Accesso agli atti e segreti tecnici: il TAR chiarisce i limiti per i non partecipanti

Solo i concorrenti a una procedura di gara sono titolari dell'interesse qualificato ex art. 22 L. 241/1990 e possono accedere alle offerte con segreti tecnici, se strettamente indispensabili ai fini difensivi

di Redazione tecnica - 27/10/2025

Un operatore economico non partecipante a una gara può ottenere copia delle offerte tecniche di un concorrente, invocando un generico interesse difensivo? E fino a che punto la tutela della concorrenza può giustificare l’ostensione di documenti coperti da segreto tecnico o commerciale?

Con una decisione di forte rilievo pratico, il TAR Emilia-Romagna, con la sentenza del 23 ottobre 2025, n. 1185, interviene per delimitare l’ambito dell’accesso difensivo nelle procedure d’appalto, chiarendo quando un’impresa può effettivamente ottenere la documentazione dell’aggiudicatario e quando invece prevale la tutela della riservatezza tecnica e commerciale.

Accesso agli atti e segreti tecnici: fino a dove può spingersi il diritto alla trasparenza?

Nel caso in esame, una società, non partecipante a una gara per la fornitura di sistemi di sanzionamento della sosta, aveva chiesto al Comune copia della documentazione di affidamento e delle offerte presentate dall’aggiudicatario.

L’obiettivo era utilizzare tali atti nel contenzioso civile pendente contro la società vincitrice, accusata di concorrenza sleale e violazione del diritto d’autore.

L’amministrazione aveva negato l’ostensione, decisione poi confermata dal Difensore Civico regionale, ritenendo che il diritto di accesso non potesse essere esercitato per finalità esplorative né comprendere documenti coperti da riservatezza tecnica e commerciale.

La società ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo l'accesso all'intero fascicolo documentale.

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