Messa in sicurezza di edifici e territorio: assegnati ai Comuni oltre 1,38 miliardi per il triennio 2026-2028
Pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno con l’elenco dei Comuni beneficiari dei contributi previsti dalla Legge n. 145/2018. Finanziati interventi contro il dissesto idrogeologico, opere sulla viabilità e lavori sugli edifici pubblici
Dopo la fase di presentazione delle domande avviata con il D.M. 14 luglio 2025, entra ora nel vivo la procedura per l’assegnazione dei contributi destinati agli investimenti per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall’articolo 1, comma 139, della Legge n. 145/2018.
Messa in sicurezza del territorio: assegnati i fondi 2026-2028
Il Ministero dell’Interno ha infatti pubblicato il decreto del 1° aprile 2026 che individua i Comuni beneficiari delle risorse per il triennio 2026-2028, aprendo così la fase operativa degli interventi finanziati, che riguardano opere di contrasto al rischio idrogeologico, lavori di messa in sicurezza della viabilità e interventi sugli edifici pubblici, con una particolare attenzione agli edifici scolastici.
Le risorse complessivamente assegnate ai Comuni ammontano a 1.384.417.191,06 euro.
Il decreto prende atto delle riduzioni intervenute negli ultimi mesi sul fondo previsto dall’articolo 1, comma 139, della Legge n. 145/2018. Sul quadro finanziario hanno infatti inciso diversi provvedimenti normativi, tra cui il decreto-legge n. 19/2024, la Legge n. 207/2024 e il decreto-legge n. 25/2026 adottato per finanziare gli interventi emergenziali legati agli eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia.
Alla luce delle rideterminazioni intervenute, le risorse disponibili risultano pari a:
- 0,5 milioni di euro per il 2026;
- 690 milioni di euro per il 2027;
- 550 milioni di euro per il 2028.
A queste somme si aggiungono ulteriori 144.944.646,44 euro derivanti da economie e risorse residue rese disponibili dopo il decreto del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2025. Tali fondi sono stati utilizzati per lo scorrimento delle richieste di contributo presentate entro il 15 settembre 2025.
Quali interventi possono essere finanziati con i contributi
Il decreto conferma le tipologie di opere già individuate dal D.M. 14 luglio 2025, precisando che le risorse possono essere utilizzate esclusivamente per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza.
Rientrano tra gli interventi finanziabili le opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, gli interventi su strade, ponti e viadotti, i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici, con precedenza per gli edifici scolastici.
Il provvedimento richiama inoltre le condizioni di ammissibilità già fissate nel decreto ministeriale del 14 luglio 2025.
Gli interventi devono infatti essere identificati tramite CUP valido e coerente con le finalità della misura e devono risultare inseriti negli strumenti programmatori dell’ente e negli strumenti urbanistici vigenti.
Contributi ai Comuni: termini per aggiudicare e completare i lavori
Con la pubblicazione del decreto decorrono ora anche i termini entro cui i Comuni beneficiari dovranno procedere all’aggiudicazione degli interventi finanziati.
I termini variano in funzione dell’importo dell’opera prevedendo in dettaglio:
- 9 mesi per le opere fino a 100.000 euro;
- 13 mesi per le opere tra 100.001 e 750.000 euro;
- 18 mesi per le opere tra 750.001 e 2.500.000 euro;
- 23 mesi per le opere tra 2.500.001 e 5.000.000 euro.
Per tutte le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari dovranno inoltre concludere i lavori entro 24 mesi dall’avvenuta aggiudicazione.
Il mancato rispetto dei termini comporta il recupero delle somme da parte del Ministero dell’Interno secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
ReGiS, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati
Il decreto dedica particolare attenzione anche agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati, confermando l’utilizzo del sistema ReGiS come piattaforma unica per la gestione delle informazioni relative alle opere ammesse al contributo.
I Comuni, in qualità di soggetti attuatori, dovranno alimentare tempestivamente il sistema con tutti i dati relativi all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle opere, comprese le informazioni sulle procedure di affidamento, sui costi sostenuti e sugli stati di avanzamento dei lavori.
Accanto agli obblighi di caricamento dei dati, il provvedimento impone anche la conservazione della documentazione amministrativa e contabile su supporti informatici adeguati, così da garantire la piena tracciabilità delle operazioni ed eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione centrale.
La rendicontazione finale dovrà essere completata entro sei mesi dall’erogazione del saldo. Gli enti che adempiono correttamente agli obblighi informativi tramite ReGiS saranno inoltre esonerati dalla presentazione del rendiconto previsto dall’articolo 158 del d.Lgs. n. 267/2000.
Erogazione dei contributi
Il meccanismo di erogazione sarà articolato per stati di avanzamento, con la liquidazione delle somme secondo questa scansione:
- 20% a titolo di acconto;
- 10% previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori;
- 60% sulla base dei giustificativi di spesa relativi agli stati di avanzamento;
- 10% finale dopo la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Il decreto chiarisce inoltre che i ribassi d’asta resteranno vincolati fino al collaudo dell’opera e potranno essere utilizzati esclusivamente nei casi previsti dal d.Lgs. n. 36/2023, tra cui le varianti obbligatorie dovute a circostanze impreviste oppure i maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi.
Al provvedimento sono allegati sia l’elenco delle istanze trasmesse dai Comuni sia l’elenco dei beneficiari ammessi al finanziamento con i relativi interventi finanziati.
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