Controllo qualità in corso d’opera: il ruolo operativo di DL e DEC negli appalti
Nel sistema del D.Lgs. n. 36/2023, il controllo durante l’esecuzione non è una verifica finale ma un’attività continua: tra gestione delle non conformità, accettazione dei materiali, sicurezza e contabilità, DL e DEC (Direttore Lavori e Direttore dell’Esecuzione del Contratto) diventano il vero presidio tecnico della qualità dell’appalto.
Nel sistema delineato dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti), la qualità dell’esecuzione non può essere considerata un esito eventuale affidato alla buona pratica di cantiere, né un risultato verificabile soltanto al termine del contratto. Essa si costruisce durante l’esecuzione, attraverso un presidio tecnico continuo che il Direttore dei Lavori (DL), e nei servizi e nelle forniture il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), esercitano in nome della stazione appaltante.
Il punto decisivo è proprio questo: il controllo non coincide con una vigilanza passiva, ma con una funzione di governo. Il DL e il DEC non si limitano a prendere atto di ciò che l’esecutore realizza; devono invece assicurare che l’esecuzione resti costantemente coerente con il contratto, con il progetto, con le regole tecniche applicabili e con il quadro documentale che rende l’azione amministrativa leggibile e difendibile nel tempo.
Questa impostazione colloca il controllo tecnico, la sicurezza, i controlli strutturali e la gestione informativa dentro un’unica architettura operativa.
Il fondamento normativo del controllo in esecuzione
Il fondamento normativo di questa impostazione si rinviene anzitutto negli articoli 114, 115 e 116 del D.Lgs. 36/2023 e, sul piano di dettaglio, nell’Allegato II.14, che costituisce il vero riferimento operativo della fase esecutiva.
L’articolo 114 individua il Direttore dei Lavori e il Direttore dell’Esecuzione come organi tecnici preposti al controllo dell’esecuzione; l’articolo 115 richiama la verifica del corretto svolgimento delle prestazioni; l’articolo 116 raccorda la fase esecutiva con il collaudo e con la verifica di conformità.
Ma il punto essenziale è che il controllo richiesto dal Codice non è né episodico né meramente certificativo. È un controllo tecnico, contabile e amministrativo, che vive di atti, di verbalizzazioni, di riscontri istruttori e di coerenza documentale. Il Codice insiste correttamente su questo snodo: il DL e il DEC non sono “verificatori” dell’attività altrui, ma soggetti attivi di governo dell’esecuzione, inseriti in una filiera decisionale che alimenta il RUP e consente alla stazione appaltante di assumere decisioni corrette e difendibili.
I tre livelli del controllo: tecnico, contabile, amministrativo
Da questa impostazione discende una prima conseguenza pratica: controllare significa tenere insieme tre livelli che nella pratica vengono troppo spesso separati.
Il primo è il piano tecnico, che riguarda la conformità dell’opera o della prestazione rispetto al progetto, al contratto, alle norme tecniche e alle specifiche applicabili.
Il secondo è il piano contabile, che impone l’allineamento tra ciò che è stato realmente eseguito e ciò che viene misurato, registrato e poi valorizzato nei documenti contabili.
Il terzo è il piano amministrativo, che trasforma i fatti in atti: ordini di servizio, verbali, contestazioni, annotazioni, sospensioni, riprese, deduzioni, riserve.
Se uno di questi livelli resta isolato dagli altri, il controllo si indebolisce. Una difformità tecnica non tracciata negli atti diventa difficile da provare; una criticità di sicurezza non tradotta in disposizioni formali rischia di generare sospensioni di fatto; una non conformità materiale che non si riflette coerentemente in contabilità apre inevitabilmente la strada a contestazioni e riserve.
È proprio questa la tesi forte: la qualità in esecuzione non si difende con singoli adempimenti, ma con una catena coerente tra fatto tecnico, atto formale ed effetto contrattuale.
Le non conformità: il banco di prova del controllo
Il terreno in cui questa impostazione si misura con maggiore evidenza è quello delle non conformità.
Nei lavori, la non conformità ha spesso una consistenza materiale immediata: riguarda materiali, componenti, lavorazioni, tolleranze, esiti di prove, difetti emersi dopo la posa. Nei servizi e nelle forniture, invece, assume più spesso una dimensione prestazionale: livelli di servizio non rispettati, standard qualitativi inadeguati, tempi di risposta difformi, parametri contrattuali non raggiunti.
Cambia l’oggetto del controllo, ma non cambia il metodo. In entrambi i casi, la non conformità deve essere rilevata, qualificata, formalizzata, gestita in contraddittorio, corretta e infine chiusa con atti coerenti.
Il valore operativo sta proprio nella procedura: evitare, da un lato, la tolleranza informale, che sterilizza il controllo; dall’altro, il formalismo astratto, che produce atti ma non governa davvero l’evento.
L’accettazione dei materiali: il primo filtro di qualità
Particolarmente efficace è, in questa prospettiva, l’attenzione dedicata all’accettazione dei materiali.
L’accettazione non è un gesto burocratico, ma il primo filtro di qualità dell’opera. È qui che il Direttore dei Lavori esercita un potere-dovere essenziale: verificare la coerenza tra la fornitura proposta, la documentazione tecnica di accompagnamento, le prescrizioni contrattuali e il progetto, rifiutando ciò che non risulta conforme.
La forza del ragionamento sta nell’aver chiarito che l’accettazione non vale solo sul piano tecnico, ma anche sul piano probatorio. Una fornitura entrata in opera senza richiesta formalizzata, senza documenti pertinenti, senza esito espresso della verifica e senza aggancio alla contabilità produce una zona grigia che, più avanti, diventa terreno di conflitto.
La “catena documentale minima” – richiesta dell’impresa, documenti tecnici, controllo del DL, verbale, effetti coerenti in contabilità – rappresenta uno dei passaggi più utili anche in chiave operativa.
Sicurezza: vincolo tecnico che diventa fatto contrattuale
Ma il controllo in corso d’opera non si esaurisce nelle non conformità tecniche. Un altro punto di particolare rilievo è il coordinamento con il sistema della sicurezza.
La sicurezza è un vincolo non negoziabile dell’esecuzione. Quando una criticità prevenzionistica incide sul metodo esecutivo, sulla sequenza delle lavorazioni o sulla possibilità stessa di proseguire la prestazione, essa produce inevitabilmente effetti contrattuali.
Per questa ragione, il DL e il DEC non possono limitarsi a una presa d’atto informale: devono trasformare l’evento di sicurezza in atti, in prescrizioni, in verbali, in eventuali sospensioni, in aggiornamenti coerenti dei tempi e, se necessario, in riflessi contabili.
La sicurezza, quindi, non è materia separata, ma parte integrante del governo dell’esecuzione.
La “catena logica” dell’evento di sicurezza
In questo quadro, assume particolare importanza la nozione di “catena logica” dell’evento di sicurezza: rilevazione della non conformità, qualificazione della sua gravità, formalizzazione dell’atto, eventuale sospensione, definizione delle condizioni di ripresa, riallineamento del cronoprogramma, riflessi su contabilità e riserve.
Questa sequenza mostra come il controllo non si misuri solo nella correttezza tecnica della prescrizione, ma nella sua capacità di reggere anche sul piano temporale, contabile e difensivo.
Un evento di sicurezza non chiuso correttamente negli atti non resta confinato nella sfera prevenzionistica, ma si trasferisce sul terreno delle pretese dell’esecutore e del contenzioso.
Controlli strutturali e collaudo: costruire la collaudabilità in corso d’opera
Un terzo nucleo tematico è costituito dai controlli strutturali e dal raccordo con il collaudo statico.
Il collaudo non è un adempimento finale, ma l’orizzonte verso cui devono convergere tutti i controlli in corso d’opera. Il DL deve presidiare la continuità documentale delle prove, dei prelievi, delle certificazioni e delle verifiche.
Il messaggio è chiaro: ciò che non viene governato in corso d’opera riemerge al collaudo, spesso in modo più costoso e conflittuale.
La tracciabilità tecnica: condizione della collaudabilità
Ogni prova, ogni verbale di prelievo, ogni certificato di laboratorio deve poter essere ricondotto senza salti logici al materiale effettivamente messo in opera.
La tracciabilità della filiera tecnica non è un surplus documentale, ma la condizione minima perché il giudizio di collaudabilità sia fondato su evidenze reali.
Non si tratta di accumulare documenti, ma di costruire un fascicolo coerente e ricostruibile, capace di unire cantiere e collaudo.
Gestione informativa: la tracciabilità come presidio difensivo
L’ultimo tassello è la gestione informativa. La tracciabilità digitale e la qualità della gestione documentale non sono più accessorie.
Un atto non correttamente collocato, identificato e collegato alle sue evidenze perde forza probatoria. Gli atti del DL – ordini di servizio, contestazioni, sospensioni – devono vivere in un sistema informativo coerente, senza dispersioni e senza archivi paralleli.
La tracciabilità non è un formalismo digitale, ma un presidio difensivo dell’azione amministrativa.
Conclusione: il controllo come luogo della qualità
In definitiva, il controllo qualità in corso d’opera non è un segmento specialistico della direzione lavori, ma il luogo in cui la funzione del DL e del DEC si manifesta in modo più pieno.
Controllare significa governare l’esecuzione nel suo svolgersi: intercettare la non conformità prima che diventi conflitto, tradurre la sicurezza in atti coerenti, costruire la collaudabilità dell’opera mentre l’opera si realizza, mantenere un allineamento costante tra fatti, documenti, tempi e contabilità.
È qui che il principio del risultato diventa pratica amministrativa. E, in ultima analisi, è qui che si gioca la qualità reale dell’opera pubblica.
A cura di Ing. Salvatore
Chirico,
autore del libro “Il direttore dei
lavori” (Grafill, 2026)
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