Offerta tecnica e criteri premiali: quando un errore nella documentazione non è più sanabile
Il TAR chiarisce i limiti del soccorso istruttorio e dell’errore materiale: l'utilizzo di una modulistica errata per presentare una certificazione premiale non si recupera se incide sul punteggio
Se la stazione appaltante modifica la lex specialis e aggiorna anche il modello di offerta tecnica, l’operatore che utilizza per errore il facsimile precedente può recuperare dopo la scadenza? È sufficiente il possesso sostanziale della certificazione, anche se il documento richiesto non è stato allegato secondo le modalità imposte dalla disciplina di gara?
I principi del risultato e della fiducia possono spingersi fino a consentire un’integrazione postuma di un elemento dell’offerta tecnica che incide sul punteggio?
Sono questioni particolarmente rilevanti nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui è necessario tracciare il confine tra regolarizzazione documentale e modifica dell’offerta, tra errore emendabile e omissione che incide sulla par condicio.
A rispondere in senso negativo, in una vicenda in cui si intrecciano requisiti dell’operatore, autoresponsabilità e limiti del soccorso istruttorio, è il TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, con la sentenza 31 marzo 2026, n. 168, che affronta in modo diretto il tema dei criteri premiali e della loro corretta rappresentazione nell’offerta tecnica.
Certificazione di parità di genere e modulistica errata: quando non si può usare il soccorso istruttorio
La vicenda prende le mosse da una procedura aperta sopra soglia, per la conclusione di un accordo quadro relativo a una fornitura, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 59, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023.
Nel corso della gara, la stazione appaltante è intervenuta sulla lex specialis con una serie di comunicati di rettifica, tra cui uno con il quale ha introdotto, all’interno dell’offerta tecnica, un criterio premiale legato alla certificazione di parità di genere, con attribuzione fino a 2 punti, specificando in modo puntuale che la certificazione dovesse essere allegata alla documentazione tecnica.
Non si trattava, quindi, di un elemento accessorio o meramente descrittivo, ma di un vero e proprio fattore valutativo, idoneo a incidere sulla graduatoria finale.
Proprio su questa certificazione si è innestato il contenzioso: la ricorrente, terza in graduatoria, ha infatti sostenuto di essere in possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 già alla data di presentazione dell’offerta, ma di aver utilizzato, per errore, il modello originario dell’offerta tecnica, non aggiornato dopo la rettifica.
In conseguenza di ciò, non ha allegato la certificazione secondo le modalità richieste dalla lex specialis, pur avendo fatto riferimento al suo possesso all’interno della relazione tecnica.
Accortasi dell’errore, ha tentato di rimediare tempestivamente: da un lato segnalando al RUP l’accaduto come errore materiale, dall’altro presentando una richiesta formale di rettifica ai sensi dell’art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, chiedendo di poter regolarizzare la propria posizione ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale.
La stazione appaltante ha però respinto tale richiesta, ritenendo che non si trattasse di un errore materiale correggibile, ma di una carenza afferente al contenuto dell’offerta tecnica, non sanabile dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La mancata attribuzione dei 2 punti si è rivelata decisiva: se riconosciuti, la ricorrente sarebbe risultata prima in graduatoria. Da qui l’impugnazione dell’aggiudicazione, con cui la società ha contestato sia il mancato ricorso al soccorso istruttorio sia l’impossibilità di correggere l’errore, oltre a sollevare censure sul sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
È su questo intreccio tra errore dichiarato, richiesta di rettifica e limiti del soccorso istruttorio che il TAR costruisce il proprio ragionamento.
Soccorso istruttorio e offerta tecnica nel D.Lgs. n. 36/2023: limiti normativi
Per comprendere la decisione è necessario mettere a fuoco con precisione il perimetro normativo entro cui si muove il Collegio e che traccia il limite alla possibilità di intervento postumo sull’offerta.
Il primo riferimento è l’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina il soccorso istruttorio e che rappresenta oggi la norma cardine in tema di regolarizzazione documentale. La disposizione consente alla stazione appaltante di attivare un contraddittorio con il concorrente per integrare o sanare omissioni, inesattezze o irregolarità relative alla domanda di partecipazione, al DGUE e, più in generale, alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione.
La norma, tuttavia, introduce un limite espresso e decisivo: restano esclusi dal soccorso istruttorio i documenti che compongono l’offerta tecnica e l’offerta economica.
In questo quadro si colloca anche il comma 4 della disposizione, che consente la rettifica degli errori materiali. Si tratta però di un istituto con un ambito applicativo circoscritto: la correzione è ammessa solo quando l’errore è immediatamente riconoscibile e la rettifica non comporta alcuna modifica sostanziale del contenuto dell’offerta.
Tutto ciò che incide sul contenuto dell’offerta, e quindi sulla competizione tra operatori, non può essere modificato o integrato dopo la scadenza del termine di presentazione.
Su questo punto si innesta il secondo riferimento normativo, l’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina i criteri di aggiudicazione nelle procedure basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa. In questo ambito, i criteri premiali assumono un ruolo centrale, perché contribuiscono direttamente alla formazione del punteggio tecnico e, quindi, alla definizione della graduatoria.
Quando la lex specialis collega l’attribuzione del punteggio a specifiche attestazioni documentali, come nel caso della certificazione di parità di genere, tali documenti entrano a far parte della struttura dell’offerta tecnica.
A completare il quadro intervengono i principi generali che governano le procedure di gara, in particolare quello della par condicio e quello di autoresponsabilità.
Errore materiale e offerta tecnica: perché il TAR esclude la sanatoria
Nel valutare la questione, il TAR ha per prima cosa evidenziato come la società ricorrente non abbia utilizzato la versione aggiornata del modello e, soprattutto, non abbia allegato la certificazione secondo le modalità richieste.
Non si era quindi in presenza di una mera irregolarità formale, ma di una carenza che ha inciso direttamente su un elemento valutativo dell’offerta.
Su questa base, il Collegio ha escluso in modo deciso l’applicabilità del soccorso istruttorio. L’integrazione richiesta avrebbe comportato la produzione tardiva di un documento funzionale all’attribuzione del punteggio, incidendo sul contenuto dell’offerta.
Il chiarimento è netto: non è la natura documentale dell’elemento a rilevare, ma la sua funzione. Se il documento serve per ottenere punteggio, allora entra nell’offerta tecnica e diventa intangibile dopo la scadenza.
Né si poteva parlare di errore materiale. Qui mancava proprio l’elemento necessario per l’attribuzione del punteggio, e la sua integrazione avrebbe comportato una modifica sostanziale dell’offerta.
Il TAR esclude anche che il riferimento alla certificazione contenuto nella relazione tecnica possa essere sufficiente: si tratta di un elemento descrittivo, privo del valore formale richiesto dalla lex specialis.
Sul punto, il Collegio richiama il principio di autoresponsabilità: l’utilizzo di modulistica non aggiornata resta interamente imputabile al concorrente.
I principi del risultato e della fiducia non possono essere utilizzati per sanare l’omissione, perché in questi casi prevale la tutela della par condicio tra i concorrenti.
Criteri premiali e par condicio: quando l’offerta non è modificabile
Il ricorso è stato quindi respinto, perché consentire alla ricorrente di allegare successivamente la certificazione avrebbe significato modificare l’offerta tecnica, introducendo ex post un elemento idoneo a incidere sul punteggio e, quindi, sulla graduatoria.
Nei criteri premiali dell’offerta tecnica, il possesso sostanziale del requisito non è sufficiente se manca la sua corretta rappresentazione documentale secondo quanto richiesto dalla lex specialis. In questi casi non operano né il soccorso istruttorio né la rettifica dell’errore materiale.
Ne deriva una linea interpretativa ormai piuttosto stabile: il soccorso istruttorio resta confinato alla documentazione amministrativa; l’errore materiale ha un ambito applicativo rigorosamente limitato; i principi del risultato e della fiducia non possono essere utilizzati per sanare omissioni che incidono sul contenuto valutabile dell’offerta, perché in quel momento prevale la tutela della par condicio tra i concorrenti.
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