Tecnici manutentori antincendio: l’esperienza professionale si può autocertificare

Una nuova nota dei Vigili del Fuoco interviene sulle modalità di accesso all’esame di qualificazione per i manutentori con almeno tre anni di esperienza, ammettendo la dichiarazione sostitutiva in alternativa all’attestazione di servizio rilasciata dall’impresa.

di Redazione tecnica - 21/10/2026

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Per i tecnici manutentori antincendio che accedono all’esame di qualificazione sulla base dell’esperienza professionale maturata, non è indispensabile ottenere dall’impresa un’attestazione di servizio. Il requisito può essere documentato anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata direttamente dal candidato senza dover giustificare il ricorso a questa modalità.

A precisarlo, con la nota prot. n. 22572 del 15 ottobre 2026, è la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, intervenendo sulle modalità di documentazione dell’esperienza professionale previste dal D.M. 1 settembre 2021 (Decreto Controlli) per i soggetti ammessi alla procedura di qualificazione senza obbligo di frequenza del corso di formazione.

L’indicazione può interessare, in particolare, i manutentori che hanno maturato il requisito lavorando presso più imprese o che, per ragioni legate al proprio percorso professionale, non dispongono delle relative attestazioni di servizio. La possibilità di ricorrere all’autodichiarazione non modifica, tuttavia, i requisiti di accesso all’esame né esclude le verifiche da parte dell’Amministrazione.

Manutentori antincendio: i requisiti per accedere all’esame senza corso

Il D.M. 1 settembre 2021, che disciplina i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, prevede uno specifico percorso di qualificazione per i tecnici manutentori.

Tra le modalità di accesso alla valutazione è prevista, nell’allegato II, punto 1, comma 5, una procedura riservata ai soggetti che alla data del 25 settembre 2022 svolgevano già attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni.

La disposizione, nella formulazione introdotta dal D.M. 13 settembre 2024, consente a questi operatori di essere esonerati dalla frequenza del corso di formazione, fermo restando il superamento della valutazione prevista dal decreto.

Si tratta del cosiddetto Caso 2, per il quale la nota DCPREV prot. n. 19631 del 3 dicembre 2024 ha fornito le istruzioni applicative. L’esonero riguarda quindi esclusivamente la formazione e non comporta il riconoscimento automatico della qualificazione. Il candidato deve comunque dimostrare l’esperienza richiesta e sostenere la valutazione secondo le modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

Autocertificazione dell’esperienza: quando sostituisce l’attestazione di servizio

La documentazione ordinariamente richiesta per dimostrare il requisito triennale comprende il curriculum vitae e l’attestazione di servizio rilasciata dall’impresa, o dalle imprese, presso le quali il manutentore ha svolto la propria attività.

La nota del 15 ottobre 2026 interviene proprio su questo secondo documento, precisando che l’attestazione di servizio può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal candidato, ai sensi dell’art. 47, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 445/2000, senza necessità di motivare il ricorso a tale strumento.

Autodichiarazione del manutentore antincendio: contenuto, documenti e verifiche

Secondo le indicazioni dei Vigili del Fuoco, la dichiarazione deve riportare gli elementi necessari a individuare l’attività effettivamente svolta e a consentire la verifica del requisito professionale.

In particolare, devono essere indicati i periodi lavorativi maturati entro il 25 settembre 2022, utili a dimostrare il possesso del triennio di esperienza con riferimento allo specifico presidio antincendio oggetto d’esame.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata secondo le modalità previste dall’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e allegata all’istanza attraverso il portale dedicato, in sostituzione dell’attestazione di servizio. Rimane invece obbligatorio allegare il curriculum vitae, che non viene sostituito dalla dichiarazione.

Resta ferma inoltre la possibilità, per le Direzioni competenti, di effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e nei casi di ragionevole dubbio.

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