SUER GSE online: come cambiano PAS e Autorizzazione Unica per gli impianti FER
È online lo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili previsto dal D.Lgs. n. 199/2021. La nuova piattaforma nazionale gestita dal GSE apre una fase delicata per Regioni e Comuni chiamati a integrare PAS, Autorizzazione Unica e sistemi digitali territoriali con il nuovo modello interoperabile.
È finalmente online lo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili, la piattaforma digitale prevista dall’art. 19 del D.Lgs. n. 199/2021 e disciplinata dal D.M. 23 ottobre 2024, n. 368, attraverso cui verranno gestite le istanze relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
La messa online del SUER rappresenta uno dei passaggi più importanti del nuovo percorso di semplificazione amministrativa in materia energetica, anche se probabilmente l’aspetto più interessante non riguarda tanto il portale in sé quanto gli effetti che la sua introduzione produrrà sull’organizzazione amministrativa di Regioni, Province e Comuni.
Perché il SUER non nasce semplicemente come una piattaforma per il caricamento delle pratiche. L’obiettivo del legislatore è molto più ampio e punta a costruire un’infrastruttura digitale nazionale capace di uniformare la gestione delle autorizzazioni FER, standardizzare la documentazione e mettere in comunicazione sistemi amministrativi che fino a oggi hanno funzionato secondo logiche spesso molto differenti da territorio a territorio.
Il SUER non sostituisce gli enti competenti
Sul piano normativo il nuovo sistema si inserisce nel percorso di riordino introdotto dal D.Lgs. n. 190/2024, il nuovo Testo Unico sulle fonti rinnovabili, che ha ridefinito i regimi amministrativi applicabili agli impianti FER distinguendo tra attività libera, Procedura Abilitativa Semplificata e Autorizzazione Unica.
Il SUER diventa quindi il punto di riferimento nazionale per la presentazione delle istanze, ma senza modificare le competenze amministrative già previste dalla normativa vigente.
Questo passaggio è fondamentale perché il GSE, pur essendo soggetto gestore della piattaforma, non assume alcun ruolo all’interno del procedimento amministrativo. Lo chiarisce espressamente il D.M. 23 ottobre 2024, specificando che il Gestore dei Servizi Energetici “non è ad alcun titolo parte dei procedimenti” avviati tramite la piattaforma.
In altri termini, il SUER rappresenta l’ambiente digitale attraverso cui transitano le pratiche, mentre le decisioni amministrative continuano a rimanere in capo agli enti competenti.
Per la PAS il riferimento continua infatti a essere il Comune territorialmente competente. Per l’Autorizzazione Unica resta invece centrale il ruolo delle Regioni o degli enti delegati, mentre nei casi di competenza statale il riferimento rimane il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
La vera sfida sarà far dialogare sistemi molto diversi tra loro
Guardando il portale e leggendo il decreto attuativo emerge abbastanza chiaramente che il legislatore ha cercato di evitare la nascita di un doppio binario amministrativo.
Il D.M. 23 ottobre 2024 prevede infatti che il SUER debba garantire l’interoperabilità con gli strumenti informatici già operativi a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. Questo significa che le piattaforme territoriali già esistenti potranno continuare a essere utilizzate, ma soltanto se in grado di dialogare correttamente con il sistema nazionale e di utilizzare i modelli unici previsti dalla disciplina statale.
La questione più complessa riguarda però il rapporto tra il SUER e i sistemi informatici che Regioni e Comuni utilizzano già oggi per gestire autorizzazioni energetiche, pratiche ambientali e procedimenti edilizi.
Negli anni molte Regioni hanno sviluppato piattaforme dedicate alle autorizzazioni energetiche e ambientali, spesso integrate con i procedimenti VIA, VAS e AIA. Allo stesso modo molti Comuni utilizzano già sportelli telematici edilizi o sistemi documentali collegati ai propri flussi amministrativi interni.
L’introduzione del SUER comporterà quindi un progressivo riallineamento di sistemi digitali costruiti in momenti diversi, sviluppati secondo logiche differenti e organizzati sulla base di modelli amministrativi non sempre uniformi.
Il rischio operativo è abbastanza evidente. Se il dialogo tra piattaforme non sarà realmente efficace, la semplificazione rischierà di trasformarsi in una sovrapposizione di caricamenti documentali, controlli paralleli e duplicazioni procedimentali che potrebbero complicare ulteriormente procedimenti già oggi particolarmente articolati.
PAS e Autorizzazione Unica entrano in una nuova fase
Dal punto di vista operativo, l’entrata in funzione del SUER avrà effetti soprattutto sui procedimenti di PAS e Autorizzazione Unica.
Per gli interventi assoggettati a Procedura Abilitativa Semplificata il proponente dovrà presentare l’istanza utilizzando i modelli unici nazionali tramite il sistema previsto dalla nuova disciplina. Questo comporterà inevitabilmente una revisione delle modalità operative oggi utilizzate da molti enti locali nella gestione delle pratiche energetiche.
Ancora più complesso appare il quadro relativo all’Autorizzazione Unica, soprattutto nelle realtà regionali già dotate di piattaforme avanzate e profondamente integrate con i procedimenti ambientali.
In questa fase iniziale sarà quindi necessario comprendere come verranno gestiti molti aspetti operativi che il portale, da solo, non può risolvere automaticamente. Basti pensare al coordinamento tra sistemi regionali e piattaforma nazionale, alla sincronizzazione degli stati delle pratiche, alla gestione delle integrazioni documentali o ai flussi istruttori che coinvolgono contemporaneamente più amministrazioni.
Il tema, quindi, non è soltanto tecnologico. Coinvolge direttamente l’organizzazione amministrativa degli enti e il modo in cui verranno coordinati i procedimenti nei prossimi anni.
Standardizzazione documentale e modelli unici
Uno degli obiettivi più evidenti del nuovo sistema riguarda la standardizzazione delle pratiche.
Il legislatore punta infatti a ridurre le profonde differenze territoriali che hanno caratterizzato negli anni la documentazione richiesta per gli impianti FER, soprattutto con riferimento agli allegati tecnici, ai modelli di presentazione delle istanze e alle modalità di gestione documentale.
Per professionisti e operatori il SUER potrebbe quindi rappresentare un passaggio importante soprattutto sotto il profilo dell’uniformità procedurale, anche se molto dipenderà dalla velocità con cui amministrazioni regionali ed enti locali riusciranno ad adeguarsi al nuovo assetto organizzativo.
La digitalizzazione, da sola, non produce automaticamente semplificazione. La vera differenza la farà la capacità del sistema pubblico di costruire procedure realmente coordinate, evitando che il portale nazionale si trasformi semplicemente in un ulteriore livello amministrativo da gestire accanto a quelli già esistenti.
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