Superbonus, direttore dei lavori “architettonici” responsabile anche senza asseverazioni
La nomina di asseveratori e direttori dei lavori specialistici non basta a escludere le responsabilità del DL generale nei contenziosi sul Superbonus: tra vigilanza sull’intervento, gestione dei SAL e rischi assicurativi, la giurisprudenza conferma un ruolo centrale della direzione lavori.
Quesito – Sono stato direttore dei lavori “architettonici” in un intervento che ha beneficiato del Superbonus. Proprio per evitare responsabilità legate alle asseverazioni fiscali, avevo fatto in modo che fossero nominate altre figure specifiche, quali il direttore dei lavori strutturali e l’asseveratore Ecobonus. Purtroppo il general contractor ha poi abbandonato il cantiere e il Superbonus non è stato portato a termine. Ora mi è stato notificato un atto di citazione con richiesta di risarcimento danni anche nei miei confronti per il mancato ottenimento dell’agevolazione. Ritengo la richiesta infondata, poiché mi occupavo esclusivamente della parte architettonica. Vorrei il parere del vostro esperto.
Risposta a cura dell’ing. Cristian Angeli
Il caso descritto dal lettore è tutt’altro che isolato e mette in evidenza una delle questioni più delicate emerse nei cantieri legati al Superbonus: la convinzione, molto diffusa tra i professionisti, secondo cui la suddivisione degli incarichi tecnici avrebbe comportato anche una corrispondente suddivisione delle responsabilità.
Con il proliferare di figure specialistiche – asseveratori, direttori dei lavori strutturali, coordinatori, consulenti fiscali – molti tecnici hanno ritenuto che il direttore dei lavori “architettonico” potesse rimanere estraneo alle problematiche connesse al mancato completamento dell’intervento o alla perdita dell’agevolazione fiscale. Ma il quadro normativo e giurisprudenziale che si sta delineando appare molto meno rassicurante.
Direttore dei lavori e Superbonus: perché il DL resta una figura centrale dell’intervento
La normativa edilizia continua a configurare il direttore dei lavori indicato nella pratica edilizia come figura centrale di garanzia dell’esecuzione dell’opera. Anche nei lavori privati, il d.P.R. n. 380/2001 attribuisce al DL compiti che non si limitano al controllo estetico o compositivo dell’intervento, ma si estendono alla vigilanza generale sulla corretta esecuzione dei lavori.
A ciò si aggiunge un elemento che nei contenziosi sta assumendo un peso crescente: la tendenza della giurisprudenza a richiamare, anche nei lavori privati, i principi propri della disciplina dei lavori pubblici oggi contenuti nel D.Lgs. n. 36/2023. In questa prospettiva, il direttore dei lavori è considerato il soggetto che esercita il controllo tecnico, contabile e amministrativo sull’esecuzione dell’opera, coordinando l’intero ufficio di direzione lavori.
Diventa quindi difficile sostenere che il direttore dei lavori “architettonico” possa considerarsi totalmente estraneo alle criticità che hanno impedito il completamento dell’intervento agevolato o il conseguimento del beneficio fiscale.
Superbonus e frammentazione degli incarichi: perché le responsabilità non si “spezzano”
Il Superbonus ha però introdotto un elemento di forte ambiguità interpretativa.
La normativa speciale prevista dal D.L. n. 34/2020 ha infatti individuato figure tecniche specificamente responsabili delle asseverazioni necessarie per accedere alle agevolazioni. Nel Sismabonus, ad esempio, il D.M. 28 febbraio 2017 n. 58 attribuisce al direttore dei lavori strutturali il rilascio delle attestazioni relative alla conformità degli interventi antisismici.
Da qui è nata, in molti casi, l’idea che anche le responsabilità potessero essere “spezzettate”, limitandole ai soli tecnici asseveratori.
Ma questo automatismo non trova un reale fondamento normativo.
La disciplina speciale del Superbonus introduce infatti obblighi aggiuntivi in capo a determinate figure professionali, senza però modificare l’impianto generale della direzione lavori previsto dalla normativa edilizia ordinaria. In altri termini, il fatto che alcune attestazioni siano formalmente demandate ad altri soggetti non elimina il ruolo di alta vigilanza del direttore dei lavori generale sull’andamento complessivo dell’intervento.
Ed è proprio questo il punto che oggi sta emergendo con maggiore frequenza nei contenziosi civili avviati dai committenti dopo il blocco dei cantieri, l’insolvenza delle imprese o l’interruzione delle operazioni di cessione del credito.
Responsabilità del direttore dei lavori: il nodo delle coperture assicurative nel Superbonus
La questione diventa ancora più delicata sul piano assicurativo.
Molti direttori dei lavori “generali” o “architettonici”, proprio perché non coinvolti direttamente nelle asseverazioni fiscali, non hanno stipulato le polizze dedicate previste dalla normativa speciale per i tecnici asseveratori.
Il risultato è particolarmente insidioso: il professionista può essere comunque chiamato in giudizio per problematiche legate al Superbonus, ma rischia di trovarsi privo di una copertura realmente efficace.
Nella pratica professionale emerge infatti che numerose polizze di responsabilità civile contengono clausole di esclusione riferite alle attività svolte nell’ambito di “normative speciali”, di meccanismi incentivanti o comunque di prestazioni professionali connesse a regimi derogatori.
Il sistema delineato dal D.L. n. 34/2020 – caratterizzato da asseverazioni, SAL, opzioni fiscali, controlli rafforzati e responsabilità tributarie – viene frequentemente ricondotto dalle compagnie assicurative proprio nell’ambito delle attività escluse dalla copertura ordinaria.
Questo significa che il professionista potrebbe trovarsi esposto non soltanto sul piano della responsabilità civile, ma anche sotto il profilo patrimoniale personale.
Il problema è stato aggravato dal fatto che molte polizze tradizionali erano state stipulate prima dell’introduzione del Superbonus e quindi senza una reale valutazione del rischio specifico derivante dalla normativa emergenziale. In diversi casi, inoltre, le estensioni assicurative dedicate al 110% riguardavano esclusivamente le attività asseverative, lasciando invece in una zona grigia le responsabilità del direttore dei lavori non asseveratore.
Superbonus e direzione lavori: cosa dice la giurisprudenza sulla responsabilità del DL
Sul piano giurisprudenziale, la posizione del direttore dei lavori appare difficilmente eludibile.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30658/2022, ha chiarito che il direttore dei lavori deve utilizzare “le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare […] il risultato che il committente si aspetta di conseguire”, escludendo quindi una concezione meramente formale o burocratica dell’incarico.
Nel caso prospettato dal lettore assumono rilievo diversi profili: il controllo documentale, la vigilanza sull’andamento delle lavorazioni, la gestione dei SAL e, più in generale, il monitoraggio tecnico-amministrativo dell’intervento.
A ciò si aggiunge un principio ormai consolidato: il ruolo di alta vigilanza del direttore dei lavori non viene meno neppure in presenza di vicende patologiche del cantiere, quali l’insolvenza dell’impresa o l’abbandono dei lavori da parte del general contractor.
In definitiva, la semplice frammentazione degli incarichi tecnici non sembra oggi sufficiente, da sola, a escludere il coinvolgimento del direttore dei lavori nei contenziosi relativi al Superbonus. Sarà invece determinante verificare, caso per caso, quali attività siano state concretamente svolte, quali controlli siano stati effettivamente esercitati e quale sia stato il livello di vigilanza mantenuto durante l’esecuzione dell’intervento.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto in agevolazioni edilizie, Superbonus e
contenziosi
www.cristianangeli.it
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