Nuovo APE dal 29 maggio 2026: come cambia la classificazione energetica degli edifici
Dal 29 maggio 2026 entra in vigore il nuovo sistema europeo previsto dalla direttiva Case Green: nuove classi energetiche, validità degli attestati e impatti su bonus, compravendite e mercato immobiliare
Dal 29 maggio 2026 diventerà pienamente efficace il nuovo sistema europeo di classificazione energetica degli edifici previsto dalla direttiva UE 2024/1275 (“Case Green”), introducendo criteri più uniformi tra gli Stati membri e un sistema maggiormente legato alle prestazioni effettive del patrimonio edilizio.
Si tratta di un passaggio che avrà effetti diretti sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE), con risvolti importanti non soltanto sulle modalità di valutazione degli immobili, ma anche sulle compravendite, sulle locazioni e sugli interventi di riqualificazione energetica.
Il 29 maggio 2026 rappresenta infatti il termine entro il quale gli Stati membri dovranno adeguare i propri sistemi nazionali alle nuove disposizioni europee in materia di prestazione energetica degli edifici.
Nuovo APE 2026: perché cambia il sistema di classificazione energetica
Alla base della riforma vi è la direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia, che ha attribuito agli Stati membri, a partire dal 29 maggio 2024, il compito di adeguare i propri sistemi nazionali di certificazione energetica a un modello comune europeo.
L’obiettivo è quello di rendere confrontabili gli edifici nei diversi Paesi dell’Unione europea e, allo stesso tempo, accelerare il processo di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente, che rappresenta ancora una delle principali fonti di consumo energetico e di emissioni climalteranti.
In questo contesto, l’APE diventerà, oltre che un documento necessario nelle compravendite o nelle locazioni, anche uno strumento destinato a orientare le politiche di efficientamento energetico e gli stessi investimenti immobiliari.
Addio alla scala A4-G e nuova classificazione energetica europea
Uno degli aspetti più evidenti riguarda la classificazione energetica degli edifici.
L’attuale sistema italiano utilizza la scala articolata nelle classi A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F e G. Con il nuovo modello europeo si passerà invece a una classificazione unica dalla A alla G, già prevista dalla direttiva europea.
Molto più che una mera riduzione del numero delle classi energetiche, cambia anche il criterio con cui gli edifici verranno collocati all’interno della scala.
La classe A sarà riservata agli edifici a emissioni zero (ZEB - Zero Emission Buildings), mentre la classe G comprenderà gli immobili con le peggiori prestazioni energetiche del patrimonio edilizio nazionale. Le classi intermedie saranno invece determinate sulla base della distribuzione reale delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti.
La classificazione non dipenderà esclusivamente dai consumi dell’immobile considerato singolarmente, ma anche dal posizionamento rispetto all’intero patrimonio edilizio nazionale. È quindi possibile che edifici oggi collocati in una determinata classe energetica vengano riclassificati diversamente pur senza interventi edilizi o modifiche impiantistiche.
Come cambia il calcolo della prestazione energetica degli edifici
Il nuovo sistema prevede un modello di attestato molto più articolato rispetto a quello oggi utilizzato in Italia, con una maggiore attenzione alla qualità complessiva dell’edificio e al suo comportamento energetico reale.
Nella valutazione assumeranno maggiore rilevanza elementi come l’efficienza dell’involucro edilizio, la presenza di ponti termici, la capacità termica delle strutture, i sistemi passivi di raffrescamento, l’integrazione delle fonti rinnovabili, i sistemi di accumulo energetico e la predisposizione degli edifici alla gestione intelligente dei consumi.
L’APE tenderà quindi a trasformarsi sempre più in una vera carta d’identità energetica dell’immobile, capace di rappresentare in maniera più completa le prestazioni dell’edificio e la sua effettiva efficienza energetica.
La revisione dell’APE si inserisce inoltre in un quadro europeo più ampio che sta progressivamente estendendo la valutazione degli edifici oltre il solo consumo energetico. Con il Regolamento UE 2026/52, ad esempio, l’Unione europea ha già introdotto nuovi criteri per il calcolo del Global Warming Potential (GWP) degli edifici lungo il loro intero ciclo di vita, rafforzando ulteriormente il legame tra prestazioni energetiche, emissioni climalteranti e sostenibilità ambientale del patrimonio edilizio.
In questa prospettiva, anche l’APE è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nella definizione delle future politiche europee in materia edilizia ed energetica.
APE già rilasciati: validità, scadenze e obblighi dopo il 29 maggio 2026
Gli APE rilasciati prima del 29 maggio 2026 continueranno a mantenere la loro validità naturale di dieci anni, salvo i casi nei quali la normativa vigente già oggi impone l’aggiornamento dell’attestato, come avviene in presenza di interventi che modificano la prestazione energetica dell’edificio.
La validità decennale dell’attestato resta inoltre subordinata al rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione degli impianti termici previsti dalla normativa vigente.
Non sarà quindi necessario procedere automaticamente alla sostituzione degli attestati esistenti.
Le nuove regole si applicheranno ai nuovi APE emessi successivamente all’entrata in vigore del sistema europeo e agli attestati aggiornati in seguito a interventi edilizi o impiantistici che richiedano una nuova certificazione energetica.
Effetti su bonus edilizi, ecobonus e riqualificazione energetica
Il cambiamento assume particolare importanza anche per gli interventi di efficientamento energetico e per tutte le operazioni che richiedono la redazione di APE ante e post operam.
Il passaggio al nuovo sistema potrebbe infatti rendere più complesso il confronto tra attestati redatti con criteri differenti, soprattutto nella fase transitoria tra vecchia e nuova classificazione energetica.
Si tratta di un aspetto che interessa direttamente ecobonus, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica e, più in generale, tutte le pratiche nelle quali il miglioramento della classe energetica costituisce un elemento tecnico rilevante.
Su questo punto sarà determinante il recepimento nazionale della direttiva europea, che dovrà chiarire le modalità operative e i criteri di raccordo tra il sistema oggi vigente e quello che entrerà progressivamente a regime dal 2026.
Nuovo APE e Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia dal 3 giugno 2026
Il quadro normativo italiano, nel frattempo, sta già evolvendo.
Un primo passaggio è rappresentato dal D.M. 28 ottobre 2025 (“Decreto Requisiti Minimi”), che entrerà in vigore il 3 giugno 2026 e aggiorna le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Il decreto interviene sui parametri tecnici utilizzati per la valutazione energetica degli immobili e anticipa parte dell’impostazione prevista dalla direttiva europea, pur senza introdurre ancora formalmente il nuovo modello europeo dell’APE.
Si tratta comunque di un provvedimento destinato ad avere effetti immediati sull’attività dei professionisti, in particolare per quanto riguarda la progettazione energetica, la verifica dei requisiti minimi e la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici.
Effetti del nuovo APE 2026 su compravendite, locazioni e valore degli immobili
La revisione del sistema APE avrà inevitabilmente effetti che andranno oltre il solo ambito tecnico, considerato il peso sempre maggiore che le attestazioni rivestono nelle valutazioni economiche, nelle compravendite e nelle locazioni.
Il nuovo sistema europeo renderà probabilmente ancora più evidente la differenza tra edifici efficienti e immobili ad alto consumo energetico, con possibili ripercussioni anche sul valore del patrimonio edilizio esistente.
Si apre quindi una fase di transizione particolarmente delicata, nella quale tecnici e professionisti del settore dovranno seguire con attenzione i prossimi provvedimenti nazionali di recepimento e le future indicazioni operative che accompagneranno l’entrata in vigore del nuovo APE europeo.
FAQ - Nuovo APE 2026
Dal 29 maggio 2026 sarà obbligatorio rifare l’APE?
No. Gli APE già rilasciati continueranno a mantenere la loro validità naturale di dieci anni, salvo i casi nei quali la normativa vigente impone l’aggiornamento dell’attestato a seguito di interventi che modificano la prestazione energetica dell’edificio.
Cosa cambia con il nuovo sistema europeo di classificazione energetica?
La principale novità riguarda il passaggio dall’attuale scala italiana A4-G a una classificazione europea unica dalla A alla G. Cambieranno inoltre i criteri di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici, con una maggiore attenzione al comportamento reale dell’immobile e alla qualità complessiva dell’involucro edilizio e degli impianti.
Gli immobili potrebbero cambiare classe energetica senza lavori?
Sì. Con il nuovo sistema europeo la classificazione dipenderà anche dal posizionamento dell’edificio rispetto all’intero patrimonio edilizio nazionale. Questo significa che alcuni immobili potrebbero essere riclassificati diversamente pur senza interventi edilizi o modifiche impiantistiche.
Il nuovo APE avrà effetti sulle compravendite immobiliari?
Probabilmente sì. La classificazione energetica sta assumendo un peso sempre maggiore nelle valutazioni economiche degli immobili, nelle compravendite e nelle locazioni. Il nuovo sistema europeo potrebbe accentuare ulteriormente la differenza di valore tra edifici efficienti e immobili energivori.
Cosa succede agli APE ante e post operam nei bonus edilizi?
La fase transitoria potrebbe rendere più complesso il confronto tra attestati redatti con criteri differenti. Saranno quindi determinanti i futuri provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva europea, che dovranno chiarire le modalità operative applicabili agli interventi di riqualificazione energetica.
La validità dell’APE resta di 10 anni?
Sì, ma la validità decennale dell’attestato resta subordinata al rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione degli impianti termici previsti dalla normativa vigente.
Il nuovo APE europeo sostituirà immediatamente quello attuale?
No. Il passaggio al nuovo sistema sarà legato al recepimento nazionale della direttiva UE 2024/1275 e ai relativi provvedimenti attuativi. Gli attestati già emessi continueranno a restare validi fino alla loro naturale scadenza, salvo i casi che richiedono aggiornamento.
Il nuovo APE riguarderà anche gli edifici esistenti?
Sì. La nuova classificazione energetica interesserà progressivamente anche il patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei casi di compravendita, locazione, ristrutturazione o aggiornamento dell’attestato di prestazione energetica.
Cambieranno anche i criteri di calcolo della prestazione energetica?
Sì. Il nuovo sistema europeo prevede criteri di valutazione più articolati rispetto a quelli attuali, con maggiore attenzione alla qualità dell’involucro edilizio, agli impianti, all’integrazione delle fonti rinnovabili e al comportamento energetico reale dell’edificio.
Il nuovo APE influenzerà il valore degli immobili?
È uno degli effetti più probabili. La classificazione energetica sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nelle valutazioni immobiliari e il nuovo sistema europeo potrebbe incidere maggiormente sulla differenza di valore tra edifici efficienti e immobili con elevate dispersioni energetiche.
Il nuovo sistema europeo introdurrà obblighi immediati di ristrutturazione?
No. La direttiva europea non impone automaticamente lavori immediati sui singoli immobili, ma definisce obiettivi progressivi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni del patrimonio edilizio nazionale.
Chi dovrà redigere il nuovo APE?
L’attestato continuerà a essere redatto da tecnici abilitati secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, anche se i criteri di valutazione e classificazione energetica verranno progressivamente adeguati alle nuove regole europee.
Il nuovo APE sarà necessario anche per affitti brevi e locazioni turistiche?
Il tema potrebbe assumere maggiore rilevanza nei prossimi anni, soprattutto in relazione all’estensione degli obblighi di trasparenza energetica previsti dalla normativa europea e nazionale per gli immobili destinati alla locazione.
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