Codice dell’edilizia e delle costruzioni: richieste di modifica su stato legittimo, doppia conformità e responsabilità dei tecnici

Nel corso dell’audizione alla Camera sul Disegno di Legge delega, la Rete delle Professioni Tecniche ha chiesto modifiche su doppia conformità, asseverazione dello stato legittimo, responsabilità professionali, fascicolo del fabbricato e semplificazione delle procedure edilizie

di Redazione tecnica - 12/05/2026

Stato legittimo degli immobili, responsabilità dei professionisti, doppia conformità nelle sanatorie edilizie, fascicolo del fabbricato e semplificazione amministrativa.

Sono questi alcuni dei temi sui quali la Rete delle Professioni Tecniche ha chiesto modifiche e approfondimenti nel corso dell’audizione davanti all’VIII Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame del Disegno di Legge delega per l’adozione del nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni.

Nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni: le osservazioni della RPT

In rappresentanza della Rete hanno partecipato Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Roberto Troncarelli, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, e Irene Sassetti, consigliera del CNI con delega all’urbanistica e all’edilizia.

Nel corso dell’audizione è stata ribadita la necessità di arrivare a un corpo normativo unitario capace di armonizzare legislazione urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, superando l’attuale assetto frammentato costruito attorno alla Legge n. 1150/1942 e al d.P.R. n. 380/2001, più volte modificato nel tempo.

Secondo i professionisti tecnici, il nuovo Codice dovrebbe rappresentare non solo un intervento organico di riordino normativo, ma anche uno strumento capace di supportare le politiche di recupero e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, semplificando procedure e riducendo le incertezze interpretative.

LEP, uniformità normativa e sportello unico digitale

Nel documento consegnato alla Commissione è stata evidenziata la necessità di istituire una commissione dedicata alla scrittura del nuovo Codice, composta da Ministeri, enti pubblici, associazioni e rappresentanti delle professioni tecniche, con il coinvolgimento stabile dei Consigli Nazionali.

In un’ottica di leale collaborazione istituzionale, è stata inoltre sottolineata l’esigenza di garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale.

Secondo quanto evidenziato nel corso dell’audizione, l’introduzione del concetto di LEP all’interno della Legge delega viene considerata uno strumento utile per assicurare maggiore coerenza normativa tra i diversi territori.

Particolare attenzione è stata dedicata alla previsione di un unico punto di accesso digitale per cittadini e professionisti, finalizzato alla gestione coordinata di domande, comunicazioni e titoli edilizi, evitando duplicazioni documentali tra amministrazioni e richieste ripetitive di documentazione già nella disponibilità delle PA.

Stato legittimo degli immobili e responsabilità dei professionisti

Uno dei passaggi più delicati dell’audizione ha riguardato il tema dello stato legittimo degli immobili, affrontato nell’ambito dell’articolo 4 del Disegno di Legge delega.

Per i rappresentanti delle professioni tecniche non sarebbe condivisibile attribuire al professionista la responsabilità esclusiva dell’asseverazione dei titoli edilizi pregressi, soprattutto considerando che il tecnico spesso non dispone della certezza di avere accesso all’intera storia amministrativa dell’immobile.

La questione assume particolare rilievo alla luce dell’attuale disciplina contenuta nell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, che individua lo stato legittimo sulla base dei titoli edilizi che hanno interessato l’immobile nel tempo.

Secondo quanto osservato nel corso dell’audizione, il tecnico non può avere la certezza che la documentazione reperita presso gli archivi comunali rappresenti effettivamente l’intera storia edilizia dell’immobile.

Per questo motivo, viene contestato il rischio di trasferire sui professionisti responsabilità anche penali relative a procedimenti e provvedimenti sui quali non hanno avuto alcun coinvolgimento diretto.

Sempre con riferimento all’articolo 4, viene considerata positivamente la ridefinizione delle categorie di intervento edilizio, con l’obiettivo di superare le attuali difficoltà interpretative nella distinzione tra manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia, oltre alla definizione più puntuale degli interventi di nuova costruzione.

Apprezzamento è stato espresso anche per il tentativo di chiarire il regime della demolizione e ricostruzione con sostituzione edilizia, tema che negli ultimi anni ha generato numerosi contenziosi interpretativi.

Responsabilità solidale dei tecnici: la richiesta di termini di prescrizione certi

Nel documento viene inoltre evidenziata la necessità di una revisione della disciplina delle responsabilità solidali dei professionisti coinvolti nei procedimenti edilizi.

Secondo le osservazioni presentate alla Commissione, sarebbe necessario prevedere termini di prescrizione certi e limitati nel tempo, circoscrivendo le responsabilità alle sole attività effettivamente svolte nel processo edilizio.

Doppia conformità e sanatoria edilizia: le criticità nelle zone sismiche

Tra i temi affrontati anche quello della regolarizzazione delle difformità edilizie e del superamento della doppia conformità.

Nel corso dell’audizione è stato evidenziato che il Disegno di Legge delega riprende l’impostazione della regolarizzazione delle lievi difformità già introdotta dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001.

Tuttavia, secondo le osservazioni presentate dai professionisti tecnici, il meccanismo rischia di risultare poco applicabile nelle zone sismiche, poiché continua a essere richiesto il rispetto della doppia conformità rispetto alle norme tecniche vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della richiesta di sanatoria.

Secondo quanto evidenziato nel documento consegnato alla Commissione, mantenere questo doppio requisito rischia di rendere molto limitata l’applicazione concreta del superamento della doppia conformità, soprattutto in larga parte del territorio nazionale classificato come sismico.

Per questo motivo viene proposta una revisione della disciplina, ricondotta alla verifica della conformità strutturale e sismica al periodo di realizzazione dell’intervento, accompagnata però da obblighi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salvaguardia della vita.

Fascicolo del fabbricato e anagrafe digitale delle costruzioni: le proposte della RPT

Tra le proposte rilanciate durante l’audizione anche l’istituzione dell’anagrafe digitale delle costruzioni e del fascicolo del fabbricato, considerati strumenti fondamentali per migliorare la conoscenza del patrimonio edilizio esistente e semplificare l’attività tecnica e amministrativa.

Infine, è stata sottolineata la necessità di aggiornare integralmente la disciplina delle costruzioni sotto il profilo strutturale e sismico, evidenziando come il d.P.R. n. 380/2001 sia stato emanato prima dell’entrata in vigore delle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni.

Nel corso dell’audizione è stato inoltre evidenziato come il nuovo Codice dovrà necessariamente recepire principi oggi centrali nella disciplina strutturale e sismica, come il rischio residuale, l’individuazione delle zone sismiche e le classi di rischio.

Nel documento consegnato alla Commissione sono quindi confluite tutte le osservazioni elaborate dalle professioni tecniche sul Disegno di Legge delega relativo al futuro Codice dell’edilizia e delle costruzioni.

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