Superbonus e cartelle esattoriali, quando i crediti edilizi non possono essere usati in compensazione
La risposta n. 110/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce perché i crediti derivanti dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020, pur essendo utilizzabili tramite modello F24, non possono essere impiegati per estinguere debiti previdenziali già iscritti a ruolo e affidati all’Agente della riscossione.
I crediti da Superbonus acquistati da terzi possono essere utilizzati per pagare cartelle esattoriali previdenziali tramite modello F24? La presenza di una rateizzazione consente davvero di utilizzare, in alcuni casi, i crediti edilizi anche in presenza di debiti iscritti a ruolo? E fino a dove può arrivare, oggi, l’utilizzo dei crediti derivanti dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 dopo tutte le modifiche introdotte negli ultimi anni?
Si torna a parlare di Superbonus e, sebbene il “110” sia finito da un pezzo, arrivano ancora chiarimenti destinati ad avere effetti importanti nella gestione dei crediti edilizi. Questa volta è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 110 del 27 maggio 2026, ad affrontare un tema molto delicato che riguarda il rapporto tra crediti da Superbonus, debiti previdenziali iscritti a ruolo e utilizzo del modello F24.
Crediti Superbonus acquistati, cartelle previdenziali e compensazione tramite F24
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardava un contribuente debitore verso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per somme già iscritte a ruolo e affidate all’Agente della riscossione. Le cartelle, però, erano state oggetto di una rateizzazione già accolta, con un piano di pagamento articolato in 72 rate mensili.
L’istante intendeva acquistare da una società terza un credito d’imposta derivante da interventi agevolati con Superbonus ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, relativo alla quota annuale 2026 identificata con codice tributo 7719, per poi utilizzarlo in compensazione orizzontale tramite modello F24 al fine di estinguere, in tutto o in parte, il debito residuo delle cartelle esattoriali previdenziali.
A sostegno della propria interpretazione, il contribuente richiamava l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, la Risoluzione n. 1/E dell’11 gennaio 2021, l’art. 2-quater del D.L. n. 11/2023 e la precedente risposta ad interpello n. 478/2023, evidenziando come la compensazione orizzontale tra crediti fiscali e debiti previdenziali fosse già stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo l’istante, inoltre, la presenza di una rateizzazione regolarmente in corso avrebbe escluso anche l’applicazione del blocco alle compensazioni previsto dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010.
Come funzionano oggi le compensazioni dei crediti Superbonus
Per comprendere la risposta dell’Agenzia delle Entrate occorre partire dall’art. 121, comma 3, del D.L. n. 34/2020, che disciplina l’utilizzo dei crediti derivanti dalle opzioni alternative alla detrazione e stabilisce che tali crediti siano utilizzabili in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. La stessa disposizione precisa inoltre che non trovano applicazione alcuni limiti quantitativi ordinariamente previsti per le compensazioni fiscali.
Negli ultimi anni, però, il quadro normativo è cambiato parecchio e proprio il tema delle compensazioni è diventato uno dei punti su cui il legislatore è intervenuto più volte nel tentativo di limitare gli utilizzi più spinti dei crediti edilizi.
Una delle modifiche più importanti è arrivata con il D.L. n. 39/2024, convertito dalla Legge n. 67/2024, che ha introdotto nell’art. 121 il nuovo comma 3-bis. La disposizione prevede la sospensione dell’utilizzo in compensazione dei crediti da Superbonus in presenza di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro riferite a imposte erariali e ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, anche se la concreta operatività della misura resta ancora subordinata all’emanazione del regolamento attuativo richiamato dalla stessa norma.
Accanto a questa disciplina continua poi ad applicarsi anche l’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. n. 223/2006, modificato dalla Legge n. 199/2025, che dal 1° gennaio 2026 introduce ulteriori limiti alle compensazioni in presenza di carichi affidati all’Agente della riscossione superiori a 50.000 euro.
Resta inoltre operativo anche l’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che vieta la compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
È dentro questo quadro normativo, diventato negli anni sempre più articolato, che si inserisce la risposta n. 110/2026 dell’Agenzia delle Entrate.
Perché i crediti Superbonus non possono pagare ruoli previdenziali
La risposta dell’Agenzia delle Entrate ruota attorno ad una distinzione che, leggendo bene il documento, diventa il vero nodo della questione. Da una parte ci sono i normali debiti previdenziali compensabili tramite modello F24, dall’altra ci sono somme già iscritte a ruolo e affidate all’Agente della riscossione.
Le Entrate chiariscono innanzitutto che la compensazione tra crediti da Superbonus e debiti previdenziali resta ammessa ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, richiamando anche la precedente risposta ad interpello n. 478/2023 che aveva già affrontato il tema della compensazione tra crediti edilizi e debiti contributivi.
Successivamente, però, l’Agenzia aggiunge un altro elemento molto importante. Nel caso di ruoli riferiti a debiti previdenziali, infatti, non trovano applicazione né l’art. 121, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, né l’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. n. 223/2006, né l’art. 31 del D.L. n. 78/2010.
Il motivo è che tutte queste disposizioni fanno riferimento esclusivamente a imposte erariali, ai relativi accessori e ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo il Fisco, questo non significa automaticamente che i crediti da Superbonus possano essere utilizzati per pagare cartelle esattoriali previdenziali già affidate alla riscossione.
L’Agenzia delle Entrate ricorda infatti che la possibilità di soddisfare somme iscritte a ruolo mediante compensazione deriva proprio dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010 e che il riferimento contenuto nella norma ai “crediti relativi alle stesse imposte” finisce per escludere dall’ambito applicativo i crediti agevolativi derivanti dal Superbonus.
Crediti edilizi e cartelle esattoriali, cosa cambia dopo la risposta n. 110/2026
La risposta n. 110/2026 è interessante perché conferma una linea interpretativa che, negli ultimi anni, sta diventando sempre più evidente nella disciplina dei bonus edilizi.
I crediti derivanti dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 continuano ad essere utilizzabili in compensazione tramite modello F24, ma allo stesso tempo il legislatore e l’Agenzia delle Entrate stanno progressivamente introducendo limiti e condizioni sempre più articolati sull’utilizzo dei crediti edilizi in compensazione.
Dentro questo quadro, la distinzione tra debito previdenziale ordinario e debito previdenziale già iscritto a ruolo diventa decisiva.
Nel primo caso la compensazione resta ammessa. Quando invece il debito è già stato affidato alla riscossione entra in gioco la disciplina prevista dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010 che, secondo quanto ricordato dalle Entrate, consente il pagamento mediante compensazione facendo riferimento a “crediti relativi alle stesse imposte”, con conseguente esclusione dei crediti agevolativi derivanti dal Superbonus.
Molto significativo anche il richiamo finale alla giurisprudenza della Cassazione, utilizzato dall’Agenzia per ricordare che, in materia tributaria, la compensazione non opera come principio generale ma soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti fissati dal legislatore.
Quando i crediti Superbonus possono essere usati in compensazione
Dal punto di vista operativo, la risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto che, negli ultimi anni, aveva alimentato parecchi dubbi nel mercato dei crediti edilizi. I crediti da Superbonus acquistati da terzi continuano infatti ad essere utilizzabili in compensazione tramite modello F24 e possono essere impiegati per compensare debiti fiscali o previdenziali ordinari. Il problema nasce però quando il debito previdenziale è già stato iscritto a ruolo ed è stato affidato all’Agente della riscossione.
Secondo la risposta n. 110/2026, infatti, in questa situazione i crediti agevolativi derivanti dal Superbonus non possono essere utilizzati per estinguere direttamente le cartelle esattoriali previdenziali, anche se il contribuente ha una rateizzazione regolarmente in corso. Ed è proprio questo il punto più interessante del chiarimento fornito dal Fisco, perché la presenza della rateizzazione non viene considerata sufficiente per superare il problema principale evidenziato dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso esaminato, la rateizzazione era stata richiamata dall’istante per sostenere la non applicabilità dei blocchi compensativi previsti per i debiti erariali scaduti, ma la risposta dell’Agenzia si concentra soprattutto su un altro aspetto, cioè sulla natura stessa dei crediti derivanti dal Superbonus. Secondo il Fisco, infatti, questi crediti hanno natura agevolativa e, proprio per questo motivo, non possono essere utilizzati nell’ambito della disciplina prevista per il pagamento dei ruoli mediante compensazione.
Confermato, dunque, un orientamento che negli ultimi anni sta emergendo con sempre maggiore chiarezza nella disciplina dei bonus edilizi. Le compensazioni restano ammesse, ma continuano a muoversi dentro un sistema di regole speciali e limiti molto precisi, soprattutto quando entrano in gioco somme già iscritte a ruolo e affidate alla riscossione.
FAQ – Crediti Superbonus e cartelle esattoriali previdenziali
I crediti da Superbonus possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24?
Sì. L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 prevede che i crediti derivanti dalle opzioni alternative alla detrazione possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
I crediti da Superbonus possono compensare debiti previdenziali ordinari?
Sì. La risposta n. 110/2026 conferma che non vi sono ostacoli alla compensazione tra crediti agevolativi da Superbonus e debiti previdenziali ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, richiamando anche la precedente risposta ad interpello n. 478/2023.
I crediti da Superbonus possono essere utilizzati per pagare cartelle esattoriali previdenziali già affidate alla riscossione?
No. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i crediti agevolativi derivanti dal Superbonus non possono essere utilizzati per pagare direttamente ruoli previdenziali già affidati all’Agente della riscossione.
La presenza di una rateizzazione consente di utilizzare i crediti Superbonus per pagare i ruoli previdenziali?
No. La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso esaminato, la presenza di una rateizzazione regolarmente in corso non consente comunque di utilizzare i crediti agevolativi da Superbonus per estinguere direttamente cartelle previdenziali affidate alla riscossione.
Perché i crediti da Superbonus non possono essere utilizzati per pagare cartelle previdenziali?
Secondo il Fisco, la possibilità di soddisfare somme iscritte a ruolo mediante compensazione deriva dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che fa riferimento ai “crediti relativi alle stesse imposte”. I crediti da Superbonus hanno invece natura agevolativa e restano quindi esclusi da questa disciplina.
I limiti alle compensazioni previsti dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010 si applicano anche ai ruoli previdenziali?
No. La risposta n. 110/2026 chiarisce che l’art. 31 del D.L. n. 78/2010, così come l’art. 121, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 e l’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. n. 223/2006, fanno riferimento a imposte erariali e ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e non ai ruoli previdenziali.
I crediti da Superbonus possono comunque essere utilizzati in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro?
Sì. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i crediti agevolativi da Superbonus possono essere utilizzati in compensazione anche in presenza di ruoli previdenziali superiori a 1.500 euro, in quanto i limiti richiamati dalla risposta fanno riferimento a imposte erariali e non a debiti previdenziali, fermo restando che tali crediti non possono essere utilizzati per pagare direttamente i ruoli stessi.
La risposta n. 110/2026 conferma un orientamento generale sulla compensazione tributaria?
Sì. L’Agenzia richiama anche la giurisprudenza della Cassazione secondo cui, in materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere estesa oltre i limiti fissati dal legislatore.
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