Equo compenso e ribasso del 100% sui servizi tecnici: il TAR Lazio chiarisce limiti e legittimità

In un'interessante sentenza, il TAR affronta il nodo del ribasso integrale sulla quota del 35% dei servizi tecnici, chiarendo il rapporto tra equo compenso, lex specialis e nuovo art. 41 del Codice

di Redazione tecnica - 24/03/2026

È davvero possibile offrire un ribasso del 100% sui servizi tecnici senza essere esclusi dalla gara? E, soprattutto, un’offerta di questo tipo è compatibile con il principio dell’equo compenso oppure finisce per svuotarlo di significato?

Il rapporto tra libertà dell’offerta economica e tutela delle prestazioni professionali, soprattutto negli appalti integrati, rappresenta una delle questioni più delicate nelle procedure che prevedono l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

Una questione su cui è intervenuto il Correttivo al Codice con l’art. 41, comma 15-bis, introducendo un meccanismo che distingue nettamente tra una quota del compenso non ribassabile e una quota che, invece, può essere oggetto di offerta economica. In questo schema, il 65% resta fisso, mentre il restante 35% può essere ribassato anche integralmente.

È proprio qui che si apre il vero problema. Sebbene la norma abbia costruito un equilibrio che, almeno sulla carta, consente di salvaguardare l’equo compenso, la possibilità di azzerare completamente la quota variabile rischia di innescare una dinamica competitiva tutta giocata sul prezzo, con effetti che potrebbero riflettersi sulla qualità della progettazione.

Per questo diventa legittimo chiedersi se il D.Lgs. n. 209/2024 abbia davvero risolto il contrasto tra equo compenso e concorrenza oppure abbia semplicemente spostato il problema, rendendo possibile una competizione che, pur rispettando la norma, potrebbe incidere sulla sostanza della prestazione.

È in questo contesto che si inserisce la sentenza del TAR Lazio, sez. Roma II, 18 marzo 2026, n. 5142, che affronta in modo diretto proprio il tema del ribasso del 100% sulla quota del 35% dei servizi tecnici e offre indicazioni operative che, al di là del caso specifico, possono essere prese come riferimento per un ampio numero di procedure.

Ribasso sui servizi tecnici: il TAR sulla quota del 35%

La controversia riguarda una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro suddiviso in più lotti, avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria della viabilità.

La gara era stata strutturata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e prevedeva, accanto all’esecuzione dei lavori, anche l’affidamento dei servizi tecnici connessi, tra cui la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza.

Proprio questa componente aveva assunto un ruolo centrale nella vicenda, perché il disciplinare aveva previsto una specifica articolazione dell’offerta economica, distinguendo tra il ribasso sui lavori e quello relativo alla quota del 35% dei servizi tecnici.

All’esito della procedura, uno degli operatori economici aveva contestato la mancata esclusione di un concorrente che aveva presentato, per tutti i lotti, un ribasso pari al 100% proprio su questa componente. Secondo la tesi del ricorrente, una simile offerta non sarebbe stata conforme alla lex specialis e avrebbe dovuto comportare l’estromissione dalla gara, con conseguente scorrimento della graduatoria.

In particolare, il ricorrente aveva sostenuto che il disciplinare, nel vietare ribassi pari a zero o a cento, dovesse essere interpretato nel senso di impedire anche l’azzeramento della quota relativa ai servizi tecnici. A ciò si era aggiunto un ulteriore profilo, legato al principio dell’equo compenso, che secondo la prospettazione difensiva sarebbe stato incompatibile con un ribasso integrale della prestazione professionale.

Su queste basi era stato quindi chiesto l’annullamento degli atti di gara e il subentro nella posizione utile in graduatoria, con effetti che, secondo la ricostruzione della parte ricorrente, avrebbero inciso anche sul meccanismo di distribuzione degli operatori tra i diversi lotti.

Il quadro normativo: l’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 dopo il Correttivo

Per comprendere davvero la portata della decisione è necessario partire dal quadro normativo di riferimento, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024.

L’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, ai commi da 15-bis a 15-quater, disciplina in modo specifico i servizi di ingegneria e architettura negli appalti integrati, intervenendo proprio sul punto più delicato, cioè il rapporto tra equo compenso e ribasso in gara.

In particolare, il comma 15-bis stabilisce che i corrispettivi determinati secondo l’allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell’individuazione dell’importo a base di gara e che l’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il cuore della disposizione è rappresentato dalla distinzione tra due componenti del compenso. Da un lato, una quota pari al 65% dell’importo assume la forma di prezzo fisso e, come tale, non è soggetta a ribasso. Dall’altro lato, il restante 35% può essere assoggettato a ribasso, con la precisazione che la stazione appaltante deve attribuire a questa componente un peso limitato, entro il tetto massimo del 30% del punteggio economico.

Questa impostazione definisce un equilibrio preciso tra esigenze diverse, garantendo un livello minimo di compenso per le prestazioni professionali e sottraendo una quota significativa alla competizione sul prezzo, a cui però rimane uno spazio di confronto, concentrato su una parte limitata dell’importo.

Ribasso del 100% e lex specialis: l'analisi del TAR

Sebbene abbia considerato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, in quanto l’eventuale accoglimento non avrebbe comportato alcuna utilità concreta sul lotto impugnato, il TAR è comunque entrato nel merito della questione, chiarendo quindi se sia illegittimo operare un ribasso del 100% sulla quota del 35% dei servizi tecnici.

Secondo il ricorrente la clausola del disciplinare nella quale si specificava che il ribasso percentuale non poteva essere pari a zero né a cento andava riferita anche alla componente relativa ai servizi tecnici. Il tribunale ha però escluso questa interpretazione, muovendosi lungo i criteri classici di interpretazione del contratto.

In particolare, il Collegio ha osservato che la clausola era formulata al singolare e risultava inserita nella sezione dedicata alle modalità di compilazione dell’offerta economica, e non nella parte relativa ai criteri di valutazione dell’offerta economica, elemento che ha fatto propendere per una riferibilità al ribasso complessivo e non alle singole voci. Inoltre, ha evidenziato che una diversa lettura avrebbe condotto a un risultato difficilmente sostenibile sul piano logico, perché avrebbe determinato l’esclusione per un ribasso del 100% a fronte dell’ammissibilità di un ribasso del 99%.

Su questo passaggio il TAR ha ribadito che le clausole della lex specialis non possono essere interpretate in senso espulsivo quando non risultano formulate in modo chiaro e inequivoco, soprattutto quando incidono sulla partecipazione degli operatori economici.

In riferimento al rapporto tra il ribasso offerto e il quadro normativo delineato dall’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, la conclusione del giudice è stata netta. Il ribasso del 100% non ha riguardato l’intero compenso professionale, ma soltanto la quota del 35%, mentre la restante parte, pari al 65%, è rimasta fissa e non ribassabile.

È proprio questo passaggio che ha consentito di superare anche l’argomento legato all’equo compenso. Il principio non è risultato violato, perché la tutela della prestazione professionale è già garantita dalla quota fissa sottratta al ribasso, mentre la parte residua è, per espressa previsione normativa, destinata alla competizione tra operatori.

Infine, il TAR ha richiamato i criteri generali di interpretazione delle regole di gara che, alla luce dei principi di fiducia e del risultato di cui al D.Lgs. n. 36/2023, nonché dei principi di trasparenza, par condicio e affidamento, non permettono di attribuire alle clausole significati non chiaramente desumibili dal loro tenore letterale. In altri termini, non è consentito introdurre, attraverso l’interpretazione, limiti o cause di esclusione che la legge di gara non esprime in modo esplicito.

Da qui la conclusione secondo cui il ribasso del 100% sulla quota del 35% dei servizi tecnici è risultato ammissibile e non ha potuto determinare l’esclusione dell’operatore economico.

Ribasso del 100% sui servizi tecnici: equilibrio tra norma e qualità della prestazione

Alla luce di questo percorso, il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse e, comunque, lo ha respinto nel merito, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante.

La decisione chiarisce che il ribasso del 100% sulla quota del 35% dei servizi tecnici non è causa di esclusione, perché si colloca nello spazio di competizione economica che l’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 consente espressamente.

Resta però un profilo che merita attenzione: se è possibile azzerare la quota variabile, la competizione si sposta tutta su quel 35%, con un possibile impatto sulla qualità della prestazione che il sistema, almeno per ora, non intercetta in modo diretto.

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