesito nasce proprio in questa fase della procedura, quando la soglia è già stata determinata e la graduatoria ha iniziato a prendere forma.
Dopo l’apertura delle offerte economiche e il primo calcolo della soglia di anomalia, interviene un elemento che incide sul numero dei concorrenti. Un operatore economico viene escluso perché non dimostra la congruità della propria offerta, quindi per anomalia.
Ed è qui che si pone il problema. La soglia già calcolata può restare ferma oppure deve essere ricalcolata, con conseguente revisione della graduatoria?
Il quesito, così formulato, presenta anche un profilo non perfettamente allineato sul piano tecnico, perché richiama l’esclusione automatica e, allo stesso tempo, la mancata dimostrazione della congruità, che appartiene alla verifica dell’anomalia in senso proprio. Il MIT, però, non si ferma su questa distinzione e affronta la questione nel suo punto essenziale, cioè gli effetti dell’esclusione di un concorrente sul calcolo della soglia e sulla sequenza della gara.
Inversione procedimentale e principio di invarianza: il quadro normativo
Per capire la risposta bisogna mettere insieme le norme e, soprattutto, leggerle dentro la dinamica della procedura, perché è lì che si vede davvero come interagiscono.
L’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) consente alla stazione appaltante di applicare l’inversione procedimentale, cioè di modificare l’ordine ordinario delle fasi di gara anticipando l’esame delle offerte e rinviando a un momento successivo la verifica dei requisiti degli operatori economici. È una scelta che accelera la procedura, ma che inevitabilmente lascia aperta una fase in cui, anche dopo l’apertura delle offerte, la platea dei concorrenti può ancora subire variazioni.
L’art. 54 del Codice, che disciplina l’esclusione automatica nelle gare sotto soglia, lega invece il calcolo della soglia di anomalia al numero dei concorrenti e ai ribassi offerti. Si tratta di un meccanismo che presuppone la stabilità di questi elementi, perché ogni variazione incide direttamente sul risultato del calcolo.
A questo punto entra in gioco l’art. 108, comma 12, che introduce il principio di invarianza e fissa il momento a partire dal quale la gara si stabilizza, stabilendo che, una volta intervenuta l’aggiudicazione, le variazioni successive non incidono più né sulla soglia né sulla graduatoria.
Il problema, quindi, non è stabilire se la soglia possa cambiare, perché questo è fisiologico nel funzionamento della procedura, ma individuare il momento oltre il quale questa possibilità si arresta e la gara diventa definitiva.
Parere MIT n. 4067/2026: il ricalcolo è necessario
La risposta del MIT è affermativa e segue un’impostazione che, nel suo sviluppo, difficilmente lascia spazio a letture diverse.
La soglia di anomalia non è un dato fisso, ma il risultato di un calcolo che dipende dal numero dei concorrenti e dall’importo delle offerte. È quindi inevitabile che, se questi elementi cambiano a seguito dell’esclusione o della riammissione di uno o più operatori, cambi anche la soglia.
Da qui discende una conseguenza che la stazione appaltante deve necessariamente considerare. In presenza di una variazione della platea dei concorrenti, la soglia deve essere rideterminata.
Il MIT richiama espressamente il meccanismo della regressione procedimentale, chiarendo che la rideterminazione della soglia comporta la rinnovazione degli atti successivi alla sua prima individuazione e, quindi, la modifica della graduatoria già formata.
Il punto più delicato riguarda però il momento in cui questo meccanismo si arresta. La soglia diventa immodificabile solo con l’aggiudicazione, come previsto dall’art. 108, comma 12.
Ed è proprio su questo aspetto che il parere si salda con quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2025, che ha ritenuto legittima la possibilità di modificare la soglia fino all’aggiudicazione anche nelle gare con inversione procedimentale, evidenziando come questa soluzione consenta di evitare esiti alterati derivanti dal mantenimento in gara di operatori privi dei requisiti.
Fino a quel momento, quindi, la soglia resta esposta alle variazioni che derivano dalle vicende della gara, mentre solo con l’aggiudicazione si raggiunge quel punto di equilibrio tra stabilità della procedura e correttezza del confronto competitivo che la stessa Corte ha individuato come momento di chiusura della gara.
Analisi tecnica: cosa cambia nella gestione della gara
Se si guarda a come si svolgono davvero le procedure, il chiarimento del MIT incide su un passaggio che spesso viene interpretato in modo troppo rigido.
La graduatoria che si forma dopo l’apertura delle offerte economiche non è una fotografia definitiva, ma una fase ancora in evoluzione, che può essere rimessa in discussione dalle verifiche successive.
Nelle gare con inversione procedimentale questo è ancora più evidente, perché il controllo sui requisiti degli operatori arriva dopo e può incidere sulla composizione dei concorrenti ammessi.
Quando questa composizione cambia, cambia anche il presupposto su cui è stata calcolata la soglia di anomalia. Continuare a utilizzare quel valore significherebbe fare riferimento a un equilibrio che non esiste più all’interno della gara.
In questo senso il principio di invarianza non blocca il meccanismo, ma ne segna il limite finale, perché è solo con l’aggiudicazione che la procedura si stabilizza e la soglia diventa definitivamente non più modificabile.
Ricalcolo soglia di anomalia: indicazioni operative
Dal parere emergono indicazioni che incidono direttamente sulla gestione della gara e che difficilmente possono essere trascurate.
La soglia di anomalia deve essere ricalcolata ogni volta che cambia il numero dei concorrenti ammessi, e questo vale anche nelle procedure in cui la stazione appaltante ha scelto di applicare l’inversione procedimentale. La variazione della platea dei partecipanti incide infatti sul calcolo della soglia e comporta, come conseguenza, la necessità di rivedere gli atti successivi e la graduatoria già formata.
Il punto di equilibrio è fissato dall’art. 108, comma 12. Fino all’aggiudicazione, la gara resta esposta alle modifiche derivanti da esclusioni o riammissioni, mentre solo con l’adozione del provvedimento finale la soglia si stabilizza e non può più essere rimessa in discussione.
In questa prospettiva la soglia di anomalia non è un dato che si consolida durante lo svolgimento della gara, ma un elemento che si definisce progressivamente e che trova stabilità solo al momento conclusivo del procedimento.
Ed è proprio questa impostazione, confermata dal MIT e dalla Corte costituzionale, che consente di evitare che l’aggiudicazione si fondi su un equilibrio solo apparente e di garantire, invece, un confronto effettivo tra operatori che risultano effettivamente in possesso dei requisiti.
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