Dichiarazione subappalto necessario: i limiti al soccorso istruttorio
Il TAR Campania chiarisce quando il subappalto è condizione di partecipazione alla gara e perché non può essere sanato tramite il soccorso istruttorio
Nelle gare di lavori pubblici, soprattutto quando il progetto è articolato in categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, il tema delle dichiarazioni rese in fase di partecipazione rappresenta uno dei punti più delicati dell’intera procedura.
Il problema emerge con particolare evidenza quando l’operatore economico non è in possesso di tutte le qualificazioni richieste e intende partecipare alla gara facendo ricorso al subappalto. In questi casi, la linea di confine tra una dichiarazione semplicemente imprecisa e una carenza sostanziale di un requisito di partecipazione diventa estremamente sottile.
La prassi mostra come, non di rado, il subappalto venga indicato in modo generico nei DGUE, rinviando a una successiva fase esecutiva la definizione puntuale delle lavorazioni da affidare a terzi.
Ed è proprio in questo passaggio che si innestano dubbi ricorrenti: è sufficiente una dichiarazione “di stile” sul subappalto? Oppure, in presenza di categorie a qualificazione obbligatoria, è necessario chiarire sin dall’inizio che il subappalto è funzionale a colmare un difetto di qualificazione? E, soprattutto, fino a che punto il soccorso istruttorio può intervenire senza alterare le condizioni di partecipazione alla gara?
La sentenza del TAR Campania del 27 novembre 2025, n. 1952, affronta questi interrogativi e li colloca all’interno di un quadro giuridico che, pur essendo ormai piuttosto definito, continua a generare applicazioni non sempre coerenti.
Subappalto necessario, dichiarazioni di gara e limiti del soccorso istruttorio
La controversia trae origine da una procedura di gara per lavori caratterizzata dalla presenza di più categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.
Il raggruppamento temporaneo poi risultato primo in graduatoria non era in possesso delle SOA richieste per alcune di tali categorie.
Nella documentazione di gara, e in particolare nei DGUE, le imprese del RTI avevano reso dichiarazioni generiche sul subappalto, limitandosi a indicare percentuali massime di lavorazioni subappaltabili, senza specificare che il ricorso al subappalto fosse finalizzato a sopperire a un difetto di qualificazione.
Solo a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, le dichiarazioni erano state integrate, chiarendo che le categorie scorporabili sarebbero state subappaltate integralmente ad imprese qualificate.
La terza classificata ha contestato tale modalità, sostenendo che non si trattasse di un mero chiarimento, ma dell’introduzione tardiva di un presupposto essenziale per la partecipazione alla gara.
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