Bando tipo ANAC n. 2/2026: intelligenza artificiale, offerte tecniche e responsabilità del professionista

Il nuovo paragrafo 15.1 del Bando tipo ANAC introduce l’obbligo di dichiarare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle offerte tecniche e nella fase esecutiva dell’appalto. Ma cosa significa davvero “prevalenza del lavoro intellettuale” e fino a che punto una stazione appaltante potrà valutare il ruolo dell’IA nella predisposizione dell’offerta?

di Gianluca Oreto - 11/05/2026

L’intelligenza artificiale è ormai entrata quotidianamente in quasi tutte le attività professionali. Dalla scrittura di documenti tecnici alla gestione documentale, dall’analisi dei dati alla modellazione digitale, fino alla ricerca normativa e alla predisposizione di contenuti complessi, gli strumenti di IA stanno progressivamente modificando il modo stesso in cui vengono svolte molte attività lavorative.

Per scrivere un’email, ottimizzare un processo, analizzare documentazione o svolgere una ricerca, l’AI è diventata uno strumento largamente utilizzato anche nel mondo degli appalti pubblici e dei servizi tecnici.

Sorge quindi spontanea una domanda. È davvero possibile distinguere il lavoro umano da quello prodotto con il supporto dell’intelligenza artificiale?

Ma soprattutto, nel mondo degli appalti pubblici, in cui la digitalizzazione è diventata un elemento ormai centrale del ciclo di vita dei contratti pubblici, una stazione appaltante può arrivare a valutare quanto un’offerta tecnica sia stata elaborata attraverso sistemi di IA?

Sono domande che fino a poco tempo fa sembravano appartenere più al dibattito tecnologico che a quello giuridico. Oggi, invece, entrano ufficialmente nel sistema degli appalti pubblici grazie al nuovo Bando tipo ANAC n. 2/2026 relativo ai servizi di architettura e ingegneria, che introduce per la prima volta un obbligo dichiarativo esplicito sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella predisposizione delle offerte tecniche e nella successiva fase esecutiva delle prestazioni.

La novità è contenuta nel paragrafo 15.1 del bando tipo, una previsione destinata inevitabilmente ad aprire un confronto molto ampio tra professionisti, stazioni appaltanti e operatori economici, soprattutto perché il tema dell’intelligenza artificiale entra adesso direttamente nella documentazione di gara e, quindi, nella fase più delicata del rapporto tra amministrazione e mercato.

Cosa prevede il paragrafo 15.1 del Bando tipo ANAC

Entrando nel dettaglio, il citato paragrafo 15.1 prevede che il concorrente debba dichiarare:

  • se nell’elaborazione dell’offerta tecnica si sia avvalso di sistemi di intelligenza artificiale;
  • quale tipologia di IA sia stata eventualmente utilizzata;
  • che sia comunque assicurata la prevalenza del lavoro intellettuale;
  • che siano assicurati il controllo e la verifica dei risultati ottenuti;
  • che l’utilizzo avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L’obbligo dichiarativo viene inoltre esteso anche alla fase di esecuzione dell’appalto, imponendo all’operatore economico di impegnarsi a rispettare le medesime condizioni anche nello svolgimento della prestazione.

Si tratta di una previsione particolarmente interessante perché il D.Lgs. n. 36/2023 si muove, almeno sul piano generale, in una direzione fortemente orientata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Basta leggere gli artt. 19 e seguenti dedicati alla digitalizzazione oppure l’art. 30 relativo all’uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici per comprendere come il nuovo Codice non abbia una visione ostile verso gli strumenti digitali avanzati. Lo stesso art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023 sui metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni conferma questa impostazione, valorizzando il BIM e i processi di progettazione digitale.

Da questo punto di vista il Bando tipo ANAC n. 2/2026 non introduce alcun divieto di utilizzo dell’intelligenza artificiale. La formulazione adottata da ANAC sembra piuttosto muoversi secondo un approccio prudenziale, nel quale l’IA può essere utilizzata purché resti governata dal professionista e inserita all’interno di un quadro di trasparenza, controllo umano e responsabilizzazione dell’operatore economico.

Cosa significa davvero “prevalenza del lavoro intellettuale”

Ed è proprio qui che emerge il punto più delicato dell’intera clausola. La previsione secondo cui deve essere assicurata “la prevalenza del lavoro intellettuale” rischia infatti di diventare il vero nodo interpretativo del nuovo paragrafo 15.1, perché il bando tipo non chiarisce:

  • quali parametri possano essere utilizzati dalla stazione appaltante per valutare la reale prevalenza dell’attività professionale rispetto ai risultati ottenuti mediante sistemi di intelligenza artificiale;
  • quali verifiche possano essere concretamente svolte ai fini del controllo;
  • quali conseguenze possano derivare da eventuali contestazioni;
  • né quale sia il livello di utilizzo dell’IA ritenuto compatibile con la clausola.

A questo punto il tema diventa particolarmente complesso, perché nella realtà professionale attuale sistemi di intelligenza artificiale, software generativi e strumenti automatizzati sono già ampiamente presenti nelle attività tecniche quotidiane. Non soltanto nella scrittura documentale, ma anche nella modellazione BIM, nelle simulazioni energetiche, nell’analisi progettuale, nel coordinamento interdisciplinare, nella gestione documentale e nell’elaborazione di alternative progettuali.

In molti casi il professionista non viene sostituito, ma affiancato da strumenti che aumentano capacità di elaborazione, velocità operativa e possibilità di analisi. Per questo motivo la distinzione tra attività umana e risultati elaborati attraverso sistemi di IA rischia di diventare molto meno netta di quanto la clausola contenuta nel Bando tipo ANAC sembri presupporre.

Il rischio di effetti sulla par condicio tra operatori economici

La nuova previsione ANAC potrebbe inoltre aprire questioni particolarmente delicate sul piano della par condicio tra operatori economici.

Un concorrente che dichiari apertamente l’utilizzo dell’intelligenza artificiale potrebbe infatti temere:

  • maggiori approfondimenti istruttori;
  • valutazioni più severe;
  • contestazioni sull’effettivo contenuto professionale dell’offerta;
  • dubbi sul reale apporto del professionista nella redazione dei documenti di gara.

Al contrario, chi utilizza sistemi di IA senza dichiararlo potrebbe trovarsi in una posizione paradossalmente più favorevole.

Il problema emerge con evidenza soprattutto se si considera che, allo stato attuale, non sembrano esistere criteri tecnici realmente affidabili in grado di consentire una verifica oggettiva del livello di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta tecnica. Il rischio, quindi, è che l’intero sistema finisca per basarsi quasi esclusivamente sull’autodichiarazione dell’operatore economico, aprendo inevitabilmente interrogativi sia sull’effettiva applicabilità della clausola sia sulle modalità con cui le stazioni appaltanti potranno gestire eventuali contestazioni.

Prestazione professionale, equo compenso e ruolo del tecnico

La clausola sembra inoltre riflettere una preoccupazione più ampia legata al rischio che, nei servizi di architettura e ingegneria, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale possa incidere sul ruolo effettivo dell’attività professionale all’interno della prestazione.

Un tema che inevitabilmente si collega:

  • all’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2023;
  • all’art. 41 relativo ai servizi di architettura e ingegneria;
  • alla Legge n. 49/2023 sull’equo compenso.

Anche sotto questo profilo, però, il quadro appare tutt’altro che semplice, perché l’evoluzione degli strumenti digitali sta modificando profondamente il concetto stesso di attività professionale. Oggi il ruolo del tecnico non si esaurisce necessariamente nella sola produzione materiale del documento, ma riguarda sempre più la capacità di controllo, interpretazione, validazione e gestione dei risultati ottenuti attraverso strumenti digitali avanzati.

In fondo, il dibattito richiama in parte quanto già avvenuto molti anni fa con il passaggio dal disegno manuale ai sistemi CAD. Anche allora l’introduzione di strumenti di progettazione automatizzata modificò profondamente il modo di lavorare dei professionisti, senza però eliminare il ruolo, le competenze e soprattutto le responsabilità del tecnico.

Nessuno ha mai sostenuto che un errore progettuale potesse essere imputato al software di disegno anziché al professionista che firmava l’elaborato. Allo stesso modo, anche nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, difficilmente potrà affermarsi il principio secondo cui un contenuto errato, incompleto o illegittimo possa essere giustificato sostenendo che “lo ha prodotto l’IA”.

La responsabilità continuerà inevitabilmente a restare in capo a chi valida il contenuto, firma il progetto, sottoscrive l’offerta tecnica o trasmette la documentazione nell’ambito della procedura di gara. Ed è probabilmente proprio questo uno dei passaggi più delicati che il sistema dei contratti pubblici sarà chiamato ad affrontare nei prossimi anni, soprattutto nei servizi tecnici nei quali il confine tra attività professionale e supporto algoritmico rischia di diventare progressivamente sempre più difficile da distinguere.

Privacy, dati e responsabilità nell’utilizzo dell’IA

Esiste poi un ulteriore profilo che probabilmente spiega la prudenza adottata da ANAC e riguarda la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

L’utilizzo di sistemi di IA generativa può infatti comportare il caricamento di dati progettuali, informazioni riservate o documentazione tecnica su piattaforme esterne, spesso gestite da operatori internazionali e non sempre immediatamente riconducibili a infrastrutture pienamente controllabili dalla stazione appaltante o dal professionista.

Da questo punto di vista il richiamo al Regolamento UE 2016/679, al D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2024/1689 appare pienamente coerente con l’esigenza di garantire tutela della riservatezza, sicurezza dei dati e tracciabilità dei processi decisionali, soprattutto negli appalti pubblici che coinvolgono infrastrutture strategiche, dati sensibili o progettazioni particolarmente complesse.

Anche sotto questo profilo, però, restano aperti diversi interrogativi operativi, perché il tema non riguarda soltanto il trattamento dei dati personali, ma anche la gestione delle informazioni tecniche, la circolazione della documentazione progettuale e la possibilità che contenuti riservati vengano elaborati attraverso piattaforme esterne rispetto all’ambiente digitale controllato dalla stazione appaltante.

Una clausola destinata a essere chiarita dalla prassi

La mia sensazione, in definitiva, è che il paragrafo 15.1 del Bando tipo ANAC n. 2/2026 rappresenti una prima risposta regolatoria a un fenomeno destinato a crescere rapidamente e a incidere sempre più profondamente sul settore dei contratti pubblici.

Una clausola che probabilmente sarà progressivamente chiarita dalla prassi applicativa delle stazioni appaltanti, da future indicazioni ANAC e, inevitabilmente, dalla giurisprudenza amministrativa.

Perché il vero tema non sarà stabilire se l’intelligenza artificiale possa entrare negli appalti pubblici. Questo processo è già iniziato ed è difficilmente reversibile, soprattutto in un sistema nel quale la digitalizzazione è ormai parte integrante dell’intero ciclo di vita del contratto pubblico.

La vera questione sarà capire fino a che punto il sistema normativo riuscirà a governare strumenti che stanno modificando profondamente il modo stesso in cui vengono elaborate le prestazioni professionali nei servizi tecnici, ma anche quale sarà il nuovo equilibrio tra attività professionale, responsabilità del tecnico, automazione dei processi e controlli della stazione appaltante.

Ed è probabilmente proprio su questo equilibrio che si concentrerà, nei prossimi anni, una parte importante del dibattito giuridico e operativo nel settore degli appalti pubblici.

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