Incompatibilità negli incarichi pubblici: quando scatta e come si rimuove secondo ANAC

Dalla qualificazione del presidente negli enti in controllo pubblico alla rimozione tramite dimissioni: la Delibera ANAC n. 115/2026 chiarisce applicazione ed effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2013

di Redazione tecnica - 16/04/2026

«Precipuo scopo del D.Lgs. n. 39/2013 è la tutela dell’indipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica o da interessi privatistici e, pertanto, la normativa individua situazioni di incompatibilità e inconferibilità dei soli incarichi amministrativi. In nessun modo possono desumersi dal testo normativo conseguenze decadenziali rispetto a cariche politiche».

È questo il passaggio più significativo contenuto nella Delibera ANAC del 1° aprile 2026, n. 115, che consente di leggere con maggiore chiarezza l’impianto del D.Lgs. n. 39/2013 e di comprenderne la logica applicativa: non un sistema rigido e sanzionatorio, ma un meccanismo volto a garantire l’autonomia dell’azione amministrativa rispetto a possibili interferenze.

La pronuncia si inserisce in un contesto applicativo frequente, in cui amministratori locali assumono incarichi in enti partecipati o in controllo pubblico, rendendo necessario un equilibrio costante tra funzioni diverse, nel rispetto della separazione tra indirizzo politico e gestione.

​Incompatibilità negli incarichi pubblici: quando nasce, come si rimuove e cosa chiarisce ANAC

La vicenda nasce da una possibile applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013, che disciplina l’incompatibilità tra incarichi apicali in enti di diritto privato in controllo pubblico regionale e cariche negli enti territoriali.

Nel caso esaminato, il soggetto interessato cumulava l’incarico di Presidente di una società regionale in controllo pubblico con la carica di Sindaco di un Comune sotto i 15.000 abitanti e, soprattutto, con quella di componente del Consiglio di un’Unione dei Comuni con popolazione complessiva superiore a tale soglia. È proprio quest’ultimo elemento a rendere applicabile la norma, perché la verifica demografica va effettuata sulla forma associativa nel suo complesso e non sul singolo Comune.

Presidente di società pubblica: quando l’incarico comporta deleghe gestionali

Il passaggio più delicato dell’intera vicenda riguarda la qualificazione dell’incarico di Presidente, elemento decisivo per l’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2013.

La norma, infatti, richiama – attraverso l’art. 1, comma 2, lett. l), del D.Lgs. n. 39/2013 – gli incarichi di amministratore di enti in controllo pubblico, includendo espressamente i Presidenti dotati di deleghe gestionali dirette. È proprio su questo punto che si è concentrato il confronto tra le parti.

Le difese avevano sostenuto l’assenza di poteri gestionali, valorizzando sia le previsioni statutarie – che qualificavano il Presidente come figura non esecutiva – sia il ruolo del Direttore Generale, titolare delle funzioni operative. Una lettura, quindi, fortemente ancorata al dato formale.

L’ANAC si colloca invece su un piano diverso, ormai consolidato anche in giurisprudenza, che impone una valutazione in concreto dei poteri esercitati. Ciò che rileva non è tanto la qualificazione formale dell’incarico, quanto la sua effettiva incidenza sulla gestione dell’ente.

Nel caso esaminato, è emerso che il Consiglio di amministrazione manteneva poteri gestionali pieni e non delegati e che il Presidente, quale componente dell’organo collegiale, partecipava a decisioni che incidono direttamente sull’attività della società. Questo elemento è ritenuto sufficiente per configurare la presenza di deleghe gestionali dirette, anche in assenza di un conferimento espresso e individuale.

Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante sotto il profilo operativo, perché chiarisce che, negli enti in controllo pubblico, la partecipazione a organi collegiali con poteri gestionali può far scattare l’incompatibilità, superando una lettura meramente formale degli statuti.

Rimozione dell’incompatibilità: dimissioni, termini ed effetti nel D.Lgs. n. 39/2013

Accertata la situazione, si attiva il meccanismo tipico previsto dal D.Lgs. n. 39/2013. A seguito dell’avvio del procedimento, l’interessato ha rassegnato le dimissioni dalla carica nell’Unione dei Comuni e l’ente ne ha preso atto con successiva deliberazione.

La conseguenza è che viene meno la causa di incompatibilità, confermando che queste situazioni, a differenza delle inconferibilità, possono insorgere nel corso del rapporto e possono essere rimosse. È lo stesso impianto del decreto a chiarirlo, anche attraverso l’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, che prevede la dichiarazione annuale sull’assenza di cause di incompatibilità.

Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013: se la causa non viene rimossa entro quindici giorni dalla contestazione, si determina la decadenza dall’incarico. Ma si tratta di una conseguenza eventuale, che interviene solo in caso di inerzia, a conferma della logica non automatica della disciplina.

Incompatibilità incarichi pubblici: indicazioni operative ANAC per enti e amministratori

La decisione ANAC tiene insieme in modo molto chiaro i due piani su cui si muove la disciplina. Da un lato viene accertata la sussistenza dell’incompatibilità ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013; dall’altro, viene preso atto che la causa è stata rimossa attraverso le dimissioni intervenute subito dopo l’avvio del procedimento.

È proprio questo equilibrio a rendere la delibera particolarmente significativa sotto il profilo operativo. L’incompatibilità non viene neutralizzata, ma viene comunque qualificata e accertata; allo stesso tempo, il sistema consente di superarla attraverso una scelta dell’interessato, evitando effetti più incisivi.

Ne emerge un’indicazione chiara per enti e amministratori: le incompatibilità non sono un tema da esaurire nella fase iniziale del conferimento dell’incarico, ma una condizione che deve essere monitorata nel tempo, anche alla luce di incarichi sopravvenuti o modifiche degli assetti istituzionali. In questo senso, l’obbligo di dichiarazione annuale assume un valore sostanziale, perché impone una verifica continua e non meramente formale.

In questo quadro complessivo, il D.Lgs. n. 39/2013 si conferma come uno strumento di equilibrio, volto a garantire l’indipendenza dell’azione amministrativa senza incidere sul piano delle cariche politiche, mantenendo distinta la sfera dell’indirizzo da quella della gestione.

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