Controlli Superbonus, quando un getto di calcestruzzo diventa la prova del SAL

Nei controlli ex post sui crediti Superbonus, il DDT del calcestruzzo può dimostrare anche armature, scavi e casseri di cui non resta traccia documentale, purché la fornitura sia riconducibile a un getto preciso

di Cristian Angeli - 22/10/2026

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Quando, nell’ambito di una verifica fiscale sui crediti Superbonus, viene messa in discussione la consistenza di uno stato di avanzamento dei lavori, può rendersi necessario ricostruire a posteriori quali opere fossero effettivamente realizzate alla data di riferimento. Si tratta anzitutto di un problema documentale, perché a distanza di anni non sempre è possibile reperire per ciascuna lavorazione un elemento capace di attestarne direttamente l’esecuzione.

Tra i documenti che assumono maggiore rilievo vi sono i DDT dei materiali e, in particolare, quelli relativi alle forniture di calcestruzzo: se il materiale può essere ricondotto a uno specifico getto strutturale, il suo valore probatorio può infatti estendersi oltre la singola fornitura e concorrere alla ricostruzione delle lavorazioni che, secondo la necessaria successione costruttiva, dovevano essere già state eseguite o realizzate contestualmente. Il calcestruzzo può diventare così uno dei punti di riferimento della relazione tecnico-difensiva, soprattutto quando la documentazione di cantiere disponibile sia incompleta.

Ricostruire il SAL con i documenti disponibili

La ricostruzione ex post è profondamente diversa dalla normale contabilizzazione delle opere in corso di esecuzione. Durante il cantiere il tecnico può seguire progressivamente le lavorazioni, registrando misure, quantità e avanzamenti; quando invece la verifica interviene a distanza di anni, occorre ricostruire una situazione ormai risalente utilizzando la documentazione che è ancora reperibile.

Contabilità di cantiere, libretti delle misure, fotografie, fatture, ordini, documenti dei subappaltatori e DDT costituiscono la base dell’indagine, ma non è affatto scontato che permettano una corrispondenza documentale puntuale per ogni singola lavorazione. Il reperimento della documentazione probante rappresenta quindi una delle principali difficoltà dell’attività tecnico-difensiva.

In questo contesto i documenti di trasporto possono assumere particolare importanza perché consentono di collocare temporalmente una determinata fornitura. Anche il DDT deve tuttavia essere sottoposto a verifica critica: occorre accertare la destinazione del materiale, la riconducibilità al cantiere, la compatibilità delle quantità con le opere previste e, attraverso ulteriori riscontri, il suo effettivo impiego.

La relazione tecnico-difensiva non può quindi limitarsi all’inventario dei documenti recuperati. Deve metterli in relazione con il progetto e con le concrete modalità di realizzazione dell’opera, distinguendo ciò che risulta documentato da ciò che può essere ricostruito attraverso la successione tecnica delle lavorazioni.

Perché il calcestruzzo può diventare la chiave

Tra i materiali impiegati nelle opere strutturali, il calcestruzzo presenta caratteristiche particolarmente interessanti ai fini della ricostruzione. Data, quantità e caratteristiche riportate nei documenti di consegna possono essere confrontate con elaborati strutturali, computi metrici e geometrie degli elementi, verificando la compatibilità della fornitura con i getti che si assumono realizzati entro la data del SAL.

A questi riscontri possono aggiungersi, quando ancora reperibili, i verbali di prelievo dei campioni e i certificati delle prove di laboratorio eseguite per i controlli di accettazione previsti dalle NTC 2018, insieme agli atti del deposito strutturale e alla relazione a struttura ultimata di cui all’art. 65 del d.P.R. n. 380/2001, documenti che, a differenza del DDT, sono di norma riferiti a uno specifico getto o elemento strutturale.

Una volta accertata la riconducibilità del calcestruzzo a uno specifico elemento strutturale e acquisiti elementi sufficienti per ritenere eseguito il relativo getto, il ragionamento tecnico può procedere oltre il semplice valore economico del materiale documentato.

Un getto in cemento armato è infatti il risultato di una precisa successione di lavorazioni. A seconda dell’opera, la sua esecuzione può presupporre demolizioni, scavi, preparazione del piano di posa, casserature, posa delle armature, collegamenti alle strutture esistenti e altre attività preliminari. Se risulta dimostrato che a una certa data lo specifico elemento era già stato gettato, tale circostanza consente di ricondurre a una fase precedente o contestuale anche le lavorazioni che, per la loro funzione, risultavano indispensabili alla sua realizzazione.

È questo che rende il calcestruzzo particolarmente significativo nella ricostruzione ex post: il relativo documento di trasporto può costituire un riferimento temporale attorno al quale ricostruire una porzione più ampia dell’attività di cantiere.

Dal DDT alla successione delle lavorazioni

È la successione tecnologica delle opere a consentire di attribuire alla documentazione disponibile un significato più ampio rispetto al dato letterale che essa contiene. Una ricostruzione effettuata anni dopo non può infatti presupporre che per ogni voce di computo sia ancora disponibile uno specifico documento attestante l’esecuzione della relativa lavorazione.

Se viene reperito il DDT del calcestruzzo ma non quello dell’acciaio, l’assenza del secondo documento non dimostra, di per sé, che le armature non siano state posate. Qualora sia possibile accertare l’esecuzione di un elemento strutturale in cemento armato, la presenza dell’armatura deriva dalla natura stessa dell’opera; resterà compito del tecnico determinarne caratteristiche e quantità attraverso gli elaborati strutturali, i computi e gli altri elementi disponibili.

Lo stesso criterio può interessare le lavorazioni antecedenti. Un getto di fondazione presuppone che sia stato predisposto il relativo piano di posa e, quando necessario, eseguito lo scavo; la realizzazione di nuove strutture in spazi precedentemente occupati da elementi incompatibili può richiedere la loro preventiva demolizione; la tipologia dell’elemento può inoltre rendere necessarie casserature e ulteriori opere preparatorie.

Il valore della ricostruzione non deriva dunque dalla trasformazione di un singolo DDT in una prova generalizzata dell’intero cantiere, ma dall’individuazione di una catena costruttiva tecnicamente necessaria e dalla verifica della sua coerenza con gli elementi disponibili.

La relazione tecnica diventa strumento difensivo

L’obiettivo della ricostruzione non è formare oggi un nuovo SAL né sostituire quello originariamente asseverato, ma determinare quale consistenza delle opere possa essere dimostrata alla data sottoposta a controllo. Una distinzione importante soprattutto quando i documenti disponibili non siano sufficienti a confermare integralmente la percentuale originaria, ma consentano comunque di provare l’avvenuta esecuzione di una parte significativa dell’intervento.

Per gli interventi ai quali trovava applicazione l’art. 121, comma 1-bis, del Decreto-Legge n. 34/2020, la questione assume rilievo anche in relazione al limite di due stati di avanzamento, ciascuno riferito ad almeno il 30% dell’intervento complessivo, previsto ai fini dell’esercizio delle opzioni. Un’esigenza analoga si pone per le unità immobiliari delle persone fisiche, per le quali l’art. 119, comma 8-bis, dello stesso decreto ha subordinato la detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 all’esecuzione, alla data del 30 settembre 2022, di lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Diventa quindi essenziale stabilire quali opere fossero effettivamente realizzate e quale fosse il loro valore alla data rilevante.

È qui che emerge la funzione propriamente difensiva della relazione tecnica. Il professionista non deve supplire alla documentazione mancante mediante semplici affermazioni, ma ricostruire il processo costruttivo partendo dagli elementi oggettivamente disponibili, specificando quali lavorazioni siano documentate e quali possano essere desunte dalla necessaria successione tecnologica delle opere, con i relativi criteri di quantificazione.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto in agevolazioni edilizie e perizie tecniche
www.cristianangeli.it

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