Garanzia rata di saldo: quando si applica tra collaudo e CRE

Il MIT (parere n. 4150/2026) chiarisce che la garanzia sulla rata di saldo non dipende dallo strumento utilizzato, ma dal momento dell’accettazione dell’opera: cambia tutto tra collaudo e certificato di regolare esecuzione, con effetti diretti su pagamenti e responsabilità.

di Redazione tecnica - 22/04/2026

La garanzia sulla rata di saldo si applica solo quando la verifica finale avviene tramite collaudo? Oppure deve essere richiesta anche nei casi in cui, in luogo del collaudo, si utilizza il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)? E cosa accade nelle procedure semplificate in cui la chiusura dell’esecuzione avviene tramite il visto del Direttore dei lavori o del Direttore dell’esecuzione del contratto? In queste ipotesi, la garanzia resta un passaggio obbligato oppure viene meno insieme al collaudo?

A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 4150 del 21 aprile 2026, intervenendo su un dubbio interpretativo che nasce proprio dalla lettura dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

Quesito MIT su garanzia rata di saldo e certificato di regolare esecuzione

Il quesito nasce da una lettura dell’art. 117, comma 9 del Codice dei contratti, che sembra riferire l’obbligo di garanzia sulla rata di saldo alle ipotesi in cui la verifica finale della prestazione avviene mediante collaudo.

Da qui il dubbio operativo. La norma non richiama espressamente i casi in cui, per finalità di semplificazione, in luogo del collaudo o della verifica di conformità viene utilizzato il certificato di regolare esecuzione oppure, per importi più contenuti, il visto del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione del contratto.

In altri termini, da una lettura testuale della disposizione, ci si chiede se l’istituto della garanzia sulla rata di saldo sia applicabile esclusivamente nei casi di collaudo oppure se trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui la verifica finale avviene attraverso strumenti semplificati.

Collaudo, verifica di conformità e CRE tra D.Lgs. n. 36/2023 e Codice Civile

Per comprendere la risposta del MIT è necessario circoscrivere il quadro normativo di riferimento che, in questo caso, si compone di alcune previsioni contenute nel Codice dei contratti e nel Codice civile.

L’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per servizi e forniture, chiarendo che tali attività servono a certificare la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni contrattuali.

Lo stesso articolo evidenzia un passaggio decisivo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diventa definitivo solo dopo due anni, anche attraverso meccanismi di approvazione tacita.

Accanto al collaudo, l’Allegato II.14 introduce una modalità semplificata. Il certificato di regolare esecuzione può sostituire il collaudo in determinate condizioni ed è emesso entro tre mesi dalla fine dei lavori. A seguito della sua emissione, il certificato è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza, attivando gli adempimenti previsti per la chiusura della fase esecutiva.

Sul piano civilistico, il riferimento resta l’art. 1655 c.c., che definisce l’appalto come contratto con cui l’esecutore assume il rischio dell’opera, mentre gli artt. 1667 e 1669 c.c. disciplinano la responsabilità per vizi e difetti anche successivamente all’accettazione.

Infine, l’art. 117 del Codice regola il sistema delle garanzie, prevedendo al comma 9 che il pagamento della rata di saldo sia subordinato alla prestazione di una specifica garanzia fino alla definitività del collaudo o della verifica di conformità.

Garanzia rata di saldo: i principi chiariti dal MIT

Per rispondere al quesito, il MIT parte da un elemento che orienta tutta la lettura del sistema.

Il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione vengono considerati, sotto il profilo funzionale, due modalità di verifica finale dell’opera, ma producono effetti diversi sul piano dell’accettazione.

Nel caso del collaudo, l’opera non è accettata al momento dell’emissione del certificato provvisorio, ma solo quando questo diventa definitivo, cioè con l’approvazione espressa o tacita ai sensi dell’art. 116 del Codice.

Questo comporta l’esistenza di un intervallo temporale tra emissione del collaudo provvisorio e accettazione dell’opera. In questo intervallo trova applicazione l’art. 117, comma 9, che subordina il pagamento della rata di saldo alla prestazione di una garanzia. In assenza di tale garanzia, il pagamento del saldo è rinviato al momento dell’accettazione dell’opera.

Diversa è la situazione nel caso del certificato di regolare esecuzione. Secondo la lettura fornita dal MIT, una volta emesso il certificato e confermato dal RUP, l’opera deve considerarsi accettata. Il pagamento della rata di saldo interviene quindi quando l’opera è già accettata e, proprio per questo, non ricorre il presupposto per l’applicazione della garanzia prevista dall’art. 117, comma 9.

Resta fermo, in ogni caso, il sistema di responsabilità civilistica per vizi e difetti.

Analisi tecnica del parere MIT sulla garanzia della rata di saldo

Il parere si sviluppa lungo una linea interpretativa molto chiara. La garanzia sulla rata di saldo non è legata alla tipologia di verifica in sé, ma al momento in cui avviene il pagamento rispetto all’accettazione dell’opera.

Quando si utilizza il collaudo, il pagamento della rata di saldo avviene prima dell’accettazione definitiva. In questo scenario, la garanzia svolge una funzione di tutela della stazione appaltante rispetto al rischio che emergano vizi o difetti nel periodo che precede la definitività del collaudo.

Quando invece si utilizza il certificato di regolare esecuzione, il pagamento avviene dopo l’accettazione, secondo la ricostruzione proposta dal MIT. In questa situazione, non si realizza il presupposto che giustifica l’applicazione della garanzia, perché non esiste un intervallo temporale da coprire tra pagamento e accettazione.

Ne deriva che il diverso assetto tra collaudo e certificato di regolare esecuzione incide non solo sui tempi e sulle modalità di verifica, ma anche sul regime delle garanzie, proprio in ragione del differente momento in cui si perfeziona l’accettazione dell’opera.

Garanzia rata di saldo negli appalti: conclusioni operative

Il parere del MIT consente di leggere in modo più ordinato un passaggio che, nella pratica, aveva generato più di un dubbio.

La garanzia sulla rata di saldo non è un automatismo legato alla fase finale del contratto, ma uno strumento che entra in gioco solo quando il pagamento interviene prima dell’accettazione dell’opera. È quello che accade nel collaudo, dove tra l’emissione del certificato provvisorio e la sua definitività si apre un intervallo temporale nel quale la stazione appaltante ha già pagato, ma non ha ancora accettato in via definitiva l’opera, ed è proprio qui che la garanzia svolge la sua funzione.

Il quadro cambia quando si utilizza il certificato di regolare esecuzione. Seguendo la ricostruzione del MIT, l’accettazione si colloca al momento dell’emissione e della conferma del certificato, e il pagamento della rata di saldo avviene su un’opera già accettata. In questo scenario non si crea quello spazio temporale che giustifica la garanzia, e di conseguenza non ricorrono le condizioni per la sua applicazione.

Ne deriva che la scelta tra collaudo e certificato di regolare esecuzione non incide solo sulle modalità di verifica, ma anche sul regime delle garanzie e sui tempi del pagamento finale. Resta però fermo un punto che il parere non mette mai in discussione, cioè la piena operatività delle tutele civilistiche in materia di vizi e difetti, che continuano a presidiare la fase successiva all’accettazione.

In fondo, il nodo interpretativo si scioglie proprio qui. Non si tratta di stabilire se la garanzia si applichi o meno al certificato di regolare esecuzione, ma di comprendere che è il momento in cui si perfeziona l’accettazione dell’opera a determinare l’operatività dell’art. 117, comma 9. Ed è su questo passaggio che il parere del MIT offre una chiave di lettura utile per orientare in modo più consapevole le scelte delle stazioni appaltanti.

FAQ – Garanzia sulla rata di saldo negli appalti pubblici

La garanzia sulla rata di saldo è sempre obbligatoria negli appalti pubblici?

No. L’art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede la garanzia come condizione per il pagamento della rata di saldo solo nei casi in cui il pagamento interviene prima dell’accettazione definitiva dell’opera o della prestazione. Non è un obbligo generalizzato, ma una garanzia che scatta solo quando il pagamento interviene prima dell’accettazione dell’opera.

La garanzia si applica anche quando si utilizza il certificato di regolare esecuzione (CRE)?

Secondo il parere del MIT, no. Nel caso del certificato di regolare esecuzione, l’accettazione dell’opera si considera intervenuta con l’emissione del certificato e la presa d’atto da parte del RUP. Di conseguenza, il pagamento della rata di saldo avviene su un’opera già accettata e non ricorre il presupposto previsto dall’art. 117, comma 9.

Perché nel collaudo la garanzia è richiesta mentre nel CRE no?

Nel collaudo, il certificato ha natura provvisoria e diventa definitivo solo successivamente, anche per effetto dell’approvazione espressa o tacita ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023. In questo intervallo tra emissione del certificato e accettazione definitiva, il pagamento della rata di saldo può avvenire prima dell’accettazione e richiede quindi la garanzia. Nel CRE, invece, questo intervallo non si realizza.

Cosa accade nei casi in cui la chiusura dell’esecuzione avviene tramite strumenti semplificati (visto del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione)?

Il parere del MIT non affronta espressamente queste ipotesi, ma il criterio resta lo stesso: conta il momento dell’accettazione rispetto al pagamento. Se il pagamento della rata di saldo interviene quando l’opera o la prestazione sono già accettate, non si realizza il presupposto per l’applicazione della garanzia.

Le tutele per la stazione appaltante vengono meno in assenza della garanzia?

No. L’assenza della garanzia sulla rata di saldo non incide sul sistema delle responsabilità previsto dal Codice civile, in particolare in materia di vizi e difetti dell’opera, che continua ad applicarsi anche dopo l’accettazione.

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