Fotovoltaico in area vincolata: quando il diniego della Soprintendenza non regge e cosa succede con il Superbonus
Il TAR annulla il parere paesaggistico per carenza di istruttoria sulla visibilità dell’impianto, ma respinge il risarcimento: il ritardo non basta a dimostrare la perdita delle chance di accedere al Superbonus
Può la Soprintendenza impedire l’installazione di pannelli fotovoltaici limitandosi ad affermare che sarebbero visibili “anche da notevoli distanze” e quindi dissonanti rispetto al contesto storico? E il ritardo nel procedimento autorizzatorio basta, da solo, a fondare una domanda di risarcimento per la perdita della possibilità di accedere al Superbonus di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio)?
A queste domande ha risposto il TAR Molise che, con la sentenza n. 28 del 19 gennaio 2026, ha chiarito due aspetti centrali. Da un lato ha annullato il parere della Soprintendenza e la conseguente autorizzazione paesaggistica nella parte relativa ai pannelli fotovoltaici; dall’altro ha respinto sia la domanda di risarcimento del danno sia quella di indennizzo per il mero ritardo, escludendo che fosse stata dimostrata la perdita effettiva delle chance di accedere all’incentivo.
Autorizzazione paesaggistica e Superbonus 110%: il caso
La vicenda riguarda un intervento di efficientamento energetico su un immobile situato nel centro storico e sottoposto a vincolo paesaggistico, per il quale era stata presentata istanza ai sensi del d.P.R. n. 31/2017.
Il progetto prevedeva cappotto termico, interventi sulla copertura con isolamento e installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici in aderenza alla falda, senza modifiche della conformazione esistente, oltre alla sostituzione degli infissi, con l’obiettivo di accedere agli incentivi del D.L. n. 34/2020.
Nel corso del procedimento la Soprintendenza ha richiesto integrazioni, pur in presenza di un parere favorevole della Commissione per il paesaggio, che si era limitata a suggerire soluzioni meno impattanti sotto il profilo cromatico.
All’esito dell’istruttoria è arrivato un parere favorevole, ma con una prescrizione decisiva: il divieto di realizzare i pannelli fotovoltaici così come progettati, ritenuti elemento di criticità paesaggistica perché percepibili visivamente anche da notevoli distanze e non compatibili con il contesto storicizzato. In alternativa veniva indicato l’utilizzo di soluzioni maggiormente integrate sotto il profilo estetico.
L’autorizzazione paesaggistica ha recepito integralmente questa impostazione, dando origine al ricorso.
Il proprietario ha quindi impugnato gli atti contestando, innanzitutto, il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego relativo ai pannelli fotovoltaici. Sono stati inoltre sollevati profili procedimentali, tra cui la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e la violazione dei termini del procedimento semplificato.
Accanto alla domanda di annullamento, è stata proposta anche la richiesta di indennizzo per il ritardo ex art. 2-bis della Legge n. 241/1990 e quella di risarcimento del danno da perdita di chance, collegata alla mancata possibilità di accedere al Superbonus.
Fotovoltaico in area vincolata: il quadro normativo
Per leggere la decisione bisogna partire dal quadro normativo.
Il riferimento centrale è l’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, che disciplina l’autorizzazione paesaggistica e costituisce il fondamento del parere della Soprintendenza, affiancato dal d.P.R. n. 31/2017 per quanto riguarda il procedimento semplificato.
Rileva poi la Legge n. 241/1990, sotto più profili: l’obbligo di motivazione, il preavviso di rigetto e il tema del ritardo procedimentale con il relativo indennizzo ex art. 2-bis.
Su quest’ultimo aspetto la sentenza richiama anche l’art. 28 del D.L. n. 69/2013, che impone l’attivazione del potere sostitutivo come condizione per poter chiedere l’indennizzo.
Quanto al Superbonus, il TAR prende atto che l’intervento era stato progettato per accedere agli incentivi di cui al D.L. n. 34/2020 e che il danno lamentato era stato collegato alle difficoltà sopravvenute nel sistema delle agevolazioni.
Diniego sul fotovoltaico e Superbonus: cosa ha deciso il TAR
Il punto centrale della decisione sta nell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Secondo il TAR, la motivazione della Soprintendenza – poi recepita nell’autorizzazione paesaggistica – non regge perché si limita a richiamare in modo generico la visibilità dei pannelli, senza chiarire da quali punti di osservazione tale visibilità sarebbe stata effettiva.
Qui sta il nodo. Non è tanto la conclusione a essere messa in discussione, ma il percorso che ci arriva: manca un’istruttoria adeguata e manca una motivazione che spieghi davvero perché quell’impianto sarebbe incompatibile.
La sentenza valorizza un elemento molto semplice. Le uniche immagini in cui l’impianto risultava percepibile erano quelle riprese dall’alto con drone, mentre dalla normale visuale stradale non era visibile. Da qui il principio espresso dal TAR: la compatibilità paesaggistica non può essere valutata da una visuale aerea, ma dalla prospettiva di un normale pedone.
Se questo passaggio manca, non basta affermare che il fotovoltaico è dissonante. Occorre spiegare, nel caso specifico, quale effetto produce realmente nel contesto tutelato.
Su queste basi il TAR annulla il parere della Soprintendenza e, per illegittimità derivata, anche l’autorizzazione paesaggistica. Le altre censure vengono assorbite.
Sul piano processuale viene inoltre dichiarata irricevibile la memoria della difesa erariale, ritenuta tardiva.
Diverso è l’esito sulla domanda di risarcimento legata al Superbonus.
Il TAR ribadisce che il risarcimento non è una conseguenza automatica dell’annullamento dell’atto, ma richiede la prova del danno, del nesso causale e della reale possibilità di conseguire il risultato.
Nel caso esaminato questa prova manca. Non è dimostrato che, senza l’operato illegittimo, il beneficio sarebbe stato ottenuto o anche solo più probabile, né risulta provato il collegamento tra il provvedimento e il danno.
Anzi, la stessa ricostruzione del ricorrente evidenzia fattori autonomi – difficoltà nella cessione del credito, scelte dell’impresa, modifiche normative – che avevano già compromesso l’accesso al Superbonus.
È in questo contesto che si inserisce l’azione amministrativa.
Da qui il rigetto della domanda risarcitoria, compresa quella per perdita di chance.
Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: come leggere la decisione del TAR
La decisione lascia un’indicazione abbastanza chiara.
Il tema non è stabilire in astratto se il fotovoltaico sia compatibile o meno con un contesto vincolato. Il punto è come si arriva a quella conclusione. Non basta richiamare la visibilità dell’impianto o la sua presunta dissonanza; serve spiegare perché e soprattutto da quale punto di vista questa alterazione si manifesta.
La valutazione paesaggistica deve quindi misurarsi con la percezione reale dell’intervento, con ciò che è effettivamente visibile nello spazio pubblico, e non può essere costruita su ipotesi astratte o su visuali tecniche.
Questo sposta l’attenzione dall’opera in sé all’effetto che produce e impone all’amministrazione uno sforzo motivazionale più puntuale.
Diverso il piano del Superbonus.
L’illegittimità dell’atto, da sola, non basta a fondare una pretesa risarcitoria. Occorre dimostrare che, senza quell’atto, il risultato sarebbe stato realmente conseguibile e che il danno deriva proprio da quella condotta.
Quando entrano in gioco fattori esterni – mercato, banche, imprese, modifiche normative – questo collegamento tende a venir meno.
È qui che la sentenza trova il suo equilibrio: distingue in modo netto il piano della legittimità dell’azione amministrativa da quello della responsabilità, evitando sovrapposizioni che nella pratica sono molto frequenti.
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