Indici TOL ISTAT e revisione prezzi: arrivano con il D.M. 30 marzo 2026
Con il D.M. 30 marzo 2026, n. 743 il MIT adotta gli indici di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) previsti dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, rendendo operativo il sistema di revisione prezzi nei lavori pubblici
Gli indici TOL (Tipologie Omogenee di Lavorazioni) sono i parametri ISTAT utilizzati per determinare la revisione prezzi nei contratti di lavori pubblici ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023. Con il D.M. 30 marzo 2026, n. 743 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne ha disposto l’adozione, completando il quadro attuativo del sistema revisionale previsto dal Codice dei contratti.
La revisione prezzi nei lavori pubblici può ora contare su un set organico di indici di costo delle lavorazioni previsti dall’art. 60, comma 4 e dall’Allegato II.2-bis al del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).
È stato, infatti, pubblicato il Decreto n. 743 del 30 marzo 2026, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato gli indici di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), di cui alla Tabella A dell’Allegato II.2-bis al Codice dei contratti, individuati da ISTAT e destinati alla determinazione dell’indice sintetico revisionale nei contratti di lavori.
Il passaggio era atteso dal 2025, cioè dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2024 (il correttivo del Governo) che ha introdotto l’Allegato II.2-bis e definito le modalità applicative delle clausole di revisione prezzi. Fino a questo momento, infatti, il sistema risultava delineato sul piano normativo ma privo del riferimento tecnico necessario per la determinazione delle variazioni dei costi nei lavori pubblici.
Con l’adozione degli indici TOL da parte del MIT, quel riferimento viene ora reso disponibile, con effetti diretti sulle nuove procedure di affidamento e, nei limiti previsti dal decreto, anche sulle procedure già avviate e sui contratti in corso di esecuzione. Resta fermo che, nella fase precedente all’adozione degli indici TOL, il sistema di revisione prezzi ha continuato a operare utilizzando gli indici già disponibili, secondo quanto previsto dall’art. 60 del Codice e dalle indicazioni ISTAT.
Indici TOL e revisione prezzi: il quadro dell’art. 60 del Codice
Per comprendere davvero la portata del D.M. 30 marzo 2026, n. 743 occorre tornare al disegno dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 che, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024, ha inciso in modo significativo sul modo di affrontare la revisione prezzi negli appalti pubblici.
Il Codice ha scelto di rendere questo meccanismo strutturale, imponendo nei documenti di gara iniziali l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. L’Allegato II.2-bis precisa che tali clausole devono essere redatte conformemente ai requisiti dell’Allegato stesso, con la funzione di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni previste dall’art. 60, comma 2.
La revisione non è quindi rimessa alla libera scelta della stazione appaltante, ma deve essere prevista sin dall’origine nei documenti di gara e si attiva al superamento delle soglie stabilite dal Codice, secondo un meccanismo automatico nei presupposti, ma che richiede comunque una verifica applicativa in sede esecutiva. Per i lavori, la variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, deve essere superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e la revisione opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente tale soglia. Per servizi e forniture, invece, la variazione del costo della fornitura o del servizio deve essere superiore al 5 per cento e il riconoscimento opera nella misura dell’80 per cento del valore eccedente.
Un passaggio decisivo riguarda il modo in cui la variazione deve essere determinata. Per i contratti di lavori, l’Allegato II.2-bis prevede l’utilizzo di un indice sintetico revisionale, costruito dal progettista sulla base degli indici adottati dal MIT, sentito ISTAT in sede di elaborazione del progetto a base di gara. Questo indice non è un valore generico, ma è composto da una media ponderata di indici selezionati tra quelli adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito ISTAT, sulla base delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni indicate nella Tabella A e tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara.
Il progettista, quindi, deve scomporre e classificare l’importo complessivo del progetto secondo le TOL della Tabella A.1, attribuire a ciascuna tipologia il relativo peso percentuale e costruire l’indice sintetico da applicare all’appalto. È questo il cuore tecnico del nuovo sistema, perché la revisione prezzi nei lavori pubblici viene collegata alla composizione effettiva del progetto e non a un parametro indistinto.
Per servizi e forniture, invece, il Codice e l’Allegato II.2-bis rinviano agli indici dei prezzi al consumo, agli indici dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, anche attraverso sistemi ponderati di indici individuati in funzione del codice CPV e della natura della prestazione.
È proprio sul versante dei lavori pubblici che interviene il D.M. 30 marzo 2026, n. 743, adottando gli indici di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni necessari per la determinazione dell’indice sintetico revisionale.
Il ruolo dell’Allegato II.2-bis
L’Allegato II.2-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024 ed entrato in vigore dall’1 gennaio 2025, ha definito le modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi previste dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, tenendo conto della natura dell’appalto, del settore merceologico, degli indici disponibili e delle modalità di corresponsione, anche in presenza di subappalto.
Per i lavori pubblici, il sistema ruota attorno all’indice sintetico revisionale, che il progettista deve individuare in sede di elaborazione del progetto a base di gara. Questo indice è composto da una media ponderata di indici selezionati tra quelli adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito ISTAT, sulla base delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni indicate nella Tabella A dell’Allegato II.2-bis.
Il passaggio è rilevante perché la revisione prezzi non viene collegata a un parametro indistinto, ma alla composizione effettiva del progetto posto a base di gara. Il progettista deve infatti scomporre e classificare l’importo complessivo dei lavori secondo le TOL della Tabella A.1, tenendo conto delle relative declaratorie e attribuendo a ciascuna tipologia il peso percentuale corrispondente.
In questo modo, gli indici di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni adottati con il D.M. 30 marzo 2026, n. 743 diventano la base per determinare l’indice sintetico revisionale da utilizzare nei contratti di lavori.
Cosa prevede il D.M. 30 marzo 2026, n. 743
Il D.M. 30 marzo 2026, n. 743 prende atto del completamento, da parte di ISTAT, dell’iter di determinazione degli indici relativi alle Tipologie Omogenee di Lavorazioni e ne dispone l’adozione, senza innovare la disciplina della revisione prezzi, ma rendendo utilizzabili gli indici previsti dal Codice.
Gli indici adottati sono quelli individuati da ISTAT sulla base delle tipologie omogenee di cui alla Tabella A dell’Allegato II.2-bis al Codice dei contratti e sono resi disponibili nella banca dati IstatData, che diventa il riferimento operativo per la loro individuazione e utilizzo.
Il decreto stabilisce che le sue disposizioni si applicano alle procedure di affidamento avviate dalla data di acquisizione di efficacia del provvedimento, individuando in modo puntuale i momenti che segnano l’avvio della procedura, che coincidono con la pubblicazione del bando o dell’avviso di indizione di gara, con la trasmissione di un invito oppure con l’adozione della determina a contrarre.
Il dato è rilevante perché consente di ricondurre a un criterio uniforme tutte le modalità di avvio delle procedure previste dal Codice, evitando incertezze applicative legate alla diversa tipologia di affidamento.
Procedure già avviate e contratti in corso
Uno dei profili più delicati riguarda la gestione della fase transitoria.
Il D.M. 30 marzo 2026, n. 743 non si limita a disciplinare le procedure future, ma consente alle stazioni appaltanti, in via facoltativa e non automatica, nei limiti del quadro economico dell’opera, di applicare convenzionalmente gli indici ISTAT anche alle procedure già avviate e relative a contratti non ancora stipulati, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi previste nei bandi o negli avvisi pubblicati prima dell’entrata in efficacia del decreto.
La stessa possibilità è prevista anche per i contratti in corso di esecuzione, ma con un perimetro ben definito, perché riguarda esclusivamente gli stati di avanzamento dei lavori relativi a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, oppure annotate sotto la sua responsabilità nel libretto delle misure, a partire dalla data di entrata in efficacia del decreto.
Si tratta di un passaggio che va letto con attenzione. Il decreto non introduce un ricalcolo automatico dei contratti in essere, ma attribuisce alle stazioni appaltanti una facoltà, che deve essere esercitata entro i limiti del quadro economico dell’intervento e sulla base di una valutazione amministrativa, anche in relazione alle clausole già previste nei documenti di gara e nei contratti.
Indici TOL ISTAT e sistema degli indici per la revisione prezzi
Le indicazioni fornite da ISTAT consentono di leggere il D.M. 30 marzo 2026, n. 743 all’interno di un sistema più ampio, che riguarda non solo i lavori pubblici ma l’intera disciplina della revisione prezzi prevista dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
Per i contratti di lavori, il riferimento è rappresentato dagli indici di costo costruiti sulle Tipologie Omogenee di Lavorazioni, cui si affiancano alcuni indici sintetici riferiti a specifiche tipologie di opere. Per i contratti di servizi e forniture, invece, il sistema si articola su più indicatori, coerenti con la natura delle prestazioni.
Accanto agli indici TOL, il sistema ISTAT include anche alcuni indici sintetici riferiti a specifiche tipologie di opere, quali:
Per i contratti di lavori
- Indici di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL)
- Fabbricato residenziale
- Capannone industriale
- Tronco stradale con tratto in galleria
Per i contratti di servizi e forniture
- Indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC)
- Indici dei prezzi alla produzione dell’industria
- Indici dei prezzi alla produzione dei servizi (BtoB)
- Indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto
- Indici delle retribuzioni contrattuali orarie per settore economico (ATECO)
Resta fermo un aspetto che ha un impatto diretto sull’applicazione della revisione prezzi. Ai fini dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 devono essere utilizzati esclusivamente i dati definitivi degli indici, con esclusione dei valori provvisori degli indici, con la conseguenza che eventuali valori provvisori, pur presenti nelle banche dati statistiche, non possono essere impiegati per determinare la variazione dei costi rilevante ai fini dell’attivazione delle clausole.
Su questo piano, ISTAT mette a disposizione anche strumenti operativi che accompagnano l’utilizzo degli indici. Attraverso il sistema Rivaluta, accessibile previa registrazione, è possibile calcolare le variazioni percentuali di alcuni degli indici utilizzati nella revisione prezzi, tra cui quelli relativi al fabbricato residenziale, al tronco stradale con tratto in galleria, ai prezzi al consumo, ai prezzi alla produzione dell’industria e alle retribuzioni contrattuali orarie.
Lo stesso sistema consente inoltre di ottenere una documentazione ufficiale in formato stampabile, contenente gli indici e le relative variazioni, con indicazione della data e dell’ora di rilascio e con una numerazione progressiva univoca, elementi che possono assumere rilievo anche sotto il profilo amministrativo.
Il dato da tenere fermo resta comunque quello già evidenziato. Gli indici resi disponibili attraverso questi strumenti devono essere utilizzati nella loro versione definitiva, perché solo questa è rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
Impatti operativi per imprese e stazioni appaltanti
La rilevanza del D.M. 30 marzo 2026, n. 743 emerge se si guarda al ruolo che la revisione prezzi ha assunto nel nuovo Codice e, soprattutto, al fatto che il sistema delineato dal legislatore dispone ora, con riferimento ai lavori pubblici, degli strumenti necessari per essere effettivamente applicato.
Per le imprese, la disponibilità degli indici di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni significa poter fare riferimento a parametri ufficiali, costruiti da ISTAT e adottati dal Ministero, per la misurazione delle variazioni dei costi delle lavorazioni. Non si tratta di un passaggio secondario, perché consente di ancorare la revisione prezzi a dati oggettivi in un contesto in cui le oscillazioni dei prezzi hanno inciso in modo rilevante sulla sostenibilità economica degli appalti.
Per le stazioni appaltanti, invece, il decreto segna l’avvio di una fase che richiede particolare attenzione nella gestione delle clausole di revisione. L’obbligo di inserirle nei documenti di gara deve infatti essere accompagnato da un utilizzo corretto degli indici e da una gestione coerente con le regole dell’Allegato II.2-bis, sia nella fase di progettazione sia durante l’esecuzione del contratto.
Il D.M. 30 marzo 2026, n. 743 rappresenta, in questo senso, il passaggio che il settore attendeva dal 2025, perché rende disponibili gli indici di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni necessari alla costruzione dell’indice sintetico revisionale nei contratti di lavori. La sua applicazione riguarda le procedure avviate dalla data di efficacia del decreto, mentre per le procedure già avviate e per i contratti in corso è prevista una possibilità di utilizzo degli indici nei limiti e con le condizioni stabilite dalla disciplina transitoria.
Il quadro che emerge è quello di un sistema che, dopo una fase di attesa, dispone finalmente, per i lavori pubblici, degli strumenti previsti dal legislatore per misurare le variazioni dei costi secondo criteri uniformi e coerenti con la struttura dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
Indici TOL ISTAT: cosa sono, quando si applicano e come funzionano nella revisione prezzi
Cosa sono gli indici TOL e a cosa servono nella revisione prezzi?
Gli indici TOL (Tipologie Omogenee di Lavorazioni) sono gli indici di costo elaborati da ISTAT e adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il D.M. 30 marzo 2026, n. 743. Essi costituiscono il riferimento per la determinazione dell’indice sintetico revisionale nei contratti di lavori pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato II.2-bis, collegando la revisione prezzi alla composizione effettiva delle lavorazioni del progetto.
Quando si applicano gli indici TOL nei lavori pubblici?
Gli indici TOL si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del D.M. 30 marzo 2026, n. 743. Per le procedure già avviate prima di tale momento e per i contratti in corso di esecuzione, l’eventuale utilizzo degli indici è disciplinato dalla normativa transitoria prevista dal decreto, che ne consente l’applicazione entro limiti e condizioni specificamente individuati, anche in relazione al quadro economico dell’intervento.
Chi individua gli indici TOL da utilizzare nei contratti di lavori?
Nel sistema delineato dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato II.2-bis, non è previsto un utilizzo automatico e indistinto degli indici. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, deve costruire l’indice sintetico revisionale attraverso una media ponderata degli indici TOL, sulla base della scomposizione dell’importo complessivo dei lavori nelle diverse Tipologie Omogenee di Lavorazioni indicate nella Tabella A, attribuendo a ciascuna il relativo peso percentuale.
Gli indici TOL sostituiscono tutti gli altri indici ISTAT?
No. Gli indici TOL riguardano esclusivamente i contratti di lavori pubblici. Per i contratti di servizi e forniture continuano a trovare applicazione gli altri indici individuati dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato II.2-bis, tra cui gli indici dei prezzi al consumo, gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, anche attraverso sistemi ponderati in funzione della natura della prestazione.
Qual è il ruolo degli indici TOL nella determinazione della revisione prezzi?
Gli indici TOL rappresentano la base tecnica per la costruzione dell’indice sintetico revisionale nei contratti di lavori pubblici. Quest’ultimo viene utilizzato per misurare la variazione del costo dell’opera al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, consentendo l’attivazione delle clausole di revisione prezzi secondo soglie e percentuali stabilite dal Codice. Il sistema consente così di ancorare la revisione a parametri oggettivi e coerenti con la struttura effettiva del progetto.
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