Gravi illeciti professionali: il ruolo del self cleaning nelle cause di esclusione
Il Consiglio di Stato chiarisce che le misure adottate dall’impresa devono essere valutate dalla stazione appaltante anche nella procedura in corso, con effetti sull’esclusione
Le misure di self-cleaning devono essere valutate dall’amministrazione anche con riferimento alla gara in corso, non potendo essere liquidate come rilevanti solo per procedure future.
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 30 aprile 2026, n. 3381, intervenendo su uno dei terreni più delicati della disciplina dei contratti pubblici: il rapporto tra grave illecito professionale e affidabilità dell’operatore economico.
La vicenda esaminata è particolarmente significativa perché consente di chiarire il ruolo e la portata delle misure di self-cleaning, spesso richiamate dalle imprese escluse come elementi a sostegno della permanenza o del reintegro nella procedura di gara.
Esclusione per gravi illeciti professionali: il Consiglio di Stato sul self-cleaning
Il caso affrontato dal Consiglio di Stato nasce nell’ambito di una procedura aperta per la fornitura e gestione di dispositivi per il rilevamento delle violazioni del codice della strada.
La società appellante, seconda classificata, era stata esclusa per ben tre volte nel corso della gara: la prima per anomalia dell’offerta; la seconda per presunta modifica del costo della manodopera; la terza – oggetto del giudizio – per grave illecito professionale.
Le prime due esclusioni erano state annullate dal giudice amministrativo. La terza, invece, traeva origine da un’indagine penale relativa alle apparecchiature offerte, ritenute prive delle necessarie omologazioni, con conseguente sequestro preventivo.
Nel frattempo, però, la società era intervenuta sul proprio assetto interno, revocando l’amministratore unico coinvolto nelle indagini e nominando un nuovo organo gestorio, in un’ottica riconducibile al self-cleaning. Non solo: il giudice penale, nel corso della procedura, aveva anche disposto il dissequestro delle apparecchiature.
Grave illecito professionale e self-cleaning tra vecchio e nuovo Codice
Nel sistema delineato dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il grave illecito professionale ha sempre rappresentato una clausola di chiusura del sistema dei requisiti di partecipazione, affidando alla stazione appaltante un potere valutativo ampio, finalizzato a intercettare situazioni idonee a mettere in dubbio l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico.
Proprio l’ampiezza della previsione ha reso necessario individuare un contrappeso che evitasse effetti espulsivi automatici o eccessivamente rigidi. In questa prospettiva si colloca il comma 7 dello stesso art. 80, che disciplina il self-cleaning, consentendo all’operatore di dimostrare di aver adottato misure concrete e adeguate per prevenire il ripetersi delle condotte contestate.
Si tratta di un istituto che non ha natura meramente difensiva, né si esaurisce in una dichiarazione formale: al contrario, impone alla stazione appaltante una valutazione sostanziale sull’effettiva idoneità delle misure adottate, inserendosi nel giudizio complessivo di affidabilità.
Questo impianto è stato confermato, pur con un riordino sistematico, dal D.Lgs. n. 36/2023, che all’art. 98 ha ricondotto il grave illecito professionale tra le cause di esclusione non automatiche, ribadendo la centralità della valutazione dell’amministrazione e la necessità di considerare gli elementi forniti dall’operatore economico.
In tale quadro, il self-cleaning mantiene, oltre alla funzione di recupero dell’operatore, quella di elemento che impone alla stazione appaltante di svolgere una verifica fattuale, evitando che il giudizio si fermi ai soli fatti pregressi senza considerare l’evoluzione dell’organizzazione aziendale.
Dalla norma al caso concreto: quando il self-cleaning diventa decisivo
Nel valutare il caso, il Collegio ha riconosciuto che, al momento dell’adozione del provvedimento, la stazione appaltante poteva ritenere astrattamente configurabile un grave illecito professionale, alla luce degli elementi disponibili, inclusa l’ordinanza di sequestro.
Si tratta, tuttavia, di una fattispecie che – già nel vigore dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e oggi ancor più chiaramente nel sistema del D.Lgs. n. 36/2023 – non rientra tra le cause di esclusione automatica, ma richiede l’esercizio di un potere valutativo. Il grave illecito professionale impone infatti una verifica in concreto dell’affidabilità dell’operatore economico, che deve essere il risultato di un’istruttoria completa e di una motivazione adeguata.
In questa prospettiva, la valutazione della stazione appaltante deve essere ampia e comprensiva di tutti gli elementi rilevanti, inclusi quelli favorevoli all’operatore. Tra questi rientrano le misure di self-cleaning, che costituiscono parte integrante del giudizio di affidabilità.
Nel caso di specie, il provvedimento risultava viziato proprio per la totale assenza di una valutazione delle misure adottate dalla società. La stazione appaltante si era limitata ad affermare che tali misure avrebbero avuto efficacia solo per il futuro, escludendone la rilevanza nella procedura in corso.
Un’impostazione ritenuta non coerente con il modello legale, perché non consente di esprimere un giudizio effettivamente attuale e completo sulla posizione dell’operatore.
Il risultato del self cleaning: valutazioni della stazione appaltante e effetti sull’esclusione
L’appello è stato accolto, motivo per cui il provvedimento di esclusione è stato nuovamente annullato, questa volta per non avere la stazione appaltante preso in considerazione le misure di self-cleaning adottate dalla società, con conseguente obbligo di rinnovare il procedimento, svolgendo una valutazione espressa su tali misure.
Anche in presenza di un possibile grave illecito professionale, l’amministrazione non può fermarsi alla ricostruzione del fatto, ma deve verificare se le iniziative assunte dall’operatore siano idonee a superare le criticità emerse e a ristabilire condizioni di affidabilità.
Per le stazioni appaltanti, la pronuncia richiama a un uso attento della causa di esclusione: il giudizio deve tenere conto dell’intero quadro, inclusi gli elementi favorevoli all’impresa. La mancata valutazione del self-cleaning determina un vizio del procedimento.
Allo stesso modo, gli operatori economici devono intervenire in modo tempestivo sull’organizzazione aziendale. La sostituzione degli organi coinvolti, il rafforzamento dei controlli interni e, più in generale, le misure adottate per evitare il ripetersi delle criticità devono essere rappresentate in modo puntuale, perché entrano direttamente nel giudizio dell’amministrazione.
L’affidabilità va letta quindi senza prescindere da quanto l’impresa ha fatto per modificare il proprio assetto organizzativo, riesaminando, se necessario, la posizione dell’operatore.
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