Legge PMI 2026 in Gazzetta Ufficiale: cosa cambia per consorzi stabili e reti d’impresa
Pubblicata la Legge n. 34/2026: agevolazioni fiscali per le reti, chiarimenti sui consorzi nel D.Lgs. n. 36/2023, semplificazioni su sicurezza e delega per il Testo Unico start-up
Dal rafforzamento delle forme aggregative alle semplificazioni amministrative, fino alla riorganizzazione della disciplina delle start-up innovative e a un’importante modifica al Codice dei contratti pubblici.
È articolato il sistema di misure su cui spazia la Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante la legge annuale sulle piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026, n. 68, intervenendo su più livelli del sistema produttivo.
Legge annuale PMI: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 34/2026 tra aggregazioni, semplificazioni e innovazione
Nel suo complesso, la Legge si configura come un intervento caratterizzato da misure immediatamente operative con strumenti di riforma destinati a dispiegare i propri effetti nel tempo.
Il provvedimento si articola nelle seguenti sezioni:
- Capo I – Misure per l’aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze (artt. 1–6);
- Capo II – Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione (artt. 7–8);
- Capo III – Semplificazioni (artt. 9–17);
- Capo IV – Lotta alle false recensioni (artt. 18–23);
- Capo V – Testo unico della disciplina in materia di start-up innovative (artt. 24–25);
- Capo VI – Ulteriori disposizioni (art. 26).
All’interno di questo impianto trovano spazio interventi puntuali, alcuni immediatamente operativi, altri affidati a deleghe legislative che delineano sviluppi normativi nel medio periodo.
Reti di imprese e leva fiscale: il rafforzamento dell’aggregazione
Tra le misure di maggiore impatto si colloca l’art. 1, che introduce un regime di favore fiscale per le imprese che partecipano a contratti di rete, prevedendo la non imponibilità degli utili accantonati al fondo patrimoniale comune, entro il limite di un milione di euro annui e con un orizzonte temporale esteso fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028.
La disposizione non si limita a riconoscere un beneficio fiscale, ma costruisce un impianto che vincola in modo preciso l’utilizzo delle risorse, rafforzando la dimensione progettuale delle reti. In particolare, l’agevolazione opera a condizione che:
- il programma di rete sia preventivamente asseverato da organismi qualificati;
- gli utili siano accantonati in una specifica riserva vincolata;
- gli investimenti siano realizzati entro l’esercizio successivo;
- la riserva non sia utilizzata per finalità diverse dalla copertura delle perdite.
Il meccanismo è inoltre accompagnato da un limite complessivo di spesa pubblica e da un sistema di controlli affidato all’Agenzia delle entrate, che può revocare i benefici in caso di utilizzo non conforme.
Nel complesso, la misura consolida la rete d’impresa come strumento operativo, con ricadute evidenti anche sul piano dell’accesso al mercato, inclusi gli appalti pubblici, dove la dimensione aggregata rappresenta sempre più spesso un fattore determinante.
Centrali consortili e nuova architettura delle aggregazioni
Con l’art. 4, la legge introduce una novità ordinamentale di rilievo, riconoscendo le centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, con funzione di coordinamento delle aggregazioni di micro, piccole e medie imprese.
La norma costruisce un modello organizzativo intermedio tra consorzi e imprese, che si caratterizza per una forte impronta mutualistica e per requisiti strutturali ben definiti.
Per ottenere il riconoscimento è necessario:
- riunire almeno cinque consorzi distribuiti su almeno tre regioni;
- garantire che ciascun consorzio abbia almeno dieci imprese aderenti;
- istituire un fondo patrimoniale mutualistico;
- prevedere nello statuto:
- limiti stringenti alla distribuzione degli utili;
- il divieto di distribuzione delle riserve;
- la destinazione del patrimonio a finalità di interesse generale in caso di scioglimento.
Accanto al riconoscimento, la norma contiene una delega al Governo per disciplinare il funzionamento di tali enti entro dodici mesi, con un perimetro molto ampio che include:
- promozione dell’occupazione e stabilità dei rapporti di lavoro;
- formazione continua e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- integrazione tra imprese della filiera, anche attraverso strumenti come codatorialità e distacco;
- coordinamento con la disciplina dei contratti pubblici e con il sistema cooperativo.
Il disegno complessivo è quello di rafforzare le filiere produttive attraverso strutture organizzative più evolute, capaci di incidere sia sul piano industriale sia su quello dell’accesso al mercato.
Consorzi e contratti pubblici: cosa cambia con l’art. 5
L’art. 5 interviene in modo diretto sul quadro dei contratti pubblici, modificando l’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 e chiarendo in via espressa il ruolo dei consorzi stabili nelle procedure di affidamento.
Si tratta di un intervento che, pur nella sua essenzialità, ha un impatto operativo rilevante perché consolida una lettura sistematica già emersa nella prassi, ma non sempre priva di incertezze interpretative.
In particolare, la norma:
- include esplicitamente i consorzi stabili tra i soggetti ammessi a partecipare alle gare;
- conferma la possibilità di utilizzare requisiti propri oppure delle imprese consorziate;
- consente di valorizzare, ai fini della qualificazione, mezzi, attrezzature e organico medio delle consorziate;
- rafforza la coerenza tra disciplina codicistica e modelli aggregativi diffusi nel mercato.
L’intervento è finalizzato a rendere più lineare il rapporto tra struttura consortile e sistema dei requisiti, evitando interpretazioni restrittive che, nella fase iniziale di applicazione del nuovo Codice, avevano creato incertezze soprattutto nelle stazioni appaltanti.
Ne deriva un quadro più stabile, in cui il consorzio torna a essere uno strumento pienamente utilizzabile per l’accesso al mercato pubblico, con una valorizzazione più chiara della dimensione aggregata anche sotto il profilo tecnico-organizzativo.
Staffetta generazionale e flessibilità del lavoro
L’art. 6 introduce un meccanismo sperimentale che combina politiche del lavoro e ricambio generazionale, consentendo ai lavoratori prossimi alla pensione di accedere a un regime di part-time agevolato.
La misura si fonda su un equilibrio tra riduzione dell’orario e tutela della posizione previdenziale, prevedendo:
- una riduzione dell’orario tra il 25% e il 50%;
- un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, entro un limite annuo;
- il riconoscimento della contribuzione figurativa sulla quota di retribuzione non percepita;
- la possibilità di cumulo dei periodi assicurativi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici.
L’elemento centrale della disciplina è però rappresentato dalla condizionalità, in quanto il beneficio è subordinato all’assunzione contestuale di un lavoratore under 35 a tempo indeterminato. Questo meccanismo introduce una forma di staffetta generazionale che, pur limitata a una platea numericamente contenuta, rappresenta un modello potenzialmente replicabile.
Dal punto di vista operativo, la misura richiede un coordinamento tra impresa, lavoratore e INPS, sia per la verifica dei requisiti sia per la gestione degli incentivi, e si presta a essere utilizzata soprattutto nei contesti aziendali con esigenze di pianificazione del turnover.
Sicurezza sul lavoro e semplificazioni per le PMI
All’interno del Capo III, le disposizioni degli artt. 10 e 11 si collocano in una logica di razionalizzazione degli adempimenti, con l’obiettivo di rendere più sostenibile la gestione della sicurezza per le imprese di minori dimensioni.
L’art. 10 introduce un intervento strutturale, affidando all’INAIL il compito di predisporre modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, calibrati sulla dimensione aziendale. La norma si muove lungo più direttrici:
- definizione di modelli standardizzati per microimprese e PMI;
- supporto operativo alle imprese nella fase di adozione;
- rafforzamento della formazione, con:
- inclusione dei periodi di cassa integrazione;
- possibilità di utilizzo di tecnologie di simulazione;
- semplificazione amministrativa per il settore agricolo, attraverso la possibilità di iscrizione diretta all’INPS, anche in caso di variazioni o cessazioni.
Il tratto distintivo della disposizione è il richiamo al principio di proporzionalità, che consente di adattare gli adempimenti alla dimensione organizzativa dell’impresa, senza ridurre i livelli di tutela.
L’art. 11, invece, interviene sul tema della sicurezza nel lavoro agile, introducendo nel D.Lgs. n. 81/2008 una disciplina specifica per le prestazioni svolte in ambienti non riconducibili alla disponibilità del datore di lavoro.
La norma chiarisce che l’adempimento degli obblighi di sicurezza avviene principalmente attraverso:
- la consegna di una informativa scritta annuale;
- l’individuazione dei rischi generali e specifici;
- il coinvolgimento del lavoratore, chiamato a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione.
Verso un Testo Unico per start-up e PMI innovative
Nel Capo V, la legge affronta il tema della frammentazione normativa in materia di innovazione, attraverso l’art. 24, che delega il Governo alla redazione di un Testo Unico.
La delega ha un contenuto ampio e mira a:
- unificare e coordinare la disciplina esistente;
- eliminare le disposizioni obsolete o prive di effettivo contenuto;
- ridurre gli oneri amministrativi per le imprese;
- rafforzare il collegamento tra sistema produttivo, università ed enti di ricerca.
L’intervento riguarda l’intero ecosistema dell’innovazione, includendo start-up, PMI innovative, incubatori, acceleratori e attività di trasferimento tecnologico, con l’obiettivo di costruire un quadro normativo più coerente e accessibile.
A completare questo disegno interviene l’art. 25, che rafforza il ruolo del Garante per le PMI, introducendo strumenti di consultazione più strutturati, tra cui il meccanismo dei “Reality Checks”.
Questo approccio consente di raccogliere in modo sistematico le criticità applicative segnalate dalle imprese e dagli operatori, favorendo un confronto continuo tra istituzioni e sistema produttivo. Le funzioni del Garante vengono così orientate non solo al monitoraggio formale delle politiche, ma anche alla valutazione della loro efficacia reale.
Entrata in vigore
La Legge entrerà in vigore il 7 aprile 2026. Da quella data risultano efficaci le disposizioni direttamente applicabili, mentre per le norme che rinviano a decreti legislativi o ad altri atti attuativi sarà necessario attendere i successivi provvedimenti previsti dalla legge.
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