Bonus Casa: cosa succede alle detrazioni se si cambia residenza?
L'Agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti del trasferimento della residenza sulle detrazioni per ristrutturazione edilizia. Dal funzionamento del Bonus Casa alle ipotesi di trasferimento delle quote residue, ecco cosa cambia per i contribuenti e cosa resta invariato anche dopo il cambio di abitazione
Chi beneficia del Bonus Casa sa che la detrazione non si esaurisce nell'anno in cui vengono sostenute le spese, ma viene recuperata attraverso quote annuali distribuite nel tempo.
Nel corso degli anni, però, possono intervenire cambiamenti importanti: si può acquistare una nuova abitazione, trasferire la residenza oppure decidere di non vivere più nell'immobile sul quale erano stati eseguiti gli interventi.
In queste situazioni emerge uno dei dubbi più frequenti tra contribuenti e professionisti: il cambio di residenza può far perdere le detrazioni già maturate?
La domanda assume oggi un rilievo ancora maggiore dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che hanno attribuito all'abitazione principale un ruolo centrale nella disciplina del Bonus Casa, prevedendo aliquote differenziate a seconda della destinazione dell'immobile.
A fornire un chiarimento è stata l'Agenzia delle Entrate attraverso una recente risposta pubblicata da Fisco Oggi, nella quale viene affrontato il caso di un contribuente che, dopo aver effettuato lavori di ristrutturazione sulla propria abitazione e aver iniziato a beneficiare della relativa detrazione, ha successivamente trasferito la residenza in un altro immobile chiedendosi quali effetti ciò potesse avere sulle quote ancora da utilizzare.
Bonus Casa e cambio di residenza: il caso sottoposto al Fisco
Nello specifico, il contribuente ha eseguito nel 2025 interventi di ristrutturazione sulla propria abitazione principale, sostenendo le relative spese e iniziando a beneficiare della detrazione prevista dalla normativa fiscale.
Successivamente, nel 2026, ha trasferito la propria residenza in un'altra abitazione e si è chiesto se questa circostanza possa determinare la perdita del beneficio fiscale ancora non utilizzato.
La questione nasce soprattutto alla luce delle recenti modifiche normative che attribuiscono sempre maggiore importanza alla qualificazione dell'immobile come abitazione principale, elemento che oggi incide direttamente sulla misura della detrazione spettante.
Bonus Casa 2025: a chi spetta e quali interventi sono ammessi alla detrazione
Prima di esaminare la risposta fornita dal Fisco è utile ricordare che il Bonus Casa rappresenta la storica agevolazione prevista dall'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L'agevolazione spetta ai contribuenti che sostengono le spese e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo. Possono quindi accedere alla detrazione non soltanto i proprietari, ma anche i titolari di diritti reali di godimento, gli inquilini, i comodatari e gli altri soggetti che partecipano alle spese nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Dal 1° gennaio 2025, la detrazione si è “sdoppiata” secondo questi criteri:
- aliquota al 50% per gli interventi edilizi sulle abitazioni principali del contribuente con limite di spesa ammessa di 96mila euro;
- aliquota al 36% per gli interventi su tutte le altre abitazioni del contribuente, con un massimale di spesa di 48mila euro.
L'ambito applicativo è particolarmente ampio e comprende gran parte degli interventi che interessano il patrimonio edilizio esistente, come elencati all’art. 16-bis, comma 1 del TUIR:
- a) interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- f) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.
- i) interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- l) interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Sono ammissibili alle detrazioni anche le spese di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
Cambio di residenza e Bonus Casa: quando le detrazioni continuano a spettare
In riferimento al quesito posto al Fisco, il diritto al beneficio fiscale si consolida infatti nel momento in cui vengono sostenute le spese e risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa.
Una volta acquisita, la detrazione continua a spettare anche se, negli anni successivi, l'immobile non viene più utilizzato come abitazione principale. Nel caso prospettato, quindi, il contribuente potrà continuare a utilizzare le quote residue della detrazione relativa ai lavori eseguiti nel 2025, nonostante il successivo trasferimento della residenza.
Il principio risultante è particolarmente significativo: le detrazioni edilizie seguono il contribuente che ha effettuato l'investimento e possono trasferirsi ad altri soggetti soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.
Si tratta di una precisazione particolarmente importante perché evita di confondere il tema della spettanza della detrazione con quello della misura dell'agevolazione applicabile alle nuove spese.
La principale eccezione è rappresentata dalla vendita dell'immobile disciplinata dall'art. 16-bis, comma 8, del d.P.R. n. 917/1986. In tale circostanza le quote residue si trasferiscono all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti riportato nell'atto di compravendita. Al di fuori di questi casi, il beneficio continua a spettare al contribuente che ha sostenuto la spesa.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.