Programmazione lavori sotto soglia: quando serve il DIP e perché il PFTE non basta
Il parere MIT n. 4039/2026 chiarisce il livello minimo di progettazione per inserire un intervento nel programma triennale e nell’elenco annuale, tra assenza di obblighi normativi e necessità di coerenza nel ciclo progettuale
Quando un intervento sotto soglia deve essere inserito nel programma triennale o nell’elenco annuale, è necessario aver già approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)? In assenza di un obbligo espresso nella norma, il DIP diventa comunque un passaggio necessario per la programmazione? E cosa accade se la stazione appaltante ha già approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) senza essere passata dal DIP?
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 4039 del 2 marzo 2026, intercetta un punto molto delicato del nuovo Codice, dove il dato normativo non è del tutto esplicito e la tenuta del sistema dipende dalla coerenza dell’impostazione.
Progettazione minima nei lavori sotto soglia: il quesito su DIP e PFTE
Il quesito posto al MIT riguarda lavori di importo inferiore alla soglia europea da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici e, se del caso, nell’elenco annuale.
In questo contesto, la stazione appaltante ha posto due domande molto precise. Da un lato si chiede se, ai fini della programmazione, sia necessario aver già approvato il Documento di indirizzo alla progettazione. Dall’altro si pone un problema ancora più operativo, cioè se, in presenza di un PFTE già approvato ma in assenza del DIP, quest’ultimo possa essere considerato come livello minimo di progettazione.
Il dubbio nasce quindi nella fase iniziale del ciclo dell’opera, quando l’amministrazione deve decidere con quale grado di definizione tecnica inserire l’intervento in programmazione, senza avere indicazioni espresse della norma per gli appalti sotto soglia.
Programmazione lavori pubblici e livelli progettuali: cosa prevede il Codice
Per comprendere la decisione del MIT è necessario circoscrivere il quadro normativo di riferimento che, in questo caso, resta all'interno del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).
Il punto di partenza è l’art. 37 del Codice, che disciplina la programmazione dei lavori pubblici e distingue chiaramente tra interventi sopra soglia europea e interventi sotto soglia. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 14, il legislatore ha costruito un percorso piuttosto preciso, collegando l’inserimento in programmazione a specifici passaggi della fase progettuale.
In particolare, l’inserimento nel programma triennale richiede l’approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, mentre per l’inserimento nell’elenco annuale è necessario il Documento di indirizzo alla progettazione. Si tratta di una sequenza che non è casuale, ma riflette il modello di sviluppo dell’intervento delineato dall’art. 41 e dall’Allegato I.7.
All’interno di questo modello, il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) è lo strumento attraverso cui vengono individuate e confrontate le possibili soluzioni, mentre il DIP rappresenta il passaggio in cui l’amministrazione definisce obiettivi, requisiti e condizioni di base della progettazione. Su queste premesse si sviluppa poi il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che costituisce il primo livello progettuale vero e proprio.
Quando si passa agli interventi di importo inferiore alla soglia europea, però, la norma non individua espressamente quale sia il livello minimo di progettazione necessario per l’inserimento in programmazione. È proprio in questo spazio, lasciato aperto dal dato normativo, che si inserisce il chiarimento fornito dal MIT.
Parere MIT su DIP e PFTE: come leggere la progettazione minima sotto soglia
Il parere parte dal richiamo all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che per gli interventi sopra soglia europea collega in modo esplicito l’inserimento in programmazione all’approvazione del DOCFAP per il triennale e del DIP per l’elenco annuale.
Chiarito questo passaggio, il MIT evidenzia subito un aspetto decisivo. Per i lavori di importo inferiore alla soglia europea la norma non individua un livello minimo di progettazione richiesto ai fini della programmazione.
È proprio da qui che prende forma il ragionamento. Il parere non si limita a rilevare questa mancanza, ma la legge in continuità con il sistema costruito per gli interventi sopra soglia. Se per questi ultimi l’inserimento nell’elenco annuale presuppone almeno il DIP, anche per quelli sotto soglia diventa necessario un riferimento che consenta di capire a che punto si trova l’intervento.
In questa prospettiva, il MIT individua nel DIP lo strumento attraverso cui l’amministrazione può dare conto dell’attività già avviata, indicando gli elementi progettuali minimi necessari per poter procedere con le fasi successive.
Il passaggio è importante perché non aggiunge nulla alla norma, ma chiarisce come va letta, riportando la programmazione dentro una logica di coerenza con il percorso progettuale ed evitando che, soprattutto nella fase annuale, l’intervento resti privo di una reale base tecnica.
DIP o PFTE: cosa cambia davvero nella programmazione dei lavori sotto soglia
Il parere va letto senza fermarsi al dato letterale, perché il passaggio che fa il MIT è più di sistema che di dettaglio.
Da un lato viene confermato un punto che non si può forzare. Sotto soglia la norma non impone un livello minimo di progettazione. Questo resta il dato di partenza e non viene messo in discussione.
Subito dopo, però, il ragionamento si sposta su un piano diverso. Quando si arriva alla programmazione, e in particolare all’elenco annuale, non è pensabile che l’intervento venga inserito senza un minimo di definizione tecnica che lo renda effettivamente avviabile. È qui che il parere prende posizione.
Il DIP diventa, in questa logica, il riferimento attraverso cui la stazione appaltante dimostra di aver già impostato l’intervento. Non è visto come un passaggio formale, ma come il momento in cui si chiariscono obiettivi, requisiti e condizioni di base su cui dovrà svilupparsi la progettazione.
Il confronto con il PFTE aiuta a capire meglio il senso di questa impostazione. Il PFTE è già un livello progettuale, entra nel merito delle soluzioni tecniche ed economiche e presuppone che le scelte di fondo siano state già definite. Il parere non dice che il PFTE non possa esistere in assenza del DIP, ma indica chiaramente quale sia il documento che, in fase di programmazione, consente di dare evidenza del livello minimo di impostazione dell’intervento.
Non è quindi una questione formale. Il punto è mantenere un ordine nel percorso. Prima si definisce cosa si vuole realizzare e con quali caratteristiche, poi si sviluppa il progetto. Se questo passaggio viene saltato, il rischio è quello di avere un livello progettuale già sviluppato senza che sia chiaro il quadro di riferimento da cui deriva.
È in questo senso che va letto il parere. Non introduce divieti, ma richiama la necessità di non perdere coerenza tra programmazione e progettazione, anche nei casi in cui la norma lascia margini più ampi di flessibilità.
Programmazione sotto soglia: come devono muoversi le stazioni appaltanti
In conclusione, il parere non introduce nuovi obblighi, ma indica chiaramente come deve essere impostata la programmazione quando la norma non dà indicazioni puntuali.
Per i lavori sotto soglia europea la norma non impone espressamente l’approvazione del DOCFAP o del DIP. Ma, quando si passa alla programmazione, e in particolare all’elenco annuale, non è possibile prescindere da un livello minimo di definizione dell’intervento.
È in questo passaggio che il DIP assume un ruolo centrale. Non perché sia imposto dalla norma anche sotto soglia, ma perché è il documento che consente di dimostrare che l’intervento è stato effettivamente impostato, che gli obiettivi sono stati chiariti e che esistono le condizioni per avviare la progettazione.
Se si guarda in questa prospettiva, diventa più chiaro anche il tema del PFTE. La presenza di un progetto già sviluppato non risolve il problema dell’impostazione iniziale, perché non consente di ricostruire in modo ordinato il percorso che ha portato a quelle scelte. È proprio questo il punto che il parere, senza dirlo in modo esplicito, mette in evidenza.
Dunque, anche sotto soglia, la programmazione non può essere trattata come un passaggio meramente amministrativo. Deve poggiare su una base tecnica minima, capace di dare senso all’intervento e di renderlo realmente attivabile.
È su questo equilibrio che si gioca la qualità dell’azione amministrativa. Non tanto nella quantità di documenti prodotti, ma nella capacità di tenere insieme ciò che si programma con ciò che si è davvero in grado di realizzare
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.