Bonus barriere architettoniche: il Fisco sulla detrazione per immobili di nuova costruzione
Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sull'utilizzo bonus del 75% anche per interventi realizzati durante la costruzione dell’immobile
Installare una piattaforma elevatrice in un immobile appena costruito consente di accedere alla detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche? Oppure è necessario intervenire su un edificio esistente per poter utilizzare le agevolazioni?
A chiarire come si accede al Bonus Barriere Architettoniche è Fisco Oggi, in risposta a un contribuente che ha installato una piattaforma elevatrice all’interno di un immobile di nuova costruzione.
Dopo aver sostenuto la spesa nell’anno precedente, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se tale intervento potesse rientrare tra quelli agevolati ai fini della detrazione prevista per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bonus barriere architettoniche: requisiti, interventi ammessi e detrazione 75%
Disciplinato dall’articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020, il Bonus barriere riconosce una detrazione pari al 75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.è
L’agevolazione riguarda interventi specificamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, purché rispettino i requisiti tecnici previsti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236, che rappresenta il riferimento normativo in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici.
Sotto il profilo oggettivo, la norma individua in modo puntuale le categorie di intervento ammesse, che devono avere ad oggetto esclusivamente:
- scale e rampe;
- ascensori;
- servoscala;
- piattaforme elevatrici.
Si tratta di interventi che incidono direttamente sulla possibilità di accesso e fruizione degli spazi, con una chiara finalità di rimozione degli ostacoli alla mobilità.
Accanto a questi elementi, la norma introduce però un ulteriore requisito, meno evidente ma decisivo nella pratica: gli interventi devono essere realizzati su edifici “già esistenti”, escludendo quindi quelli effettuati nell’ambito di nuove costruzioni.
Bonus barriere: quando spetta la detrazione e quando è esclusa
Nel rispondere al contribuente, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate distingue in modo netto tra due diverse situazioni.
Nel caso di interventi su edifici esistenti, la detrazione spetta, in quanto i lavori - anche quelli consistenti nell’installazione di una piattaforma elevatrice - si configurano come un adeguamento o miglioramento dell’accessibilità di un organismo edilizio già definito.
Diversamente, nel caso di interventi in fase di nuova costruzione, quando l’installazione avviene durante la realizzazione dell’immobile, viene meno uno dei presupposti essenziali richiesti dalla norma. L’edificio, non essendo ancora qualificabile come “esistente”, esclude automaticamente l’accesso all’agevolazione.
Il riferimento agli edifici “già esistenti” rappresenta quindi un vero e proprio requisito oggettivo, che delimita l’ambito applicativo della detrazione senza margini per interpretazioni estensive, anche quando l’intervento è perfettamente coerente con la finalità di eliminazione delle barriere architettoniche.
Ne deriva che la detrazione del 75% spetta anche per le piattaforme elevatrici, ma solo a condizione che vengano installate su edifici già esistenti e con spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Bonus barriere dopo il 2025: cosa cambia tra detrazione 75% e bonus casa
Terminata la finestra temporale dell’articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020, l’agevolazione del 75% cessa di avere applicazione autonoma e gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano nel perimetro ordinario delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio.
La possibilità di beneficiare di un incentivo fiscale non viene meno, ma cambia impostazione: le spese possono essere ricondotte all’articolo 16-bis del TUIR (c.d. Bonus casa), che al comma 1, lettera e), prevede una detrazione pari al 50% per le abitazioni principali e al 36% negli altri casi, da ripartire in dieci anni.
Rientrano in questo ambito gli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche”, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché la realizzazione di strumenti e soluzioni tecnologiche idonee a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Il passaggio, quindi, non riguarda la possibilità di agevolare l’intervento, ma la perdita di un regime rafforzato e mirato, sostituito da una disciplina più generale, meno favorevole sotto il profilo della percentuale ma strutturalmente stabile nel tempo.
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