Ponte sullo Stretto: ANAC richiama gara, progetto unitario e rispetto dei vincoli UE
Audizione al Senato sul decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32: l’Autorità evidenzia criticità su modifiche contrattuali, sostenibilità economica, progettazione per fasi e compatibilità con la normativa europea
Il Ponte sullo Stretto torna al centro del confronto istituzionale, ma questa volta il dibattito si sposta su un terreno meno politico e molto più tecnico.
Nell’audizione davanti alla Commissione Ambiente del Senato, nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 (c.d. “Decreto Commissari”), il Presidente di ANAC, Giuseppe Busìa, ha ricostruito un quadro articolato di criticità che investono l’intero impianto dell’intervento: dalla compatibilità con la normativa europea alla sostenibilità economica, fino alla struttura stessa della progettazione.
Come emerge con chiarezza dal documento depositato, non si tratta di correggere singoli passaggi procedurali, ma di affrontare nodi strutturali che, se non risolti, rischiano di compromettere la legittimità e la tenuta complessiva dell’opera.
Il nodo europeo: modifiche sostanziali e obbligo di gara
Il cuore dell’analisi ANAC è rappresentato dal tema della compatibilità con la normativa europea sugli appalti pubblici, in particolare con la direttiva 2014/24/UE.
L’Autorità richiama un principio ormai consolidato: quando un contratto pubblico viene modificato in modo significativo, non può più essere considerato una mera prosecuzione dell’affidamento originario. In questi casi si entra in un ambito che incide sulla concorrenza e che, proprio per questo, può richiedere l’espletamento di una nuova gara.
Nel caso del Ponte, le modifiche non riguardano aspetti marginali, ma incidono su elementi strutturali:
- il modello finanziario è stato completamente ribaltato, passando da una forte componente privata a una copertura sostanzialmente pubblica;
- le condizioni economiche sono state aggiornate in modo rilevante;
- l’equilibrio complessivo del contratto risulta profondamente diverso rispetto a quello originario.
Si tratta, quindi, di una trasformazione che non può essere letta come un semplice aggiornamento, ma come una vera e propria modifica sostanziale dell’affidamento.
Il tema del limite del 50% previsto dall’articolo 72 della direttiva non è solo un parametro numerico. ANAC evidenzia un passaggio decisivo: il Governo assume come base di calcolo un valore aggiornato nel tempo, e non quello originario del contratto.
Una scelta che, pur motivata, rischia di non essere coerente con la logica della norma europea, che invece prende come riferimento il valore iniziale per valutare l’entità delle modifiche.
Da qui due criticità evidenti: da un lato, il rischio che la soglia sia già stata superata se si considera il valore originario; dall’altro, anche accettando il parametro più elevato, l’intervento si colloca comunque in una zona limite, esposta a ulteriori incrementi di costo.
In questo contesto, la nuova gara non appare come un’opzione, ma come una possibile conseguenza giuridica necessaria per ristabilire condizioni di concorrenza e certezza normativa.
Il limite strutturale del modello attuale
Accanto al profilo europeo, ANAC mette in discussione la sostenibilità del modello contrattuale oggi utilizzato.
Il contratto originario era costruito su un equilibrio chiaro: una quota significativa del rischio doveva essere sostenuta dal soggetto privato, in linea con la logica del partenariato pubblico-privato. L’evoluzione dell’intervento ha però progressivamente svuotato questo impianto, trasferendo una parte sempre più rilevante del rischio sulla componente pubblica.
Le conseguenze sono evidenti:
- il contraente generale è meno esposto agli effetti economici delle scelte progettuali;
- la finanza pubblica si assume una quota crescente di rischio;
- si riduce l’incentivo a contenere costi e varianti.
ANAC evidenzia come già nella fase preliminare si siano registrati incrementi significativi dei costi, segnale di un modello che fatica a garantire stabilità economica per un’opera di questa dimensione.
Da qui una valutazione che va oltre il piano giuridico: mantenere in vita un contratto costruito su presupposti ormai superati rischia di essere meno conveniente rispetto a una ripartenza con una nuova procedura.
Una nuova gara, infatti, consentirebbe non solo di risolvere i profili europei, ma anche di riallineare il progetto alle condizioni attuali, ristabilire un equilibrio più corretto tra pubblico e privato e ridurre il rischio di contenziosi.
Progetto esecutivo: la necessità di una visione unitaria
Uno degli aspetti più tecnici, ma anche più rilevanti, riguarda la struttura della progettazione.
ANAC è molto netta su questo punto: il Ponte sullo Stretto non è un’opera che può essere affrontata per segmenti autonomi. La progettazione esecutiva per fasi, pur teoricamente praticabile in altri contesti, in questo caso rischia di generare effetti distorsivi.
Una progettazione frammentata comporta infatti:
- l’assenza di una visione completa dei costi complessivi;
- difficoltà nella verifica della reale fattibilità tecnico-economica;
- un aumento del rischio di varianti in corso d’opera;
- la possibilità di realizzare componenti non immediatamente funzionali.
Il punto centrale è che, in assenza di una visione unitaria, la parte pubblica si trova a decidere senza disporre di un quadro complessivo, mentre il contraente generale vede attenuarsi il proprio livello di responsabilità.
La soluzione indicata è chiara: approvazione del progetto esecutivo in un’unica soluzione, attraverso un modello digitale integrato basato su BIM.
Il BIM non viene richiamato come elemento tecnologico accessorio, ma come strumento essenziale per garantire coerenza progettuale, controllo dei costi, tracciabilità delle scelte e capacità di verifica preventiva.
In questo senso, la progettazione unitaria diventa il presupposto per qualsiasi valutazione attendibile dell’opera.
Decreto-legge e governance: il rischio di irrigidimento
Un ulteriore profilo riguarda il metodo normativo adottato.
ANAC evidenzia come il decreto intervenga su aspetti che potrebbero essere gestiti attraverso strumenti amministrativi ordinari. Il ricorso alla decretazione d’urgenza per disciplinare passaggi procedurali introduce una serie di criticità.
Si rischia, innanzitutto, di irrigidire il sistema, trasformando in norme primarie regole che dovrebbero mantenere un certo grado di flessibilità. Inoltre, possono emergere incoerenze con il quadro normativo vigente, soprattutto quando le nuove disposizioni non si coordinano perfettamente con quelle già esistenti.
A ciò si aggiunge il rischio di contenzioso, perché ogni deviazione dalla disciplina ordinaria apre margini di interpretazione.
C’è poi un tema più generale: la decretazione finisce per sostituire decisioni amministrative che dovrebbero essere assunte e motivate nelle sedi competenti, sottraendole ai normali meccanismi di controllo.
Per questo motivo, l’Autorità propone di alleggerire il decreto, eliminando le disposizioni meramente procedurali e riportando il procedimento nell’ambito della gestione amministrativa ordinaria.
Controlli, legalità e rischio infiltrazioni
Il documento dedica ampio spazio anche al tema della legalità, che assume qui una dimensione strutturale.
Il Ponte è qualificato come un’infrastruttura ad alto rischio di infiltrazioni criminali, sia per il valore economico sia per la complessità della filiera esecutiva.
ANAC indica con chiarezza le misure necessarie:
- digitalizzazione completa dei processi, per garantire tracciabilità;
- estensione dei controlli a tutta la filiera, inclusi subappalti e affidamenti sotto soglia;
- particolare attenzione alla fase degli espropri;
- coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte.
La trasparenza, in questo contesto, non è solo un principio, ma uno strumento operativo indispensabile per garantire controllo e affidabilità dell’intervento.
Conclusioni operative
Dalle osservazioni ANAC emerge la necessità di un cambio di impostazione non marginale.
Il tema della gara resta centrale, perché direttamente collegato ai vincoli europei e alla natura delle modifiche intervenute. Allo stesso modo, il progetto non può prescindere da una definizione unitaria: senza una visione complessiva, ogni valutazione economica e tecnica resta inevitabilmente parziale.
Infine, il modello di governance: un sistema fondato su deroghe, contratti datati e rischi sbilanciati sulla parte pubblica espone l’intervento a instabilità e contenziosi.
Non è quindi solo una questione di accelerazione delle procedure, ma di costruzione di un impianto giuridico, tecnico ed economico solido, capace di reggere nel tempo e di garantire il rispetto dei vincoli europei, la sostenibilità finanziaria e la trasparenza dell’azione amministrativa.
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