Collaudo tecnico-amministrativo e geometri nella PA: il MIT su regola generale e deroga
Con il parere n. 4243/2026 il MIT chiarisce i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo, soffermandosi sulle deroghe previste per i lavori di manutenzione e sulla possibilità di conferire incarichi anche a tecnici diplomati della pubblica amministrazione.
Un geometra dipendente della PA può svolgere il collaudo tecnico-amministrativo nei lavori pubblici? L’esperienza maturata come RUP e progettista è sufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dal Codice dei contratti? La stazione appaltante può affidare questo incarico anche a tecnici diplomati della propria amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche? Ma soprattutto il D.Lgs. n. 36/2023 prevede limitazioni che riservino il collaudo tecnico-amministrativo a specifiche categorie professionali?
A rispondere è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 4243 del 21 aprile 2026, affrontando un tema particolarmente delicato nella gestione dei lavori pubblici, quello relativo ai requisiti professionali richiesti per lo svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo e ai limiti entro cui tali incarichi possano essere affidati anche a tecnici diplomati.
Il quesito sul collaudo affidato a un geometra dipendente pubblico
Il quesito sottoposto al MIT riguardava il caso di un geometra abilitato, dipendente di un ente locale, con oltre trent’anni di esperienza maturata presso pubbliche amministrazioni e numerosi incarichi svolti come progettista e responsabile unico del progetto per opere pubbliche anche di importo e complessità rilevanti.
L’amministrazione chiedeva se tale figura potesse essere incaricata dello svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, con esclusione del collaudo statico delle strutture, e se la qualifica di geometra abilitato, unitamente all’esperienza professionale maturata nella gestione e realizzazione dei lavori pubblici, fosse idonea a soddisfare i requisiti di competenza e professionalità previsti dall’art. 116, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.
Il quesito affrontava poi un tema particolarmente rilevante per gli enti locali, cioè la possibilità di affidare l’incarico sia all’interno della propria amministrazione, nel rispetto dell’indipendenza funzionale delle strutture, sia a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dei commi 4 e 4-bis dell’art. 116.
Infine veniva chiesto se l’ordinamento vigente riservi il collaudo tecnico-amministrativo a specifiche categorie professionali oppure se la valutazione sia rimessa alla stazione appaltante in relazione alla tipologia e alla complessità dell’intervento.
I requisiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 per gli incarichi di collaudo
Per comprendere la risposta del MIT occorre partire dal quadro normativo richiamato nel parere. L’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il collaudo e la verifica di conformità, rinviando però all’Allegato II.14 per l’individuazione dei requisiti professionali necessari allo svolgimento degli incarichi.
La disposizione disciplina anche il collaudo statico delle strutture, prevedendo il ricorso prioritario a personale interno o di altre amministrazioni pubbliche.
Il Codice dei contratti non individua direttamente all’interno dell’art. 116 i titoli professionali necessari per il collaudo tecnico-amministrativo. Tali requisiti sono, infatti, disciplinati dall’art. 14 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, che al comma 3 richiede, come regola generale, il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura, dell’abilitazione professionale e, per i soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici, dell’iscrizione da almeno cinque anni nel relativo albo professionale.
Accanto a questa previsione il legislatore ha introdotto alcune deroghe. Per i lavori di manutenzione, l’art. 14, comma 4, consente infatti di affidare il collaudo anche a funzionari delle stazioni appaltanti muniti di diploma tecnico che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni committenti o altre stazioni appaltanti.
La disposizione disciplina anche il caso degli incarichi affidati a soggetti esterni, prevedendo che, sempre per i lavori di manutenzione, la deroga operi nei limiti delle attività consentite agli iscritti alla professione regolamentata e a condizione che il tecnico diplomato sia iscritto al relativo ordine o collegio professionale.
Un’ulteriore previsione riguarda infine le commissioni di collaudo. L’art. 14, comma 6, dell’Allegato II.14, stabilisce infatti che uno dei componenti possa essere in possesso di diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze professionali, purché abilitato all’esercizio della professione e iscritto al relativo ordine o collegio professionale da almeno cinque anni per i lavori sopra soglia europea oppure da almeno tre anni per quelli di importo inferiore.
I chiarimenti del MIT sul ruolo dei geometri nel collaudo tecnico-amministrativo
Ciò premesso, il MIT conferma che i requisiti professionali per lo svolgimento degli incarichi di collaudo, compresi i titoli richiesti, sono disciplinati dall’art. 14, commi da 3 a 6, dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
Viene ribadita la disciplina ordinaria prevista dal comma 3 che richiede la laurea magistrale in ingegneria o architettura, l’abilitazione all’esercizio della professione e, per i soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel relativo albo professionale.
La parte centrale del parere riguarda però la deroga prevista dall’art. 14, comma 4, dell’Allegato II.14 per i lavori di manutenzione. Secondo il MIT, infatti, per i soli lavori di manutenzione tale disposizione consente di affidare l’incarico di collaudo anche a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione committente oppure presso altre stazioni appaltanti.
Il Ministero precisa inoltre che questa deroga “appare ricomprendere” sia gli incarichi affidati dalla propria amministrazione sia quelli conferiti da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 116, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 36/2023. Lo stesso parere chiarisce poi che, sempre limitatamente ai lavori di manutenzione, anche nel caso di incarichi affidati a soggetti esterni la deroga opera nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata e a condizione che il tecnico diplomato sia iscritto al relativo ordine o collegio professionale.
Infine il MIT richiama anche l’art. 14, comma 6, dell’Allegato II.14, confermando che, indipendentemente dalla tipologia dei lavori, nelle commissioni di collaudo uno dei componenti può essere in possesso di diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze professionali, purché sia abilitato all’esercizio della professione e iscritto al relativo ordine o collegio professionale da almeno cinque anni per i lavori sopra soglia europea oppure da almeno tre anni per quelli di importo inferiore.
Le conclusioni operative per le stazioni appaltanti
Dal parere del MIT emerge una ricostruzione precisa del rapporto tra regola generale e deroghe previste dal D.Lgs. n. 36/2023 in materia di collaudo tecnico-amministrativo.
Il Ministero chiarisce infatti che i requisiti professionali richiesti per questi incarichi non possono essere rimessi a valutazioni discrezionali delle stazioni appaltanti né fondati soltanto sull’esperienza maturata dal dipendente pubblico, perché il sistema delineato dall’art. 14 dell’Allegato II.14 individua in modo puntuale sia i requisiti ordinari sia le ipotesi derogatorie.
Proprio su questo aspetto il parere assume particolare rilievo operativo per gli enti locali. Il MIT conferma infatti che, nei casi espressamente previsti dalla normativa e in particolare per i lavori di manutenzione, l’incarico può essere affidato anche a funzionari tecnici diplomati che abbiano maturato i requisiti di servizio richiesti dalla legge, sia all’interno della propria amministrazione sia presso altre amministrazioni pubbliche.
Allo stesso tempo, però, il parere non introduce alcuna estensione generalizzata delle competenze dei geometri nello svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo. La possibilità di affidamento resta infatti strettamente collegata ai limiti e alle condizioni previste dall’art. 14 dell’Allegato II.14, distinguendo tra disciplina ordinaria, deroghe per i lavori di manutenzione e commissioni di collaudo.
FAQ sul collaudo tecnico-amministrativo nei lavori pubblici
Un geometra dipendente della pubblica amministrazione può svolgere il collaudo tecnico-amministrativo?
Sì, ma solo nei casi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023. Il parere MIT n. 4243/2026 chiarisce infatti che, limitatamente ai lavori di manutenzione, l’art. 14, comma 4, dell’Allegato II.14 consente di affidare l’incarico anche a funzionari delle stazioni appaltanti muniti di diploma tecnico che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio presso amministrazioni committenti o altre stazioni appaltanti.
L’esperienza come RUP o progettista è sufficiente per svolgere il collaudo tecnico-amministrativo?
Il parere MIT richiama i requisiti professionali previsti dall’art. 14 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, chiarendo che lo svolgimento degli incarichi di collaudo deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei titoli professionali previsti dalla normativa, salvo le deroghe espressamente disciplinate.
Il collaudo tecnico-amministrativo è riservato solo a ingegneri e architetti?
La disciplina ordinaria prevista dall’art. 14, comma 3, dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 richiede il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura. Lo stesso Allegato II.14 prevede però deroghe specifiche per i lavori di manutenzione e per le commissioni di collaudo, consentendo in determinati casi anche il coinvolgimento di tecnici diplomati.
Un ente locale può affidare il collaudo a un proprio dipendente tecnico diplomato?
Secondo il MIT sì, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 14, comma 4, dell’Allegato II.14. Il parere chiarisce infatti che la deroga prevista per i lavori di manutenzione “appare ricomprendere” sia gli incarichi affidati dalla propria amministrazione sia quelli conferiti da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 116, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 36/2023.
Un geometra può fare parte di una commissione di collaudo?
Sì. L’art. 14, comma 6, dell’Allegato II.14 prevede che, limitatamente a un solo componente della commissione di collaudo, possa essere nominato anche un tecnico in possesso di diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze professionali, purché sia abilitato all’esercizio della professione e iscritto al relativo ordine o collegio professionale nei termini previsti dalla norma.
Il parere MIT n. 4243/2026 apre ai geometri per tutti gli incarichi di collaudo?
No. Il parere non introduce alcuna apertura generalizzata. Il MIT richiama infatti le specifiche deroghe previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato II.14, confermando che la possibilità di affidare incarichi di collaudo a tecnici diplomati resta limitata ai casi espressamente disciplinati dalla normativa.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.