Gara delegata e RUP: chi gestisce verifiche e aggiudicazione secondo il MIT
Il MIT (parere n. 4172/2026) chiarisce, nelle procedure affidate a soggetti qualificati, chi è responsabile delle verifiche sui requisiti, della congruità della manodopera e della proposta di aggiudicazione alla luce dell’art. 62 D.Lgs. n. 36/2023 e della FAQ ANAC A7.
Quando una stazione appaltante non qualificata affida la gara a un soggetto qualificato, quali sono gli adempimenti finali nella fase di affidamento? La proposta di aggiudicazione deve già includere la verifica dei requisiti dell’operatore economico e la congruità della manodopera e degli oneri aziendali? E, in questo assetto, il RUP deve essere nominato dalla stazione appaltante qualificata oppure può restare in capo all’ente non qualificato sulla base della convenzione?
Sono questioni tutt’altro che marginali, perché incidono direttamente sulla corretta gestione della procedura e sulla ripartizione delle responsabilità tra amministrazioni. Su questi aspetti è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 4172 del 21 aprile 2026, che offre indicazioni utili per leggere in modo coerente il sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti.
Gara delegata e fase di affidamento: il quesito affrontato dal MIT
L’intervento del MIT riguarda la fase di affidamento dell’appalto quando una stazione appaltante non qualificata si rivolge, mediante convenzione, a una stazione appaltante qualificata per lo svolgimento della procedura di gara.
Il punto centrale riguarda gli adempimenti finali in capo al soggetto qualificato e, in particolare, se la proposta di aggiudicazione debba essere accompagnata anche dalla verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore economico e dalla congruità della manodopera e degli oneri aziendali, profili che, nella prassi, vengono ricondotti al RUP.
Il quesito si concentra poi sulla titolarità della funzione di RUP, chiedendosi se questa debba necessariamente essere in capo alla stazione appaltante qualificata oppure possa essere individuata presso la stazione appaltante non qualificata sulla base degli accordi definiti nella convenzione.
Art. 62 D.Lgs. n. 36/2023 e qualificazione: il quadro normativo di riferimento
Per comprendere la risposta del MIT è necessario partire dal disegno complessivo dell’art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, che ha introdotto un sistema strutturato di qualificazione delle stazioni appaltanti.
La norma distingue tra soggetti qualificati e non qualificati e stabilisce che, al di sopra di determinate soglie, le amministrazioni prive di qualificazione non possano gestire autonomamente le gare, dovendo rivolgersi a centrali di committenza o a stazioni appaltanti qualificate.
Questo assetto non si esaurisce in una funzione meramente ausiliaria, ma incide direttamente sulla gestione della procedura, come emerge dal comma 13 dell’art. 62, che attribuisce alle centrali di committenza e alle stazioni appaltanti qualificate la responsabilità delle attività di centralizzazione svolte per conto di altri enti e impone la nomina di un proprio RUP, chiamato a coordinarsi con il responsabile del procedimento della stazione appaltante beneficiaria.
Nello stesso senso si colloca l’Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023, che lega la qualificazione alla capacità di gestire direttamente le procedure di affidamento secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione.
Su questo impianto normativo si sono innestati alcuni chiarimenti interpretativi rilevanti. Da un lato, il parere del MIT n. 3869/2025 ha già evidenziato come, nelle procedure svolte per conto di altre amministrazioni, la stazione appaltante qualificata sia tenuta a nominare un proprio RUP per le attività oggetto di delega, coordinandosi con il responsabile dell’ente delegante. Dall’altro lato, la FAQ ANAC A7 ha sottolineato che il soggetto qualificato è chiamato a condurre l’intero procedimento di gara, adottando i relativi atti e assumendone la responsabilità.
RUP e responsabilità della procedura: i principi espressi dal MIT
Alla luce di questo quadro, il MIT chiarisce come debba essere letta la ripartizione delle responsabilità nella fase di affidamento quando la procedura è gestita da una stazione appaltante qualificata per conto di un altro ente.
Il punto di partenza è che il soggetto qualificato non si limita a svolgere attività materiali o di supporto, ma è chiamato a gestire la fase di gara nella sua interezza. In questo assetto, la nomina di un proprio RUP non rappresenta un adempimento formale, ma individua il soggetto che assume la responsabilità delle attività connesse alla procedura, nel necessario coordinamento con il responsabile del procedimento della stazione appaltante delegante.
Ne consegue che la funzione di RUP, per quanto riguarda la fase di affidamento, non può essere ricondotta esclusivamente alla stazione appaltante non qualificata, perché ciò finirebbe per svuotare il ruolo del soggetto qualificato così come delineato dal Codice.
Allo stesso modo, il fatto che la procedura sia svolta per conto di un’altra amministrazione non incide sulla titolarità delle decisioni e degli atti fondamentali della gara, che restano in capo alla stazione appaltante qualificata, la quale è chiamata ad assumerne la responsabilità.
Verifiche e proposta di aggiudicazione: l’analisi tecnica del parere MIT
Se si mettono in relazione il parere MIT, l’art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 e le indicazioni dell’ANAC, il punto che emerge riguarda soprattutto la gestione della fase finale della gara.
La stazione appaltante qualificata, chiamata a condurre l’intero procedimento, non si limita alla predisposizione degli atti ma è il soggetto che governa anche le verifiche che precedono l’aggiudicazione, nella misura in cui queste sono necessarie per arrivare all’adozione degli atti conclusivi.
In questo senso, le verifiche richiamate nel quesito – dai requisiti dichiarati dall’operatore economico fino alla congruità della manodopera e degli oneri aziendali – non possono essere considerate momenti esterni alla procedura, ma devono essere ricondotte alla gestione del procedimento di gara affidato al soggetto qualificato.
La proposta di aggiudicazione si colloca proprio in questo passaggio e non può essere letta come un atto isolato o meramente formale, perché rappresenta l’esito di un’attività istruttoria che il soggetto qualificato ha condotto assumendone la responsabilità.
Resta naturalmente fermo il ruolo della convenzione tra le amministrazioni, che può disciplinare le modalità operative e i rapporti tra gli enti, ma senza incidere sul dato di fondo, cioè sul fatto che la gestione della fase di affidamento, comprese le attività che ne costituiscono il presupposto, resta riconducibile al soggetto qualificato.
Gara delegata e responsabilità del soggetto qualificato: le conclusioni operative
Il parere del MIT si colloca in un quadro normativo che, come visto, punta a rafforzare la qualificazione delle stazioni appaltanti non come requisito formale, ma come reale capacità di gestione delle procedure.
La conseguenza, nella fase di affidamento, è che quando una stazione appaltante non qualificata affida la gara a un soggetto qualificato, quest’ultimo non si limita a svolgere attività esecutive, ma assume la gestione della procedura nella sua interezza, dalla conduzione della gara fino all’adozione degli atti che portano all’aggiudicazione.
In questo assetto, la nomina di un proprio RUP da parte della stazione appaltante qualificata non rappresenta un passaggio formale, ma individua il soggetto responsabile delle attività connesse alla fase di affidamento, comprese quelle che ne costituiscono il presupposto istruttorio.
Il coordinamento con l’ente delegante resta un elemento necessario, ma si colloca su un piano diverso e non incide sulla titolarità della funzione di gara, che rimane in capo al soggetto qualificato.
Ne deriva un’indicazione operativa che merita di essere tenuta ben presente. La proposta di aggiudicazione e, più in generale, gli esiti della procedura non possono essere letti come atti isolati o condivisi tra più soggetti, ma come il risultato di un procedimento che il soggetto qualificato è chiamato a governare e del quale assume la responsabilità.
FAQ – Gara delegata e fase di affidamento negli appalti pubblici
Nella gara delegata, chi deve nominare il RUP per la fase di affidamento?
La stazione appaltante qualificata deve nominare un proprio RUP per le attività oggetto di delega, che opera in coordinamento con il responsabile del procedimento della stazione appaltante non qualificata per le attività di competenza di quest’ultima.
La stazione appaltante non qualificata può mantenere il RUP per la fase di gara?
Per la fase di affidamento, la funzione di RUP è riferita al soggetto qualificato che gestisce la procedura, ferma restando la presenza di un responsabile del procedimento presso la stazione appaltante non qualificata per le attività di propria competenza, in coerenza con il ruolo attribuito dall’art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023.
Chi è responsabile della proposta di aggiudicazione nella gara gestita da una centrale di committenza?
La proposta di aggiudicazione rientra tra gli atti della procedura di gara ed è quindi riconducibile al soggetto qualificato che conduce il procedimento e ne assume la responsabilità.
Le verifiche sui requisiti e sulla congruità della manodopera chi le deve svolgere?
Le verifiche che costituiscono presupposto degli atti conclusivi della gara si inseriscono nel procedimento di affidamento gestito dal soggetto qualificato, che ne assume la responsabilità.
La convenzione tra amministrazioni può modificare la ripartizione delle responsabilità nella gara delegata?
La convenzione disciplina i rapporti operativi tra le amministrazioni, ma non può incidere sulla titolarità della funzione di affidamento, che resta in capo al soggetto qualificato.
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