Nuova modulistica SCIA: aggiornati i modelli per le strutture ricettive
L’Accordo in Conferenza Unificata interviene su alberghi, extra-alberghiero e strutture all’aria aperta, con nuovi moduli destinati a sostituire quelli in uso
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2026, n. 77 dell’Accordo della Conferenza Unificata del 18 marzo 2026, n. 22/CU, si è aggiunto un nuovo tassello alla modulistica unificata e standardizzata prevista nell’Agenda per la semplificazione amministrativa.
L’intervento riguarda la modulistica SCIA per le strutture ricettive, con particolare riferimento a tre tipologie di attività:
- strutture ricettive all’aria aperta;
- strutture ricettive alberghiere;
- strutture ricettive extra-alberghiere.
Nuova modulistica SCIA turismo: aggiornati i modelli per le strutture ricettive
L’Accordo trova il proprio fondamento nell’art. 24 del decreto-legge n. 90/2014, che ha previsto la definizione di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni.
A questo si affianca il decreto legislativo n. 126/2016, che ha dato attuazione alla delega in materia di SCIA, stabilendo che i moduli debbano definire in maniera completa e uniforme i contenuti delle segnalazioni e della documentazione da allegare.
Con il passaggio in Conferenza Unificata si realizza il coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali, nel rispetto delle competenze territoriali ma all’interno di un quadro nazionale condiviso.
La struttura dei nuovi moduli: continuità e affinamento
I moduli approvati mantengono la distinzione tra:
- SCIA;
- SCIA unica, quando la segnalazione si accompagna ad altre comunicazioni o notifiche;
- SCIA condizionata, da utilizzare quando è necessario acquisire preventivamente atti di assenso.
Accanto a questa impostazione, si rafforza la standardizzazione dei contenuti, prevedendo sezioni uniformi, campi informativi strutturati e predeterminati e parti variabili contrassegnate per l’adattamento alle normative regionali.
Particolarmente rilevante è proprio quest’ultimo aspetto: nei moduli, le informazioni che possono variare sono espressamente individuate e contrassegnate, evitando interventi discrezionali non controllati da parte delle amministrazioni.
Infine, i moduli integrano in maniera più chiara le ipotesi in cui l’attività non può essere avviata immediatamente, come nel caso della SCIA condizionata, evidenziando il ruolo dello Sportello Unico nel coordinamento degli atti di assenso.
Le strutture interessate
L’aggiornamento settoriale si inserisce in una logica già sperimentata negli ultimi anni, intervenendo per blocchi omogenei di attività. In questo caso, il comparto turistico – anche per effetto della forte differenziazione delle normative regionali – è uno di quelli in cui la standardizzazione della modulistica ha incontrato maggiori difficoltà applicative.
Dalla lettura degli allegati emerge con maggiore chiarezza il perimetro operativo dell’intervento, soprattutto con riferimento alle strutture extra-alberghiere, dove il modello richiede una qualificazione puntuale dell’attività.
In particolare, in questo ambito vengono individuate le seguenti tipologie:
- affittacamere;
- bed and breakfast;
- case e appartamenti per vacanze;
- rifugio escursionistico;
- rifugio alpino;
- case per ferie;
- ostelli per la gioventù;
- altre tipologie da specificare.
Per le strutture alberghiere e per quelle all’aria aperta, invece, i moduli non prevedono un elenco tipologico analitico come accade per l’extra-alberghiero, ma richiedono comunque la qualificazione dell’attività secondo le categorie previste dalla normativa di settore e dalla disciplina regionale.
Tempi di adeguamento
L’Accordo disciplina anche l’immediata operatività dei moduli. In particolare, tenendo conto che il modello è unico a livello nazionale, ma che alcune informazioni possono essere adattate a livello regionale, le Regioni sono chiamate ad adeguare i contenuti informativi entro 45 giorni, nel rispetto delle specifiche normative di settore.
I Comuni devono invece aggiornare la modulistica in uso entro 60 giorni.
Una volta decorso il termine, i nuovi modelli diventeranno il riferimento obbligato per la presentazione delle SCIA.
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