​Omissione dichiarativa e gravi illeciti professionali: quando scatta davvero l’esclusione

Il Consiglio di Stato chiarisce quando la mancata dichiarazione rileva ai fini dell’esclusione e quando, invece, resta irrilevante nel sistema del nuovo Codice dei Contratti

di Redazione tecnica - 20/03/2026

L’impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici in materia di cause di esclusione è profondamente diverso rispetto a quello del d.Lgs. n. 50/2016. Il d.Lgs. n. 36/2023, infatti, abbandona una logica più rigida e rimette al centro la valutazione concreta del comportamento dell’operatore economico.

È in questo contesto che si inserisce il tema dell’omissione dichiarativa, che nelle gare accade più spesso di quanto si pensi.

Che cosa succede se un concorrente non comunica fatti potenzialmente rilevanti ai fini dell’esclusione? È sufficiente questo per estrometterlo dalla gara? E quando, invece, quella omissione può essere letta come indice di un grave illecito professionale, cioè di un comportamento capace di incidere sull’affidabilità dell’impresa?

Il nuovo Codice affronta il tema su due piani distinti ma collegati: l’articolo 96 impone l’obbligo dichiarativo, ma chiarisce che la sua violazione non comporta automaticamente l’esclusione; l’articolo 98 disciplina il grave illecito professionale, richiedendo una valutazione sostanziale della condotta.

È proprio su questo equilibrio che interviene il Consiglio di Stato, con la sentenza dell'11 marzo 2026, n. 1965, offrendo indicazioni utili per capire quando l’omissione può avere un peso sull’esito della gara e quando, invece, non basta da sola.

​Omissione dichiarativa e illecito professionale: quando scatta davvero l’esclusione

La vicenda riguardava una gara per l’affidamento di servizi, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito della procedura, la stazione appaltante aveva disposto l’aggiudicazione in favore di un operatore economico. Il secondo classificato aveva impugnato l’esito della gara per diverse ragioni.

In particolare, venivano messe in discussione le valutazioni della commissione giudicatrice sull’offerta tecnica dell’aggiudicataria, con particolare riferimento alla congruità di alcune soluzioni tecniche proposte e alla sufficienza delle informazioni fornite in sede di offerta, anche in relazione ai criteri ambientali minimi (CAM).

Ma il punto più delicato riguardava un altro profilo. Secondo il ricorrente, infatti, l’impresa avrebbe dovuto essere esclusa per avere omesso di dichiarare, in sede di gara, precedenti criticità emerse nell’esecuzione di altri appalti di pulizia, ritenute sintomatiche di un grave inadempimento e quindi potenzialmente rilevanti ai fini delle cause di esclusione.

Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo infondate sia le censure relative all’offerta tecnica sia quelle riguardanti l’omissione dichiarativa.

La questione era quindi approdata davanti al Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi non solo sui profili tecnici della valutazione dell’offerta, ma soprattutto sul rapporto tra omissione dichiarativa e grave illecito professionale nel nuovo quadro normativo del Dlgs 36/2023.

Cause di esclusione nel nuovo Codice: il quadro normativo

Il nuovo assetto delle cause di esclusione introdotto dal Dlgs 36/2023 distingue in modo più netto tra obbligo dichiarativo, rilevanza dell’omissione ed effettiva incidenza sulla affidabilità dell’operatore.

In questo quadro assumono rilievo due disposizioni.

La prima è l’articolo 96, che disciplina la materia delle esclusioni e, in particolare, l’obbligo per l’operatore economico di comunicare alla stazione appaltante i fatti e i provvedimenti che possono integrare cause di esclusione, se non già presenti nel fascicolo virtuale.

La norma, però, introduce subito un elemento di equilibrio: l’omissione di tale comunicazione, o la sua non veridicità, non costituisce di per sé causa di esclusione. L’errore dichiarativo, quindi, non produce effetti espulsivi immediati, ma deve essere valutato.

La seconda disposizione è l’articolo 98, che disciplina il grave illecito professionale.

Qui il Codice individua:

  • le condotte rilevanti;
  • le condizioni per disporre l’esclusione;
  • i mezzi di prova utilizzabili.

In particolare, il comma 3 chiarisce che l’illecito può essere desunto anche dalla condotta dell’operatore che abbia fornito informazioni false o fuorvianti, anche per negligenza, idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante.

È proprio in questo spazio che si colloca l’omissione dichiarativa: non come causa autonoma di esclusione, ma come possibile elemento da valutare nell’ambito di un comportamento più ampio.

Il sistema si completa con un passaggio spesso trascurato, ma decisivo: l’esclusione può essere disposta solo quando ricorrono tutte le condizioni previste dallo stesso articolo 98, cioè la sussistenza del fatto, la sua gravità, l’idoneità a incidere su affidabilità e integrità e la presenza di adeguati mezzi di prova.

Ne deriva un modello chiaramente fondato sulla valutazione concreta e motivata della stazione appaltante, nel quale l’omissione dichiarativa rappresenta solo uno degli elementi da considerare, e non un automatismo espulsivo.

Omissione dichiarativa e illecito professionale: come li collega il Consiglio di Stato

Il passaggio centrale della sentenza sta nel modo in cui il Consiglio di Stato ricostruisce il rapporto tra omissione dichiarativa e grave illecito professionale.

Spiega il Collegio che l’omissione della dichiarazione non è, di per sé, causa di esclusione, come si evince dalla lettura coordinata tra articolo 96 e articolo 98 del Codice.

L’articolo 96 chiarisce che la mancata comunicazione di fatti rilevanti non produce automaticamente effetti espulsivi. Ma questo non significa che l’omissione sia irrilevante. Significa, piuttosto, che deve essere qualificata.

Quando l’omissione diventa rilevante ai fini dell’esclusione

Ed è qui che interviene l’articolo 98. L’omissione può assumere rilievo solo se si inserisce in una condotta riconducibile al grave illecito professionale, in particolare alla fattispecie prevista dal comma 3, lettera b). Vale a dire nei casi in cui l’operatore abbia tentato di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante oppure abbia fornito informazioni false o fuorvianti, anche per negligenza.

Non ogni omissione, dunque, è “fuorviante”. Perché lo sia, deve essere idonea a incidere sulle decisioni della stazione appaltante.

Inoltre, osserva il Collegio, l’illecito professionale non si presume, ma deve emergere da un percorso che rispetti tutte le condizioni indicate dall’articolo 98, comma 2:

  • esistenza di elementi sufficienti;
  • idoneità a incidere su affidabilità e integrità;
  • presenza di adeguati mezzi di prova.

Non tutto, però, può essere utilizzato come prova del grave illecito. In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso che possano assumere rilievo articoli di stampa o elementi meramente indiziari non qualificati.

Il riferimento è al comma 6 dell’articolo 98, che individua in modo puntuale i mezzi di prova utilizzabili: provvedimenti sanzionatori, atti giurisdizionali, elementi gravi, precisi e concordanti.

Ne deriva che il soggetto che invoca l’esclusione non può limitarsi a richiamare fatti generici o notizie di stampa, ma deve portare elementi concreti e qualificati.

Mezzi di prova e valutazione della stazione appaltante

Un altro profilo rilevante riguarda il ruolo della stazione appaltante. Il nuovo Codice, e la decisione lo conferma, le attribuisce una responsabilità piena nella valutazione. Non può limitarsi a rilevare l’omissione, ma deve ricostruire il fatto, valutarne la gravità, verificare l’incidenza sull’affidabilità dell’operatore e motivare in modo puntuale.

Tutto questo conferma che l’esclusione non è più una conseguenza automatica, ma l’esito di un giudizio complesso, che deve poggiare su elementi oggettivi e su una motivazione adeguata.

Proprio per questo, conclude Palazzo Spada, l’omissione dichiarativa può al più rappresentare un indice. Da sola, però, non basta.

Esclusione non automatica: cosa cambia davvero per stazioni appaltanti e operatori

L’appello è stato respinto, con conferma della legittimità dell’aggiudicazione e della valutazione compiuta dall’amministrazione in ordine ai presunti gravi illeciti professionali.

Il principio che emerge è chiaro: l’omissione dichiarativa, di per sé, non può determinare l’esclusione. Per arrivare a questo esito occorre dimostrare che essa assuma rilievo nel quadro del grave illecito professionale delineato dall’articolo 98.

Questo significa che bisogna entrare nel merito e verificare se il comportamento dell’operatore sia effettivamente grave, se incida sulla sua affidabilità e se sia supportato da mezzi di prova adeguati.

Tutto ciò, inoltre, deve essere sorretto da una motivazione chiara, che tenga insieme fatto, valutazione e prova.

Resta fermo, naturalmente, che per gli operatori economici l’obbligo dichiarativo continua ad avere un ruolo centrale e non può essere sottovalutato.

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