Autorizzazione paesaggistica: in Gazzetta Ufficiale le nuove regole per campeggi e strutture ricettive all’aperto
Il nuovo d.P.R. n. 73/2026 interviene sul d.P.R. n. 31/2017 e distingue tra collocazione dei mezzi mobili di pernottamento, esclusa dall’autorizzazione paesaggistica a determinate condizioni, e interventi sulle aree attrezzate soggetti a procedura semplificata
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.P.R. n. 73/2026, il legislatore interviene sul rapporto tra turismo all’aria aperta, edilizia e tutela del paesaggio, modificando il d.P.R. n. 31/2017 recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o soggetti a procedimento semplificato.
L’intervento normativo si inserisce nel percorso di coordinamento tra disciplina edilizia e disciplina paesaggistica delle strutture turistico-ricettive all’aperto, con l’obiettivo di chiarire quando la collocazione di mezzi mobili di pernottamento possa ritenersi esclusa dall’autorizzazione paesaggistica e quando, invece, gli interventi sulle aree attrezzate richiedano almeno la procedura semplificata.
Le novità riguardano, in particolare, la lettera A.27 dell’Allegato A e la lettera B.26 dell’Allegato B.
La modifica alla lettera A.27: quando non serve l’autorizzazione paesaggistica
La prima modifica riguarda gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.
Alla lettera A.27 viene aggiunta la possibilità di collocare, da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, mezzi mobili di pernottamento all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto già munite di autorizzazione paesaggistica riferita anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria.
La disposizione riguarda caravan, case mobili per vacanze e autocaravan aventi le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalla norma UNI EN 13878:2007 e successive modifiche.
Il nuovo testo, però, individua in maniera precisa le condizioni di applicazione della norma:
- i mezzi devono avere i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada;
- devono essere dotati di meccanismi di rotazione in funzione;
- non devono avere collegamenti permanenti al suolo;
- devono utilizzare sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimovibili;
- devono poter essere rimossi alla cessazione definitiva dell’attività senza alterare stabilmente lo stato dei luoghi.
Il punto centrale della modifica è quindi la natura realmente mobile e reversibile dell’installazione. Non è sufficiente la semplice qualificazione commerciale del manufatto come “casa mobile”, ma è necessario il mantenimento delle caratteristiche tecniche che impediscono la trasformazione stabile del territorio.
La modifica alla lettera B.26: autorizzazione paesaggistica semplificata
Il d.P.R. n. 73/2026 interviene anche sulla lettera B.26 dell’Allegato B, in cui rientrano gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.
La nuova formulazione ricomprende ora gli interventi sulle strutture turistico-ricettive all’aperto già munite di autorizzazione paesaggistica che comportino:
- la realizzazione di infrastrutture a rete;
- la modifica del numero delle aree attrezzate;
- la modifica della collocazione delle aree attrezzate dotate di utenze elettriche, idriche e fognarie.
La semplificazione è concessa a condizione che non vengano realizzate nuove costruzioni e non si aumenti la capacità ricettiva della struttura.
La modifica assume particolare rilievo operativo perché chiarisce che gli interventi di riorganizzazione interna delle piazzole e delle reti tecnologiche non rientrano automaticamente nell’autorizzazione ordinaria, purché non determinino espansioni edilizie o incrementi della capacità ricettiva.
Il coordinamento con il Testo Unico Edilizia
Le nuove disposizioni si collegano direttamente all’art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380/2001, che esclude dalla nozione di nuova costruzione le unità abitative mobili collocate in strutture ricettive all’aperto previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove necessario, paesaggistico, purché prive di collegamenti permanenti al terreno.
Il d.P.R. n. 73/2026 completa quindi il coordinamento tra disciplina edilizia e disciplina paesaggistica, chiarendo che:
- la mera collocazione dei mezzi mobili, in presenza delle condizioni richieste, può essere esclusa dall’autorizzazione paesaggistica;
- gli interventi sulle reti e sulle aree attrezzate ricadono invece nella procedura semplificata;
- resta fuori dalla semplificazione qualsiasi intervento che comporti nuove costruzioni o incremento della capacità ricettiva.
Le modifiche al regolamento non determinano quindi una liberalizzazione generalizzata delle strutture ricettive all’aperto, ma definiscono con maggiore precisione il regime paesaggistico applicabile ai mezzi mobili di pernottamento e agli interventi sulle piazzole attrezzate.
La semplificazione è ammessa solo quando l’intervento non determina una trasformazione stabile e irreversibile del territorio. Dal punto di vista operativo diventano quindi determinanti la presenza di una preventiva autorizzazione paesaggistica della struttura, la reale amovibilità dei manufatti, l’assenza di collegamenti permanenti al suolo, la reversibilità degli allacci alle reti e la mancanza di aumento della capacità ricettiva.
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