Consorzi stabili: come cambia la qualificazione dopo la modifica all’art. 67 del Codice
La Legge PMI 2026 estende ai consorzi stabili la qualificazione autonoma e rafforza i requisiti: cosa cambia per imprese e gare pubbliche
Non c’è pace per il Codice dei contratti pubblici, interessato da una nuova modifica che questa volta riguarda i consorzi stabili. L’intervento è contenuto nella Legge dell’11 marzo 2026, n. 34, ovvero la legge annuale per le piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026.
L’art. 5 del provvedimento riscrive infatti il comma 5 dell’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023, introducendo un chiarimento atteso dagli operatori e destinato a ridisegnare, almeno in parte, gli equilibri tra le diverse forme consortili.
Estensione della qualificazione autonoma ai consorzi stabili
La novità principale consiste nell’estensione ai consorzi stabili della possibilità di qualificarsi facendo leva non solo sui requisiti propri, ma anche su quelli delle consorziate, includendo mezzi d’opera, attrezzature e organico medio.
Nel testo originario del Codice questa impostazione era riservata ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane, lasciando i consorzi stabili in una posizione meno definita, con conseguenze tutt’altro che marginali sul piano della partecipazione alle gare.
L’intervento legislativo elimina questa asimmetria e riconduce le diverse forme consortili a un quadro più omogeneo, chiarendo che anche i consorzi stabili possono operare secondo una logica di qualificazione che valorizza l’insieme delle risorse interne al consorzio. In questo passaggio si coglie una presa di posizione piuttosto netta del legislatore, che rafforza l’idea del consorzio stabile come soggetto autonomo, non riducibile alla mera somma delle imprese che lo compongono.
Più possibilità, ma con requisiti più stringenti
Accanto a questo ampliamento, la modifica introduce anche un elemento di maggiore rigore. Il nuovo testo dell’art. 67, comma 5, non si limita più a richiamare il comma 3, ma estende il riferimento anche al comma 1, con l’effetto di rendere pienamente applicabili ai consorzi stabili i requisiti di capacità tecnica e finanziaria previsti per la partecipazione alle procedure di affidamento.
In altri termini, l’apertura sul versante delle modalità di qualificazione è accompagnata da un rafforzamento dei presidi sul piano sostanziale, in una logica di bilanciamento che appare tutt’altro che casuale e che mira a evitare un utilizzo distorto degli strumenti consortili.
Il richiamo all’allegato II.12 e il raccordo con il sistema SOA
Un ulteriore chiarimento riguarda il modo in cui tali requisiti possono essere utilizzati. La nuova formulazione utilizza il termine “ovvero” per indicare le alternative a disposizione del consorzio e richiama espressamente l’allegato II.12 del Codice, che disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo superiore a 150.000 euro.
Il rinvio consente di ancorare la disposizione a un sistema già definito, evitando letture disallineate e riportando la disciplina all’interno del perimetro delle regole SOA. Ne deriva un quadro più ordinato, in cui le modalità di qualificazione trovano una collocazione chiara all’interno dell’impianto complessivo del Codice.
Gli effetti sul mercato: più spazio ai consorzi stabili
Le ricadute operative sono evidenti. I consorzi stabili dispongono ora di uno strumento più flessibile per accedere alle gare, potendo valorizzare in modo più ampio il patrimonio tecnico e organizzativo del consorzio nel suo complesso. Questo consente di superare alcune rigidità che, nella versione originaria del D.Lgs. n. 36/2023, rischiavano di comprimere la capacità competitiva di queste forme aggregative, soprattutto nei lavori di maggiore importo.
Allo stesso tempo, la modifica incide sugli equilibri tra le diverse tipologie di consorzi, eliminando una distinzione che aveva finito per creare un trattamento differenziato difficilmente giustificabile sul piano sistematico. Il risultato è un assetto più lineare, in cui le regole di qualificazione si applicano secondo criteri più coerenti con la struttura e la funzione dei soggetti coinvolti.
Il commento UCSI: un chiarimento atteso dal settore
Su questo intervento si è espresso anche UCSI, che ha letto la modifica come un passaggio chiarificatore rispetto alle incertezze emerse nella prima applicazione del nuovo Codice.
«I consorzi stabili rappresentano uno degli strumenti fondamentali attraverso cui le piccole e medie imprese partecipano alla realizzazione delle opere pubbliche», ha dichiarato il presidente Francesco Vorro, sottolineando il ruolo strutturale di queste forme aggregative nel mercato dei lavori pubblici.
Nella stessa direzione si colloca anche la valutazione complessiva sull’intervento normativo, definito come un momento di particolare rilevanza per il settore: «L’approvazione di questa norma rappresenta un passaggio molto importante per il sistema dei consorzi stabili e per migliaia di imprese che operano nel settore dei lavori pubblici».
La lettura proposta evidenzia un aspetto che va oltre il dato strettamente normativo. Il rafforzamento del ruolo dei consorzi stabili viene infatti collegato alla capacità di questi soggetti di sostenere modelli aggregativi in grado di garantire partecipazione diffusa, concorrenza e capacità realizzativa, soprattutto in un contesto in cui la dimensione e la complessità delle commesse richiedono strutture organizzative sempre più solide.
In questo quadro, la modifica all’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 si presenta come un intervento puntuale ma tutt’altro che marginale, destinato a incidere in modo concreto sulle modalità di partecipazione alle gare e sul ruolo dei consorzi stabili nel mercato dei lavori pubblici.
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