Trasformazione da studio associato a STP: cosa succede alle posizioni fiscali pendenti

In una nuova risposta, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come gestire, nel passaggio alla società tra professionisti, le ritenute non utilizzate dai soci

di Redazione tecnica - 27/03/2026

Quando un’associazione professionale decide di trasformarsi in società tra professionisti, il passaggio non si esaurisce in un cambio di veste giuridica, ma porta con sé una serie di effetti fiscali che devono essere gestiti con attenzione, soprattutto per quanto riguarda le posizioni maturate prima della trasformazione.

Tra questi aspetti rientra anche il trattamento delle ritenute d’acconto non utilizzate dai soci, tema su cui è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 26 marzo 2026, n. 85, offrendo un chiarimento che si muove lungo il filo della continuità tra i due assetti organizzativi.

Trasformazione da associazione professionale a STP: il caso esaminato dal Fisco

La questione posta al Fisco nasce da una situazione piuttosto lineare nella sua impostazione, ma meno scontata nelle sue implicazioni.

Uno studio associato, operante nel settore della consulenza del lavoro, ha fino al 2025 prodotto reddito di lavoro autonomo imputato per trasparenza ai soci, ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 917/1986. I compensi percepiti sono stati assoggettati a ritenuta d’acconto e le relative ritenute sono state attribuite pro quota agli associati, che le hanno scomputate dalla propria IRPEF.

Non sempre, però, queste ritenute hanno trovato pieno utilizzo nella dichiarazione dei soci. In tali casi, come chiarito dalla prassi, sono state riattribuite allo studio associato.

Il punto critico si pone nel momento in cui, a partire dal 1° gennaio 2026, l’associazione si è trasformata in una STP costituita in forma di S.r.l., con conseguente passaggio dal reddito di lavoro autonomo al reddito d’impresa.

Il dubbio sollevato riguarda proprio questa fase di transizione: le ritenute non utilizzate dai soci, relative al periodo d’imposta precedente alla trasformazione, possono ancora essere riattribuite? E, soprattutto, possono essere utilizzate dalla STP che prosegue l’attività?

Trasformazione in STP: il quadro normativo tra TUIR e prassi

Per comprendere la risposta dell’Agenzia è necessario tenere insieme più livelli normativi che, considerati isolatamente, non presentano particolari criticità, ma che devono essere coordinati quando interviene una trasformazione.

In particolare, rilevano:

  • l’articolo 22 del d.P.R. n. 917/1986, il quale stabilisce che le ritenute operate sui redditi delle associazioni professionali si imputano ai soci, che le scomputano dalle imposte dovute. La prassi amministrativa (circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009), ha ammesso la possibilità che le ritenute eccedenti, una volta non utilizzate dai soci, possano essere riattribuite all’associazione;
  • l’articolo 177-bis del d.P.R. n. 917/1986, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024, che disciplina le operazioni di riorganizzazione degli studi professionali, comprese le trasformazioni in STP, prevedendo un regime di neutralità fiscale fondato sulla continuità dei valori e delle posizioni giuridiche.

A questo si affianca il quadro civilistico, in particolare l’articolo 2498 del codice civile, che sancisce la continuità dei rapporti giuridici in capo al soggetto risultante dalla trasformazione.

È proprio nell’intersezione tra queste disposizioni che si colloca il chiarimento dell’Agenzia.

Ritenute non utilizzate: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base di queste coordinate il Fisco ha confermato, in primo luogo, la possibilità per i soci di riattribuire le ritenute non utilizzate allo studio associato, anche se nel frattempo è intervenuta la trasformazione. Questo passaggio resta ancorato al periodo d’imposta precedente e trova spazio nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.

A questo punto, però, entra in gioco la dimensione temporale dell’operazione. Le ritenute riattribuite devono essere indicate nell’ultima dichiarazione dello studio associato, relativa al periodo ante trasformazione. È in questa sede che il credito si consolida in capo all’ente originario.

Se, una volta effettuato questo passaggio, le ritenute risultano eccedenti rispetto alle imposte dovute dall’associazione, il credito non si disperde. Al contrario, in virtù del principio di continuità, segue il soggetto trasformato e diventa utilizzabile dalla STP.

L’Agenzia ha quindi chiarito che la società tra professionisti può utilizzare tali ritenute in compensazione, attraverso il modello F24, confermando la piena trasferibilità del credito nell’ambito della trasformazione.

Continuità tra associazione e STP: perché il credito non si perde

La trasformazione non viene letta come una cesura, ma come una prosecuzione dello stesso soggetto in una diversa forma giuridica.

In particolare, il principio di neutralità previsto dall’articolo 177-bis del d.P.R. n. 917/1986 evita che l’operazione generi effetti impositivi distorsivi, mentre il principio civilistico di continuità consente di mantenere in capo al soggetto trasformato diritti e obblighi già esistenti.

Le ritenute eccedenti si inseriscono in questo schema senza bisogno di costruzioni particolari: una volta consolidate nella dichiarazione dell’associazione, entrano nel patrimonio fiscale del soggetto che prosegue l’attività, mantenendo la loro natura di credito utilizzabile.

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