Sostituibilità del progettista nell’appalto integrato: limiti, tempi e regole nel D.Lgs. n. 36/2023

Quando il progettista può essere sostituito senza escludere il concorrente? Il nuovo Codice dei contratti ridefinisce l’equilibrio tra verifica dei requisiti e continuità della gara, chiarendo il ruolo di RTI, avvalimento e self-cleaning e fissando il limite dell’immodificabilità dell’offerta.

di Redazione tecnica - 01/04/2026

La sostituibilità del progettista nell’appalto integrato è diventata uno dei temi più rilevanti nella lettura operativa del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), perché incide su un passaggio molto delicato della pratica delle gare, cioè cosa accade quando uno dei soggetti che contribuiscono alla costruzione dell’offerta non è in possesso dei requisiti o li perde nel corso della procedura, mettendo potenzialmente a rischio l’intera partecipazione.

Il nuovo Codice dei contratti interviene proprio su questo equilibrio, superando una logica rigidamente espulsiva e introducendo un sistema che, pur restando ancorato alla legalità e alla verifica dei requisiti, consente in determinate condizioni di gestire la criticità senza travolgere la gara.

Appalto integrato e ruolo del progettista nel D.Lgs. n. 36/2023

Nel D.Lgs. n. 36/2023 l’appalto integrato (art. 44) ha assunto una funzione diversa rispetto al passato, perché non è più confinato a ipotesi marginali, ma trova oggi un ambito di applicazione più ampio, fondato sul progetto di fattibilità tecnico-economica e orientato a una maggiore integrazione tra progettazione ed esecuzione. Questo ha una conseguenza abbastanza evidente sul piano operativo, perché il progettista entra stabilmente nella struttura dell’offerta e non può più essere considerato un soggetto esterno privo di incidenza sulla sua validità.

L’operatore economico può dimostrare i requisiti di progettazione in proprio, può partecipare in raggruppamento con progettisti qualificati oppure può indicare professionisti esterni, facendo ricorso all’avvalimento, e proprio quest’ultima modalità continua a rappresentare il punto più delicato, perché introduce nella gara un soggetto che non è formalmente concorrente ma che incide direttamente sulla tenuta dell’offerta e sulla sua valutazione.

Sostituibilità del progettista e principio del risultato nel nuovo Codice

La vera novità introdotta dal D.Lgs. n. 36/2023 riguarda il modo in cui il sistema reagisce alla mancanza dei requisiti o alla sopravvenienza di cause di esclusione in capo al progettista, perché non si determina più automaticamente l’espulsione del concorrente ma si apre uno spazio che consente, nei casi previsti dal Codice, la sostituzione del soggetto inidoneo, evitando che una criticità riferibile a un soggetto terzo blocchi la procedura.

Questo passaggio si comprende solo se lo si legge alla luce del principio del risultato (art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023), che rappresenta il criterio guida dell’azione amministrativa e impone di privilegiare la conclusione della gara e la sua esecuzione rispetto a rigidità applicative che non siano strettamente necessarie. Il cambio di approccio si vede proprio nella gestione delle gare, dove la sostituzione del progettista diventa uno strumento utilizzabile per salvaguardare la procedura, senza però trasformarsi in un meccanismo automatico o generalizzato.

Sostituzione del progettista in RTI e progettista indicato: differenze operative

Quando il progettista fa parte di un raggruppamento temporaneo, la disciplina (art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023) consente di estromettere o sostituire il componente privo dei requisiti senza escludere l’intero RTI, a condizione che l’intervento avvenga tempestivamente e che non venga alterato l’equilibrio complessivo dell’offerta, mantenendo quindi ferma l’identità sostanziale del concorrente.

Diversa, ma in parte sovrapponibile nella logica, è la situazione del progettista indicato, che si collega all’istituto dell’avvalimento (art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023). In questi casi, quando emergono carenze nei requisiti o motivi di esclusione, la stazione appaltante attiva il meccanismo di verifica previsto dal Codice e, laddove ne ricorrano i presupposti, consente la sostituzione del soggetto indicato entro un termine assegnato.

Qui emerge un punto che nella pratica pesa molto più di quanto sembri: il Codice non fissa un termine generale entro il quale la sostituzione deve avvenire, ma collega questa possibilità alla fase procedurale in cui emerge la criticità. In altri termini, la sostituzione è ammessa finché la gara è ancora nella fase di verifica dei requisiti e comunque prima che la carenza produca effetti espulsivi definitivi, fermo restando che deve essere effettuata nei tempi indicati dalla stazione appaltante quando attiva il relativo meccanismo.

Si tratta di un passaggio che segna un’evoluzione evidente, perché la sostituzione non è più una soluzione ricavata in via interpretativa ma uno strumento che l’ordinamento mette a disposizione per gestire la gara in modo più coerente con l’obiettivo del risultato.

Immodificabilità dell’offerta e limiti alla sostituzione del progettista

Questa apertura non è priva di limiti e il punto di equilibrio resta quello dell’immodificabilità sostanziale dell’offerta, che continua a rappresentare il vero confine dell’intero sistema.

La sostituzione del progettista è ammissibile solo nella misura in cui non incide sugli elementi essenziali della proposta tecnico-economica, il che significa, in concreto, che non può tradursi in una modifica della qualità progettuale offerta, non può alterare il contenuto tecnico che è stato oggetto di valutazione e non può determinare un vantaggio competitivo che non era presente al momento della presentazione dell’offerta.

Quando la sostituzione supera questo limite, non si è più davanti a un intervento conservativo ma a una modifica dell’offerta, e in quel momento torna inevitabilmente a prevalere la logica espulsiva, perché viene meno la par condicio tra i concorrenti. È proprio su questo confine, spesso sottile e non sempre immediato, che si gioca la valutazione più delicata della stazione appaltante.

Illecito professionale del progettista e valutazione di affidabilità

Il tema della sostituibilità si intreccia con quello dell’illecito professionale, che nel nuovo Codice non opera in modo automatico – nell’ambito delle cause di esclusione non automatiche (art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023) – ma richiede una valutazione puntuale della stazione appaltante sulla gravità del fatto e sulla sua incidenza sull’affidabilità del soggetto.

Non basta, quindi, la presenza di un elemento negativo, ma è necessario verificare se questo sia tale da compromettere l’integrità e l’affidabilità del progettista in relazione allo specifico affidamento, ed è proprio in questa valutazione che emerge il ruolo operativo della sostituibilità, perché consente di isolare la criticità riferibile al soggetto senza estenderla automaticamente all’intera offerta, purché il problema resti circoscritto e non incida sulla qualità della proposta.

Self-cleaning e obblighi dell’operatore economico nella gestione dei requisiti

A completare il quadro interviene il meccanismo del self-cleaning (art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023), che rafforza l’impostazione del nuovo Codice e rende la partecipazione alla gara un processo dinamico, nel quale l’operatore economico è chiamato ad attivarsi immediatamente per dimostrare di aver adottato misure idonee a rimuovere le cause di inaffidabilità e a prevenire il ripetersi delle violazioni.

Questo vale anche per i progettisti indicati, con la conseguenza che la permanenza in gara non dipende solo dalla verifica iniziale dei requisiti ma anche dalla capacità dell’operatore di gestire correttamente eventuali criticità che emergono nel corso della procedura, senza rallentare o compromettere lo svolgimento della gara.

Sostituibilità del progettista negli appalti pubblici: cosa cambia davvero nella pratica

Se si guarda all’insieme della disciplina, il cambio di approccio è piuttosto evidente nella gestione delle gare, perché il sistema non è più costruito per espellere automaticamente il concorrente in presenza di irregolarità riferibili a soggetti terzi, ma per consentire la prosecuzione della procedura attraverso strumenti che permettono di rimuovere le criticità senza alterare la sostanza dell’offerta.

Per gli operatori economici questo si traduce in una maggiore responsabilità nella selezione dei progettisti e nella verifica preventiva dei requisiti, perché l’errore può essere gestito ma richiede una reazione tempestiva e consapevole. Per le stazioni appaltanti significa invece assumere un ruolo meno formale e più sostanziale, nel quale non basta rilevare la carenza ma occorre valutare se esistono le condizioni per superarla senza compromettere l’equilibrio competitivo della procedura.

Il sistema diventa così più flessibile ma anche più esigente, e la sostituibilità del progettista si configura come uno strumento ordinario di gestione della gara solo entro un perimetro ben definito, perché l’offerta, una volta presentata, resta intangibile nella sua sostanza e proprio su questo limite si misura, in termini operativi, la corretta applicazione del D.Lgs. n. 36/2023.

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